§ 5.5.32 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 46.
Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 caccia
Data:12/12/2018
Numero:46


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla l.r. 44/2018)
Art. 2.  (Aggiunta dell’Allegato A alla l.r. 44/2018)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 5.5.32 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 46.

Modifiche urgenti alla legge regionale 7 novembre 2018, n. 44: “Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria’ e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria”.

(B.U. 13 dicembre 2018, n. 110)

 

Art. 1. (Modifica alla l.r. 44/2018)

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 novembre 2018, n. 44 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e disposizioni urgenti sulla pianificazione faunistico-venatoria), è sostituito dal seguente:

“2. Nei siti di cui al comma 1 è autorizzato l’esercizio venatorio secondo le modalità e le condizioni indicate nel calendario venatorio vigente (Allegato A).” [1].

 

     Art. 2. (Aggiunta dell’Allegato A alla l.r. 44/2018)

1. Alla l.r. 44/2018 è aggiunto l’Allegato A di cui a questa legge [2].

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO A)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2018 - 2019

La stagione venatoria ha inizio il 1 settembre 2018 e termina il 10 febbraio 2019.

Le specie di selvaggina cacciabili sono le seguenti:

a) tortora (Streptopelia turtur): dal 1 settembre al 21 ottobre;

b) merlo: dal 16 settembre al 31 dicembre;

c) quaglia: dal 12 settembre al 27 dicembre;

d) alzavola, germano reale e marzaiola: dal 1 settembre al 21 gennaio 2019;

e) ghiandaia, gazza, cornacchia grigia: dal 1 settembre al 10 febbraio 2019;

f) colombaccio:

dal 1 settembre al 13 settembre;

dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019;

dal 2 febbraio al 10 febbraio 2019;

g) lepre, coniglio selvatico, starna, fagiano, pernice rossa:

dal 16 settembre al 09 Dicembre;

è fatto divieto di caccia:

- alla starna ed alla coturnice sull’intero territorio dell’ATC PS2;

- alla starna sull’intero territorio dell’ATC AN1;

- alla pernice rossa sull’intero territorio dell’ATC MC1;

h) allodola: dal 1 ottobre al 31 dicembre;

i) tordo bottaccio, cesena, tordo sassello, canapiglia, codone, fischione, mestolone, moriglione, pavoncella, beccaccino, porciglione, frullino, volpe, folaga, gallinella d’acqua: dal 16 settembre al 31 gennaio 2019;

j) moretta: dal 15 Ottobre al 31 Gennaio 2019;

k) combattente: dal 16 Settembre al 31 Ottobre;

l) cinghiale: mercoledì, sabato e domenica nei giorni:

- Provincia di Pesaro e Urbino dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;

- Provincia di Ancona dal 03 Novembre al 30 Gennaio 2019;

- Provincia di Macerata domenica 21 ottobre e domenica 28 Ottobre e dal 03 Novembre al 27 Gennaio 2019 ad esclusione del giorno 07 novembre 2018 in cui è fatto divieto di caccia al cinghiale;

- Provincia di Fermo dal 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;

- Provincia di Ascoli Piceno 14 Ottobre al 13 Gennaio 2019;

m) coturnice: dal 07 ottobre al 25 novembre secondo quanto stabilito dal Piano di Gestione Nazionale per la Coturnice Approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

n) beccaccia: dal 01 Ottobre al 31 Gennaio;

con eventuale sospensione del prelievo al verificarsi delle seguenti condizioni:

1) mantenimento delle temperature medie al disotto dello zero termico oltre 4 giorni consecutivi;

2) presenza continuativa di copertura nevosa al di sopra dei m. 300 s.l.m. per più di tre giorni;

3) presenza uniforme di terreni innevati sul livello del mare oltre le 48 ore.

Le specie di selvaggina sopra elencate sono cacciabili:

settembre: Sabato 1 - domenica 2 - mercoledì 5 - sabato 08 - domenica 09 - Mercoledì 12 - Giovedì 13 - Domenica 16 - mercoledì 19 - sabato 22 - domenica 23 - Mercoledì 26 - sabato 29 - Domenica 30;

- dal 1 ottobre al 31 gennaio 2019: tre giorni a scelta del cacciatore, esclusi martedì e venerdì.

- dal 1 ottobre al 29 novembre: la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per altri due giorni a settimana con esclusione comunque del martedì e del venerdì, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica e in custodia e con l’ausilio del cane per il recupero della selvaggina abbattuta.

Il prelievo della specie lepre, fagiano, starna, pernice rossa, cinghiale e coniglio selvatico è consentito nelle sole giornate di mercoledì, sabato e domenica.

Nei giorni 1 - 2 - 5 - 8 - 9 settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:30.

Nei giorni 12 e 13 Settembre, è consentito il prelievo delle seguenti specie nelle modalità e negli orari di seguito indicati:

- tortora, colombaccio, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, alzavola, germano reale e marzaiola: dalle ore 5:30 alle ore 12:00.

Nei giorni 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 12 - 13 settembre:

- L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, senza l’ausilio del cane, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

- E’ vietato segnare in qualsiasi modo e con qualunque mezzo il luogo in cui si allestirà l’appostamento temporaneo.

- L’occupazione del sito e l’installazione degli appostamenti temporanei non possono essere effettuati prima di 12 ore dall’orario di caccia.

- L’occupazione dell’appostamento eventualmente realizzato o segnalato nelle 12 ore antecedenti l’apertura della caccia, dovrà essere occupato entro la mezz’ora successiva all’orario di inizio dell’attività venatoria. (Le prescrizioni contenute negli ultimi tre paragrafi non si applicano nelle Aziende faunistico venatorie e nelle Aziende agri-turistiche venatorie).

Nei giorni 12 e 13 Settembre è consentita la caccia alla quaglia dalle ore 5:30 alle ore 12:00, anche con l’uso del cane, esclusivamente nelle stoppie (per stoppie si intendono i residui di colture erbacee rimaste nei campi dopo le operazioni di raccolta del seme), nei terreni ritirati dalle produzioni agricole, sui prati naturali ed artificiali, su coltivazioni di barbabietole e medicai non da seme, a condizione che non si arrechino danni alle colture.

Per queste giornate il cacciatore che esercita il prelievo venatorio della quaglia deve indossare obbligatoriamente un capo di abbigliamento (giubbetto o pettorina o copricapo) di colore arancione, rosso o giallo.

Nei giorni 2 - 3 - 6 - 7 - 9 - 10 febbraio 2019 è consentito il prelievo delle seguenti specie, senza l’ausilio del cane, nelle modalità e nell’orario di seguito indicati:

cornacchia grigia, gazza, ghiandaia e colombaccio dalle ore 7:00 alle ore 17:25. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito da appostamento, con l’obbligo da parte del cacciatore di raggiungere e lasciare il sito di caccia con l’arma scarica ed in custodia. Nelle suddette giornate gli appostamenti temporanei, oltre al sostare dietro a riparo naturale, possono essere realizzati solo con materiale artificiale.

La Giunta regionale potrà vietare la caccia al combattente su proposta dei Comitati di gestione degli AA.TT.CC.

 

Regolamento di caccia

L’esercizio venatorio ha inizio e termine secondo gli orari di seguito indicati:

settembre: dal 01 al 15 - ore 5:30 / 19:30

dal 16 al 30 - ore 6:00 / 19:15

ottobre: dal 01 al 27 - ore 6:00 / 19:00 termine orario legale

dal 28 al 31 - 5:30 / 17:15

novembre: dal 01 al 15 - ore 5:30 / 17:15

dal 16 al 30 - ore 5:50 / 17:00

dicembre: dal 01 al 15 - ore 6:00 / 16:40

dal 16 al 31 - ore 6:00 / 16:45

gennaio: dal 01 al 15 - ore 6:00 / 17:15

dal 16 al 31 - ore 5:50 / 17:45

Fa eccezione:

- La caccia alla beccaccia inizia un’ora dopo rispetto agli orari di cui sopra.

Per ogni giornata di caccia è consentito a ciascun titolare di licenza abbattere i seguenti capi di selvaggina:

a) selvaggina stanziale:

1) lepre e coturnice - n. 1 capo, con un numero di capi complessivi annui pari a 8 per la lepre e 5 per la coturnice; per la specie lepre tale limite non si applica nelle Aziende Faunistiche Venatorie;

2) fagiano, starna, pernice rossa e coniglio selvatico - n. 2 capi non cumulabili con lepre e coturnice (qualora consentito);

3) cinghiale - n. 5 capi;

le specie elencate ai punti 1 e 2 sono abbattibili nel numero massimo di due capi di cui una sola lepre e

una sola coturnice;

b) selvaggina migratoria:

1) quaglie e tortore - n. 10 capi complessivi;

2) tordi, merli e cesene - n. 15 capi complessivi;

3) trampolieri e palmipedi - n. 8 capi complessivi;

4) colombacci - n. 6 capi, fatta eccezione nel periodo 1 ottobre/15 novembre in cui è consentito il prelievo di n. 10 capi;

5) beccacce - n. 3 capi giornalieri (nei mesi di ottobre, novembre e dicembre) - n. 2 capi giornalieri (nel mese di gennaio).

Il numero massimo di capi abbattibili giornalmente appartenenti alle specie di cui alle lettere a) e b) non può superare complessivamente i 20 capi. Per le altre specie non elencate, il numero massimo consentito è complessivamente di 15 capi.

Per la specie allodola il carniere giornaliero è di 10 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 50 capi/cacciatore.

Per la specie quaglia il carniere massimo stagionale è di 50 capi/cacciatore.

Per la specie codone il carniere giornaliero è di 5 capi, con un massimo stagionale di 25 capi per cacciatore.

Per la specie pavoncella il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore, con un massimo stagionale di 30 capi/cacciatore.

Per la specie Combattente il carniere giornaliero è di 5 capi/cacciatore con un massimo stagionale di 20 capi/cacciatore.

Caccia al cinghiale

Ai sensi della L.R. 7/95 e del R. R. n. 3/2012 il prelievo della specie è consentito nelle seguenti forme:

braccata, girata, individuale, occasionale e selezione.

Prelievo del cinghiale nella forma della braccata e della girata

Oltre a quanto stabilito nel R.R. n. 3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Prelievo del cinghiale in forma individuale

Il prelievo venatorio in forma individuale è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis, del R.R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Oltre a quanto stabilito nel R. R. n.3/2012, il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio la giornata di caccia e i capi abbattuti.

Il prelievo può essere esercitato solo con fucile ad anima liscia. E’ fatto comunque divieto, a coloro che esercitano la caccia al cinghiale, di utilizzare e detenere durante l’attività di prelievo munizioni spezzate.

Il cacciatore che esercita il prelievo venatorio in forma individuale deve indossare un capo di abbigliamento di colore arancione, rosso o giallo.

Prelievo del cinghiale in forma occasionale

Il prelievo in forma occasionale, senza l’ausilio del cane da seguita, è consentito nelle aree non vocate alla presenza della specie (territori ricadenti in zona C, art. 7, comma 1 bis, R. R. n. 3/2012) nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta.

Il cacciatore è tenuto a contrassegnare sul tesserino venatorio i capi abbattuti.

Caccia di selezione

I periodi consentiti per il prelievo in forma selettiva sono quelli stabiliti dai rispettivi calendari regionali.

Zone di protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti d’Importanza Comunitaria (S.I.C.)

Nelle Zone di Protezione Speciale e nei Siti d’Importanza Comunitaria valgono le seguenti prescrizioni.

a) E’ vietato l’esercizio dell’attività venatoria nel mese di gennaio, con l’eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante nelle giornate di sabato e domenica, nonché con l’eccezione della caccia agli ungulati.

b) Non è consentita la preapertura dell’attività venatoria, con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

c) E’ vietato l’esercizio della attività venatoria in deroga ai sensi dell’art. 9, paragrafo 1, lett. c) della direttiva 79/409CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979.

d) E’ vietato l’utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all’interno delle zone umide, quali laghi naturali ed artificiali, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune di acqua dolce, salata, salmastra, corsi naturali, classificati di classe I dall’articolo 29 delle NTA del PPAR, e corsi d’acqua artificiali, nonché nel raggio di 150 m dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/2009.

e) E’ vietata la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell’attività di controllo demografico delle popolazione di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (Falco biarmicus).

f) E’ vietato l’abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomacus pugnax) e Moretta (Aythia fuligula).

g) E’ vietato lo svolgimento dell’attività di addestramento di cani da caccia prima dell’1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all’art. 10, comma 8, lettera e) della legge 157/92 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del DPR. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni.

h) E’ vietata la costituzione di nuove zone per l’allenamento e l’addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché l’ampliamento di quelle esistenti; fatte salve quelle sottoposte a valutazione positiva ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni; quelle già esistenti potranno essere rinnovate nell’ambito delle previsioni del Piano faunistico venatorio provinciale e del relativo regolamento, previa valutazione d’incidenza.

i) Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

j) Nella caccia al cinghiale in braccata, se compatibile con gli eventuali Piani di azione che interessino il territorio regionale (es. Piano di azione per la tutela dell’Orso morsicano), valgono le seguenti disposizioni:

1) La muta è costituita da un numero di cani non superiore a dodici;

2) Dalla stagione venatoria 2009-2010 la localizzazione preventiva della zona di rimessa del cinghiale sarà effettuata con un cane specializzato con funzioni di limiere;

3) Durante l’esecuzione della braccata lo scioglimento della muta avviene solo in accertata presenza del cinghiale nella lestra.

Ulteriori Prescrizioni nelle ZPS

a) E’ vietata l’immissione in ambiente naturale di specie animali alloctone o, seppure autoctone non appartenenti a popolazioni locali. Sono fatti salvi:

- gli interventi a recuperi e ripristini ambientali in campo faunistico attraverso: la reintroduzione di specie o popolazioni autoctone estinte localmente; i ripopolamenti di specie autoctone in imminente rischio di estinzione; l’introduzione di specie in pericolo di estinzione sulla base di Piani di Azione azionali o di altri piani di tutela. In particolare, per quanto riguarda le specie dell’allegato D del DPR n.357/97 e le specie dell’allegato 1 della Direttiva 79/409, detti interventi dovranno essere attuati secondo i disposti dell’art.12 del medesimo DPR 357/97;

- le attività zootecniche.

b) Le immissioni faunistiche a scopo venatorio, comprese quelle finalizzate all’addestramento cani, sono consentite solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura, da centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, insistenti sul medesimo territorio, previa valutazione di incidenza.

c) Le immissioni faunistiche a scopo alieutico sono consentite, tranne che in stagni, fontanili e corsi d’acqua temporanei solo con soggetti appartenenti a specie e popolazioni autoctone provenienti da incubatoi di valle presenti sul territorio regionale, previa valutazione di incidenza.

d) Le immissioni faunistiche previste nelle precedenti lettere b) e c) potranno essere effettuate qualora i rispettivi strumenti di pianificazione (Piano faunistico venatorio provinciale e Carta ittica) siano sottoposti con esito positivo a valutazione di incidenza.

e) La circolazione motorizzata fuori strada, lungo i sentieri destinati alla circolazione dei pedoni, le piste forestali e le altre strade non di uso pubblico è consentita solo ai mezzi agricoli e forestali, ai mezzi di soccorso, di controllo e di sorveglianza, compreso il monitoraggio di Rete Natura 2000, di  manutenzione delle infrastrutture, inoltre ai mezzi necessari all’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto, in qualità di proprietari, lavoratori e gestori e ai fini dell’acceso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall’ art. 31 della L.R. 7/95, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione esclusivamente durante la stagione venatoria.

Per quanto sopra non disposto valgono le disposizioni del vigente calendario venatorio.

Forma di caccia prescelta (Opzione)

L’esercizio venatorio deve essere svolto nel rispetto dell’opzione della forma di caccia espressa al 30/11/1993 (vagante in zona Alpi, da appostamento fisso, altre forme consentite dalla legge) o successivamente, in relazione alla data di conseguimento di nuova abilitazione all’esercizio venatorio.

L’eventuale variazione dell’opzione per la forma di caccia prescelta deve essere comunicata alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.

Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.)

Ai residenti negli AA.TT.CC. in regola con l'iscrizione, spetta di diritto l’esercizio venatorio alla lepre, al fagiano, alla starna, alla coturnice (qualora consentito), alla pernice rossa, agli ungulati e, ovviamente, alle specie migratrici.

In relazione all’indice di densità venatoria massima, determinato dalla Regione per ciascun A.T.C., l’esercizio venatorio alle specie sopracitate può essere svolto previo pagamento della quota stabilita dall’ATC dai cacciatori residenti in altri Ambiti, o che abbiano scelto altri Ambiti, nel rispetto delle priorità fissate dalla L.R. 7/95, art. 15, comma 4.

Ai fini dell’esercizio venatorio a tutte le specie consentite, escluse lepre, fagiano, starna, coturnice, pernice rossa e ungulati, ogni cacciatore residente nella regione Marche ha diritto di accesso gratuito, ai sensi dell’art. 15, comma 7, della L.R. 7/95, in tutti gli AA.TT.CC. istituiti nella Regione una volta assolto il pagamento della quota di iscrizione, almeno ad un A.T.C.

Tesserino di caccia

Al fine di consentire un ordinato e disciplinato svolgimento dell’attività venatoria, i titolari di licenza per l’esercizio della caccia devono essere in possesso di apposito tesserino predisposto ai sensi dell’art. 29 della legge regionale sulla caccia.

Il tesserino, valido su tutto il territorio nazionale, è rilasciato gratuitamente dalla Regione, tramite l’Amministrazione comunale nel cui territorio il richiedente ha la residenza. Il Comitato di gestione di ogni A.T.C. provvede a compilare la parte anagrafica del cacciatore e a consegnare, ad ogni Comune ricadente nel territorio di propria competenza, i tesserini di caccia per coloro che sono in regola con le norme di iscrizione.

Per ogni giornata di caccia l’intestatario del tesserino deve barrare sullo stesso con una crocetta (X) o un punto (), in modo indelebile e negli spazi all’uopo destinati, le seguenti informazioni sul foglio relativo al giorno di caccia: il giorno; il mese; l’A.T.C. prescelto; se caccia in Azienda faunistico-venatoria; se caccia in Azienda agri-turistica venatoria; se caccia fuori Regione e la forma di caccia; se utilizza le due giornate aggiuntive da appostamento (1 ottobre - 29 novembre); se caccia il cinghiale.

La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l’abbattimento così come previsto dall’art. 31 della Legge 7 Luglio 2016 n. 122.

Per la lepre, il fagiano e la starna deve essere indicato anche il relativo sesso.

Qualora i capi della specie beccaccia e di fauna stanziale, con esclusione della volpe e del cinghiale, vengano depositati, si deve apporre un cerchio (o) intorno alla rispettiva crocetta.

Per tutte le altre specie, al termine della giornata di caccia deve essere indicato negli appositi spazi riferiti alla specie, il numero dei capi abbattuti.

I cacciatori non residenti nella Regione Marche, per praticare l’esercizio venatorio, devono essere in possesso del tesserino rilasciato dalla Regione di residenza ed essere in regola con le norme di iscrizione all’A.T.C. prescelto nella Regione Marche. Gli stessi possono prelevare le specie di selvaggina, se consentite anche nella regione di provenienza, nei periodi stabiliti dai rispettivi calendari.

La Giunta regionale determina il numero massimo dei cacciatori non residenti ammissibili nelle Marche, regolamentandone l’accesso. I dati risultanti sono comunicati ad ogni singolo A.T.C..

Ai fini del rilascio del tesserino di cui ai punti precedenti ai cittadini della Repubblica di San Marino, la Giunta regionale provvede a trasmettere all’Organo della Repubblica stessa un numero di tesserini pari a quello dei richiedenti.

I cacciatori debbono riconsegnare, anche a mezzo posta o tramite le Associazioni venatorie, all’A.T.C. il tesserino di caccia entro il 12.03.2019.

Allenamento ed uso dei cani

L’allenamento dei cani da caccia è consentito nel territorio regionale, dietro pagamento della quota di iscrizione ad un A.T.C. della Regione Marche, a far data dal 16 al 30 agosto, tutti giorni con esclusione del martedì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 20:00. Nel mese di settembre nelle giornate del 3 - 6 - 10, dalle ore 6:00 alle ore 19:00. L’allenamento è consentito sulle stoppie, su calanchi e sui terreni incolti, nei boschi, lungo i corsi d’acqua, sui prati naturali ed anche su quelli artificiali, su coltivazioni di barbabietole a condizione che non si arrechi danno alle colture. E’ comunque vietato a meno di m. 200 dal confine delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Per l’allenamento e l’esercizio venatorio ogni cacciatore può utilizzare contemporaneamente non più di due cani o non più di sei cani segugio; per la caccia alla lepre ed alla volpe ogni squadra composta da due o tre cacciatori non può comunque utilizzare contemporaneamente più di sei cani di qualsiasi, categoria, compresi i meticci.

Dopo la chiusura della stagione venatoria è consentito l’allenamento dei cani da caccia nei mesi di febbraio e marzo nei soli giorni di mercoledì, sabato e domenica. La Giunta Regionale sentiti gli AA.TT.CC. individua le località idonee allo scopo e gli orari giornalieri.

Uso, addestramento ed allenamento del falco

Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

La Giunta regionale, previa verifica di idoneità, può individuare aree destinate all’addestramento e all’allenamento dei falchi e definire gli eventuali criteri di funzionamento.

Aree di rispetto

Le aree di rispetto funzionali all’incremento della fauna stanziale previste dall’art.10 bis della L.R. 7/95 e regolamentate dalla D.G.R. n. 951 del 09/07/2018 sono delimitate e segnalate da apposite tabelle con colore di fondo giallo e scritta nera, riportante la dicitura “AREA DI RISPETTO - CACCIA REGOLAMENTATA – L.R. 7/95 ART. 10 BIS“.

L’accesso alle Aree di Rispetto è consentito a tutti gli iscritti all’ATC di riferimento nel rispetto delle modalità contenute nel Piano di Gestione.

Pertanto, ogni cacciatore è tenuto ad assumere presso l’ATC dove territorialmente insiste l’Area di rispetto, le necessarie informazioni per l’eventuale esercizio venatorio.

Aziende Faunistico-Venatorie ed Aziende Agri-Turistico-Venatorie

Le aziende faunistico-venatorie, fermo restando quanto disposto dal vigente regolamento, sono assoggettate alle limitazioni di tempo e di capi stabilite dal presente calendario.

Nel territorio delle aziende agri-turistico-venatorie l’immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, fermo restando il divieto di sparo nei giorni di martedì e venerdì.

Il prelievo venatorio delle specie migratorie è consentito solamente ai proprietari e conduttori di fondi compresi nell’azienda stessa, ai sensi dell’art.17 del R.R. 41/95 e s.m.i., ed è assoggettato alle prescrizioni di tempo e di capi stabiliti dal presente calendario venatorio.

Divieti e limitazioni

Tra i casi espressamente previsti da leggi e regolamenti vigenti si evidenziano i seguenti divieti e limitazioni:

- abbattere, catturare o detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica non compresi tra le specie cacciabili, fatta eccezione per topi propriamente detti, arvicole, talpe e ratti;

- vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti nonché loro parti o prodotti derivabili facilmente riconoscibili appartenenti alla fauna selvatica fatta eccezione per germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio;

- l’uso di bocconi avvelenati;

- cacciare quando il territorio è coperto in tutto o per la maggior parte di neve. E’ comunque consentita la caccia a palmipedi e trampolieri, ad esclusione della beccaccia, negli specchi d’acqua artificiali, laghi, stagni e acquitrini, purché non siano in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio entro un massimo di metri 50 dalle relative rive o argini.

- cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d’acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio o su terreni allagati da piene di fiume;

- cacciare in forma vagante su terreni con le seguenti colture in atto: coltivazioni erbacee da seme o frutto; frutteti specializzati; vigneti e oliveti specializzati fino alla data del raccolto; coltivazioni di soia, di riso, nonché di mais per la produzione di seme o frutto fino alla data del raccolto; vivai, terreni in imboschimento fino a cinque anni; coltivazioni orticole e floreali di pieno campo;

- cacciare nei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (Art. 10, comma 1, L. 353/2000);

- non è consentita la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

- non è consentita la posta alla beccaccia.

Ai fini di conservazione della fauna stanziale, nonché per evitare massicce concentrazioni di cacciatori con conseguenti possibili danni alle colture agricole, ai cacciatori non residenti nella Regione Marche - fermo restando quanto sarà stabilito dai nuovi accordi da sottoscrivere tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria ed Emilia Romagna – il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nei periodi che risultano comuni ai rispettivi calendari venatori, a decorrere dal 16 settembre 2018.

Tale disposizione non si applica per i cacciatori residenti fuori regione che praticano la caccia al cinghiale nella forma della braccata o della girata e che risultano regolarmente iscritti in una squadra marchigiana.

Il funzionamento degli appostamenti fissi ai colombacci e la relativa tabellazione sono limitati al periodo 1 ottobre - 15 novembre 2018.

Sanzioni

Il contravventore alle disposizioni contenute nel presente calendario venatorio è soggetto alle sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7.

Carniere stagionale per le specie beccaccia, beccaccino e mestolone

- per la specie beccaccia il carniere massimo stagionale è di 20 capi/cacciatore;

- per la specie beccaccino il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore;

- per la specie mestolone il carniere massimo stagionale è di 40 capi/cacciatore.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2019, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 6 dicembre 2019, n. 258, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.