§ 10.2.100 - D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.2 disciplina generale
Data:13/04/2018
Numero:43


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 2.  Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 3.  Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 4.  Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 5.  Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 6.  Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 7.  Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 8.  Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 9.  Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 10.  Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017
Art. 11.  Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento
Art. 12.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 10.2.100 - D.Lgs. 13 aprile 2018, n. 43.

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106».

(G.U. 4 maggio 2018, n. 102)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e in particolare l'articolo 1, che conferisce al Governo la delega ad adottare decreti legislativi anche per la revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, individuando le relative procedure;

     Visto l'articolo 8 della citata legge n. 106 del 2016 che individua i principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega;

     Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e successive modificazioni;

     Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale» e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106»;

     Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 dello stesso articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dalla medesima legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2018;

     Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

     Considerato che le Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i profili finanziari non hanno espresso il parere entro il termine di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 6 giugno 2016, n. 106;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 2018;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «promozione culturale» sono inserite le seguenti: «, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale,».

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta nazionale per il servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;».

 

     Art. 4. Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «una più ampia rappresentatività» sono sostituite dalle seguenti: «un più ampio coinvolgimento» e le parole «di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

 

     Art. 5. Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. La rappresentanza nazionale è composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalità online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale è composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.».

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale è composta da non più di ventitrè membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».

 

     Art. 7. Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

     «6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

     6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.».

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «esiti delle valutazioni» sono aggiunte le seguenti: «, con evidenza sui propri siti internet, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e con ogni altra idonea modalità».

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 40 del 2017, la parola «complessivo» è soppressa e dopo le parole «venticinque ore,» sono inserite le seguenti: «articolato su cinque o sei giorni».

 

     Art. 10. Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017

     1. All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».

 

     Art. 11. Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento

     1. Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 è abrogato.

     2. All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a «n. 77 e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità. Il trattamento economico di detto personale è parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».

 

     Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

     1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.