§ 55.2.81 - D.L. 9 maggio 2018, n. 44.
Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonchè per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.2 ristrutturazioni e riconversioni industriali
Data:09/05/2018
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa
Art. 2.  Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 55.2.81 - D.L. 9 maggio 2018, n. 44. [1]

Misure urgenti per l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonchè per il completamento dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali.

(G.U. 9 maggio 2018, n. 106)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;

     Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l'articolo 1, commi 139 e 145;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modifiche all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al fine di garantire la prosecuzione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 maggio 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Misure urgenti per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa

     1. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini di cui al periodo precedente, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio" [2].

     2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a nove milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

 

     Art. 2. Misure urgenti per il completamento dei piani di crisi aziendale

     1. All'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «concesse entro la data del 31 dicembre 2016 e aventi durata con effetti nell'anno 2017.» sono sostituite dalle seguenti: «aventi efficacia temporale entro il 31 dicembre 2016 e durata fino al 31 dicembre 2017.».

 

     Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 luglio 2018, n. 83.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.