§ 5.4.113 - L.R. 28 giugno 2018, n. 22.
Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:28/06/2018
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/2009)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)


§ 5.4.113 - L.R. 28 giugno 2018, n. 22.

Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 “Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”.

(B.U. 5 luglio 2018, n. 58)

 

Art. 1. (Finalità) [1]

1. Questa legge, nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 10 della l.r. 24/2009) [2]

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 (Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) è sostituito dal seguente:

“2. Il PdA è redatto, in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano.”.

2. Alla fine del comma 7 dell'articolo 10 della l.r. 24/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “nonché il rispetto delle previsioni di cui al comma 2”.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria) [3]

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2019, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2019, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 13 giugno 2019, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.