§ 3.14.53 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 25.
Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 cooperazione
Data:27/12/2018
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Scopo mutualistico e oggetto.
Art. 3.  Scambio mutualistico e categorie di soci.
Art. 4.  Comunità di riferimento.
Art. 5.  Registro regionale.
Art. 6.  Strumenti di partecipazione.
Art. 7.  Norma di salvaguardia comunitaria.
Art. 8.  Invarianza finanziaria.
Art. 9.  Norma finale.


§ 3.14.53 - L.R. 27 dicembre 2018, n. 25.

Norme per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle cooperative di comunità nel territorio siciliano.

(G.U.R. 4 gennaio 2019, n. 1 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, al fine di sostenere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale nei territori e nelle aree urbane particolarmente esposte a rischio spopolamento e a disagio sociale, con la presente legge definisce i criteri ed i requisiti per il riconoscimento delle "cooperative di comunità" al fine di valorizzarne il ruolo.

 

     Art. 2. Scopo mutualistico e oggetto.

1. Sono cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie che, valorizzando le competenze della popolazione residente, le tradizioni culturali e le risorse territoriali, perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale migliorandone le qualità sociali ed economiche di vita attraverso lo svolgimento di attività economiche per lo sviluppo sostenibile, come definito dall'articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali ed alla creazione di opportunità di lavoro per la comunità stessa.

 

     Art. 3. Scambio mutualistico e categorie di soci.

1. Possono essere soci di una cooperativa di comunità le persone fisiche o giuridiche che operino con e nella comunità di riferimento e che abbiano la residenza o il domicilio o la sede legale o effettiva nel territorio in cui è costituita la cooperativa stessa. Tale requisito non è richiesto ai soci sovventori.

2. La cooperativa di comunità nel proprio atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci ai sensi dell'articolo 2525 e seguenti del codice civile.

 

     Art. 4. Comunità di riferimento.

1. Per comunità di riferimento, ai sensi della presente legge, si intendono i territori di uno o più comuni, o circoscrizioni comunali, o anche parti di essi, affini per caratteristiche geografiche, culturali o economiche.

 

     Art. 5. Registro regionale.

1. La Regione istituisce presso l'assessorato regionale delle attività produttive il registro regionale delle cooperative di comunità a cui le cooperative si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. I requisiti per l'iscrizione al registro regionale delle cooperative sono definiti con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Strumenti di partecipazione.

1. L'Assessore regionale per le attività produttive, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, agevola, attraverso gli enti locali, la partecipazione delle cooperative di comunità all'esercizio di funzioni pubbliche, promuovendo le capacità progettuali e imprenditoriali delle cooperative medesime.

 

     Art. 7. Norma di salvaguardia comunitaria.

1. Le misure agevolative in favore delle cooperative disciplinate dalla presente legge sono concesse nel rispetto dei limiti del regolamento (CE) n. 1407/2013/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. "de minimis"), pubblicato nella g.u.u.e. L 352 del 24 dicembre 2013.

 

     Art. 8. Invarianza finanziaria.

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.