§ 1.6.153 - L.R. 29 novembre 2018, n. 23.
Norme in materia di Enti di area vasta.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:29/11/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.
Art. 2.  Cessazione del Presidente del libero Consorzio comunale.
Art. 3.  Elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale.
Art. 4.  Sindaco metropolitano.
Art. 5.  Elezione del Consiglio metropolitano.
Art. 6.  Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Art. 7.  Durata delle cariche.
Art. 8.  Gratuità delle cariche.
Art. 9.  Proroga della gestione commissariale.
Art. 10.  Abrogazione di legge.
Art. 11.  Norma finale.


§ 1.6.153 - L.R. 29 novembre 2018, n. 23.

Norme in materia di Enti di area vasta.

(G.U.R. 7 dicembre 2018, n. 52 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.".

 

     Art. 2. Cessazione del Presidente del libero Consorzio comunale.

1. L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale.".

 

     Art. 3. Elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale.

1. All'articolo 7-bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.".

 

     Art. 4. Sindaco metropolitano.

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 13. Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.".

2. L'articolo 14 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 14. Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.".

 

     Art. 5. Elezione del Consiglio metropolitano.

1. All'articolo 14-bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti:

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.".

 

     Art. 6. Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

Art. 18. Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana

1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche online, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione.

5. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 5 è inammissibile.

7. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.

9. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente quello della votazione e da un segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

11. Il seggio elettorale si insedia alle ore 6,00 del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

12. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;

b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;

c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;

d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;

e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia.

13. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

14. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8,00 del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.

15. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;

c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.

16. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano che sia stato eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.

17. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

18. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.".

 

     Art. 7. Durata delle cariche.

1. L'articolo 19, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

"1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano.".

 

     Art. 8. Gratuità delle cariche.

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 20. Gratuità delle cariche

1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente del Consiglio del libero Consorzio comunale e componente del Consiglio metropolitano sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.".

 

     Art. 9. Proroga della gestione commissariale.

1. All'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2019"."

 

     Art. 10. Abrogazione di legge.

1. La legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 è abrogata.

 

     Art. 11. Norma finale.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.