§ 4.4.161 - L.R. 26 giugno 2018, n. 23.
Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:26/06/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi.
Art. 2.  Ente di gestione.
Art. 3.  Organi dell’Ente parco.
Art. 4.  Comunità del Parco.
Art. 5.  Consiglio Direttivo.
Art. 6.  Presidente del Parco.
Art. 7.  Revisore dei Conti.
Art. 8.  Consulta del Parco.
Art. 9.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 10.  Direttore e personale.
Art. 11.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 12.  Modifiche e abrogazioni.
Art. 13.  Norma finanziaria.


§ 4.4.161 - L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali.

(B.U. 6 luglio 2018, n. 66)

 

CAPO I

Finalità ed obiettivi

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi.

1. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione delle aree protette regionali, la presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”, detta norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali. In particolare, le nuove disposizioni per la gestione e il funzionamento dei parchi perseguono l’obiettivo della semplificazione, del miglioramento e dell’efficienza delle procedure programmatorie e gestionali, sempre al fine della conservazione e della tutela dell’ambiente naturale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai parchi la cui gestione, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, lettera e) della legge n. 394 del 1991, è affidata alle Regole o alle Comunioni familiari montane, comunque denominate, e la cui organizzazione resta disciplinata nella legge regionale istitutiva del parco.

 

CAPO II

Organizzazione e gestione dei parchi regionali

 

     Art. 2. Ente di gestione.

1. La gestione dei parchi regionali è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, con sede legale e amministrativa nel rispettivo territorio, denominato Ente parco e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo dei parchi regionali, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.

3. L’Ente parco, esercita le proprie funzioni nel rispetto degli obiettivi e delle strategie di cui al comma 2 e avvalendosi della collaborazione e degli indirizzi tecnici forniti dalla struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

4. Per l’istruttoria dei provvedimenti in materia paesaggistica di cui al comma 2 dell’articolo 45 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, l’Ente parco e i comuni che ricadono parzialmente nel territorio del parco, possono avvalersi reciprocamente, previa convenzione, dei rispettivi uffici; a tal fine l’Ente parco delibera in merito tramite il Consiglio direttivo. Resta fermo che i comuni e l’Ente parco devono essere inseriti nell’elenco degli enti idonei di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 45 ter della medesima legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

5. Ove nel territorio del parco siano compresi beni immobili facenti parte del patrimonio regionale, la gestione degli stessi può essere affidata dalla Giunta regionale all’Ente parco o al comune nel cui territorio tali beni ricadono.

6. In caso di persistente inattività o inefficienza nella gestione del parco, il Presidente della Giunta regionale, provvede ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli enti amministrativi regionali”.

 

     Art. 3. Organi dell’Ente parco.

1. Sono organi dell’Ente parco:

a) la Comunità del parco;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Revisore dei conti;

e) la Consulta del Parco;

f) il Comitato tecnico-scientifico.

2. Ferma restando la disciplina statale in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, qualora non diversamente disciplinato dal presente Capo, per le nomine e le designazioni di competenza regionale si applica la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”.

 

     Art. 4. Comunità del Parco.

1. La Comunità del parco è composta:

a) dal sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso nel parco, oppure da un suo delegato permanente;

b) da tre soggetti designati dalla Giunta regionale in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale o in materia gestionale-amministrativa [1];

c) da un rappresentante della provincia e della città metropolitana di Venezia territorialmente interessate; nel caso in cui il parco comprenda il territorio di più province, ovvero di una o più province e della città metropolitana di Venezia, partecipa unicamente l’ente con maggior estensione territoriale;

d) da un rappresentante delle associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;

e) da un rappresentante delle associazioni di promozione turistica;

f) da due rappresentanti delle associazioni ambientaliste;

g) da un rappresentante delle associazioni venatorie e da uno delle associazioni ittiche.

2. I componenti della Comunità del parco sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. La Comunità del parco è presieduta dal Presidente del parco e alle riunioni partecipa di diritto il direttore del parco.

4. La Comunità definisce l’indirizzo politico-amministrativo del parco, orientandone l’attività complessiva, e delibera in merito a tutte le questioni generali che le sono attribuite dallo statuto. In particolare:

a) approva lo statuto;

b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

c) approva i regolamenti;

d) adotta il piano ambientale per il parco.

5. La Comunità del parco:

a) è convocata dal Presidente del parco almeno due volte l’anno, nonché ogni volta venga richiesto da un terzo dei suoi componenti;

b) individua, entro i trenta giorni successivi alla sua costituzione, i nominativi di due soggetti, diversi da quelli di cui alla lettera b) del comma 1, in possesso di adeguato curriculum ed esperienza in materia gestionale-amministrativa o in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale-rurale, da comunicare al Presidente della Giunta regionale per il Consiglio direttivo. A tal fine la Comunità del parco viene convocata e presieduta dal componente della stessa più giovane di età. Trascorso inutilmente il suddetto termine di trenta giorni, il Presidente della Giunta regionale provvede direttamente alla nomina degli stessi. Dei due soggetti indicati dalla Comunità, uno, che svolge la sua attività principale nel parco, viene proposto dalle associazioni più rappresentative nel settore produttivo-primario. Nel caso in cui nel territorio del parco sia costituita una associazione di proprietari, che rappresenti almeno il 60 per cento dei terreni agro-silvo-pastorali privati inclusi nel parco, l’indicazione del rappresentante del settore agricolo produttivo avviene da parte dell’associazione dei proprietari sentite le succitate associazioni del settore primario.

6. Ai componenti della Comunità del parco spetta un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.

 

     Art. 5. Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio direttivo è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è formato:

a) da due componenti scelti dal Presidente della Giunta regionale tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 4;

b) da un componente scelto dal Presidente della Giunta regionale tra i sindaci di cui alla lettera a) del comma 1, dell’articolo 4;

c) dai due componenti individuati dalla Comunità del parco, ai sensi della lettera b) del comma 5, dell’articolo 4.

2. Il Consiglio direttivo, nell’ambito dell’indirizzo politico-amministrativo stabilito dalla Comunità del parco, definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione del parco, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa. In particolare:

a) provvede all’organizzazione e al funzionamento dell’Ente;

b) propone alla Comunità del parco il piano ambientale;

c) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo statuto.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente del parco ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.

4. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all’esercizio delle funzioni di componente del Consiglio direttivo, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

5. Ai componenti del Consiglio direttivo, ad esclusione del Presidente, spetta unicamente il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un gettone di presenza, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, nel rispetto della normativa vigente.

6. Il Consiglio direttivo invia annualmente alla commissione consiliare competente in materia di aree naturali protette e ai Comuni facenti parte del Parco, una dettagliata relazione sull’attività svolta, sul funzionamento dell’Ente parco e sul programma di conservazione della natura, di sviluppo sostenibile e promozione per l’anno successivo.

 

     Art. 6. Presidente del Parco.

1. Il Presidente del parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i componenti del Consiglio direttivo.

2. Al Presidente spettano la legale rappresentanza dell’Ente, il coordinamento dell’attività, le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo, l’adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, che sottopone alla ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile, nonché ogni ulteriore funzione assegnatagli dallo statuto.

3. Al Presidente spettano il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate, nonché un’indennità di carica, quantificata dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 nel rispetto della normativa vigente.

4. Al fine di assicurare la continuità amministrativa e il regolare svolgimento dell’attività, nelle more della nomina del Presidente o in caso di impedimento temporaneo dello stesso, le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.

5. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento non temporaneo dell’esercizio delle funzioni del Presidente, il Presidente della Giunta regionale avvia il procedimento per la nomina di un nuovo Presidente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.

 

     Art. 7. Revisore dei Conti.

1. Per ciascun parco la Giunta regionale nomina un Revisore dei conti ed un supplente, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

2. Il Revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’Ente parco, secondo le norme e i regolamenti di contabilità vigenti. Qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, il Revisore ha l’obbligo di riferirne immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire alla stessa, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.

3. Al Revisore dei conti compete un’indennità di carica annua lorda pari all’importo massimo stabilito all’articolo 3, della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 “Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori”, nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate.

 

     Art. 8. Consulta del Parco.

1. Gli enti parco svolgono la propria attività garantendo la più ampia informazione, improntano l’attività gestionale e le scelte di pianificazione e di programmazione alla più ampia partecipazione dei cittadini mediante appositi strumenti di informazione e consultazione previsti nello statuto.

2. Per le finalità previste dal comma 1, l’Ente parco si avvale della Consulta, organismo propositivo e consultivo, formato dai rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11, tra:

a) le associazioni espressione delle attività produttive del settore primario;

b) le associazioni di attività di promozione turistica;

c) le associazioni ambientaliste;

d) le associazioni venatorie ed ittiche.

3. La Consulta designa, con le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 11, i sei rappresentanti delle associazioni di cui al comma 2, che fanno parte della Comunità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d), e), f) e g), ed esprime proposte e pareri:

a) sui regolamenti del parco;

b) sul piano ambientale per il parco;

c) sui programmi di gestione e valorizzazione del parco.

4. I pareri di cui al comma 3, sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

5. La Consulta del parco è nominata dal Presidente della Giunta regionale ed è presieduta dal Presidente del Parco che la convoca almeno ogni sei mesi.

6. Ai componenti della Consulta del parco non spetta alcuna indennità né rimborso spese.

7. Le sedute della Consulta sono pubbliche e il suo funzionamento è stabilito dallo statuto.

 

     Art. 9. Comitato tecnico-scientifico.

1. Per garantire l’apporto del mondo scientifico all’attività gestionale dei parchi, è prevista la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.

2. Il Comitato è composto da un massimo di nove componenti, nominati dal Presidente del parco, di cui uno con professionalità giuridica o economica e gli altri scelti tra esperti nelle seguenti discipline: botanica, zoologia, scienze agronomiche-forestali, zootecnia, geologia, scienze ambientali, storia, etnografia, pianificazione paesaggistica, conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Nel caso in cui il Presidente del parco non provveda entro sessanta giorni dalla sua nomina, il direttore della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, provvede in via sostituiva.

3. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Presidente del parco o da un suo delegato e alle stesse partecipa di diritto il direttore.

4. Il Comitato esprime parere sui seguenti provvedimenti:

a) piano ambientale per il parco;

b) regolamenti del parco;

c) bilanci, variazioni di bilancio, conto consuntivo.

5. I pareri di cui al comma 4 sono adottati entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, trascorso il quale se ne prescinde.

6. Il Comitato esprime, inoltre, parere, su richiesta degli organi del parco e del direttore, in relazione a questioni riguardanti i valori naturalistici e lo sviluppo delle risorse ambientali del parco.

7. Ai componenti del Comitato spetta un gettone di presenza per le sedute, quantificato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 11 nel rispetto della normativa vigente, nonché il rimborso delle spese di missione strettamente collegate all’espletamento del mandato e debitamente documentate.

8. Il funzionamento del Comitato è stabilito dallo statuto.

 

     Art. 10. Direttore e personale.

1. L’incarico di direttore è conferito dal Presidente del parco, sentito il Consiglio direttivo, con contratto di diritto privato della durata massima di cinque anni, eventualmente rinnovabile, ad un soggetto in possesso di un diploma di laurea, anche triennale, ed adeguata esperienza in materia naturalistico ambientale e amministrativa, scelto tra:

a) il personale regionale o dei parchi con qualifica di dirigente;

b) il personale regionale o dei parchi di categoria D, con incarico di posizione organizzativa ai sensi della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto””;

c) il personale non regionale.

2. Il direttore:

a) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Ente parco verso l’esterno;

b) è responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ed è dotato di autonomi poteri di spesa;

c) è responsabile della gestione delle risorse umane, nel rispetto della dotazione organica determinata dalla Giunta regionale;

d) attua i piani, programmi e direttive generali definite dal Consiglio direttivo;

e) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo con voto consultivo;

f) svolge gli ulteriori compiti assegnatigli dallo statuto.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento all’estensione e alle caratteristiche di ciascun parco, nonché in considerazione dell’entità delle risorse umane e strumentali allo stesso assegnate. Detto trattamento economico non può comunque superare quello annuo onnicomprensivo dei direttori regionali di Direzione di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.

4. L’Ente parco, previa autorizzazione della Giunta regionale, svolge la sua attività con proprio personale, assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia di pubblico impiego cui si applica lo stato giuridico ed economico previsto dal CCNL Regioni ed autonomie locali, ovvero da personale comandato o distaccato da parte dei comuni territorialmente interessati o dalla Regione.

 

CAPO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 11. Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua, previo apposito bando, le associazioni più rappresentative a livello locale di cui all’articolo 8, comma 2, e le invita a designare, entro i successivi trenta giorni, i rappresentanti per la Consulta di ciascun parco.

2. Entro trenta giorni successivi allo scadere dei termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale convoca la Consulta di ciascun parco ai fini delle designazioni dei sei rappresentanti delle associazioni che fanno parte della Comunità; dette associazioni si esprimono nella Consulta con votazioni separate per ciascuna categoria di appartenenza.

3. Nel caso in cui le associazioni non designino i propri rappresentanti nei termini previsti dai commi 1 e 2, la Consulta e la Comunità del parco sono comunque validamente costituite.

4. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale designa, per ciascun parco, i tre soggetti che fanno parte della Comunità ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’articolo 4.

5. Gli Enti parco, entro novanta giorni dalla costituzione del Consiglio direttivo, adeguano il proprio Statuto a quanto previsto dalla presente legge; decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva predisponendo uno schema di statuto da sottoporre alla Comunità di ciascun parco per l’approvazione.

6. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) nomina il Revisore dei conti e il supplente;

b) quantifica i gettoni di presenza per i componenti della Comunità del parco, del Consiglio direttivo, del Comitato tecnico-scientifico, nonché l’indennità di carica del Presidente del parco;

c) provvede alla ricognizione delle risorse umane e strumentali dei parchi regionali al fine di provvedere al nuovo assetto organizzativo dei parchi stessi;

d) provvede alla ricognizione dei rapporti giuridici e patrimoniali, dei beni e delle risorse umane e strumentali funzionali all’attività del Parco della Lessinia al fine del successivo subentro alla Comunità Montana della Lessinia da parte del nuovo Ente parco.

7. Tutti i riferimenti alla Comunità Montana presenti nella legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”, sono da intendersi fatti all’Ente parco naturale regionale della Lessinia.

8. Gli organi nonché le eventuali gestioni commissariali dei parchi esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi.

 

     Art. 12. Modifiche e abrogazioni.

1. Sono o restano abrogati:

a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale dei Colli Euganei”: l’articolo 17, l’articolo 18 e la relativa disposizione di novellazione di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l’articolo 19, l’articolo 20 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l’articolo 21 e la relativa disposizione di novellazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17, l’articolo 22 e le relative disposizioni di novellazione di cui all’articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 53 e all’articolo 3 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17, l’articolo 23 e la relativa disposizione di novellazione di cui all’articolo 4 della legge regionale 16 aprile 1992, n. 17, gli articoli 24, 25, 26 e 27, l’articolo 28 e la relativa disposizione di novellazione di cui all’articolo 9 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, l’articolo 29;

b) della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 12 “Norme per l’istituzione del parco naturale regionale della Lessinia”: gli articoli 12 e 13, l’articolo 14 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 1 dell’articolo 71 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, gli articoli 15, 16 e 17;

c) della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8 “Norme per l’istituzione del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile”: gli articoli 17, 18 e 19, l’articolo 20 e la relativa disposizione di novellazione di cui all’articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53, gli articoli 21, 22, 23, 24 e 29;

d) della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco Regionale del Delta del Po”: la lettera e) del comma 1 dell’articolo 15, l’articolo 16 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, l’articolo 17, l’articolo 18 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, gli articoli 19, 20, 21 e 22, l’articolo 22 bis e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5, l’articolo 23, l’articolo 24 e la relativa disposizione di novellazione di cui al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6, gli articoli 25, 26 e 27.

2. Nella normativa regionale vigente ogni riferimento agli organi degli enti parco va riferito, in funzione delle specifiche competenze agli stessi attribuite, agli organi degli enti parco così come disciplinati dalla presente legge.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

1. Agli oneri correnti derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 1.896.000,00 per l’esercizio 2018 ed in euro 3.792.000,00 per gli esercizi 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”, Titolo l “Spese correnti”, afferenti al finanziamento della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 “Norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali” del bilancio di previsione 2018-2020.


[1] Lettera così modificata dall'art. 14 della L.R. 25 luglio 2019, n. 29.