§ 4.7.69 - L.R. 14 maggio 2018, n. 13.
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.7 fiere, mercati, commercio
Data:14/05/2018
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/2008)
Art. 2.  (Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 30/2008)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)


§ 4.7.69 - L.R. 14 maggio 2018, n. 13.

Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale”.

(B.U. 24 maggio 2018, n. 44)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della l.r. 30/2008)

1. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2008 n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale), dopo le parole: “entrata in vigore del nuovo piano.” sono aggiunte le seguenti: “Il piano, in particolare, contiene:

a) l’elenco delle attività effettivamente realizzate tra quelle previste nel piano e nei programmi esecutivi annuali del triennio precedente, corredato dall’analisi dei risultati raggiunti, delle difficoltà riscontrate e delle risorse impiegate, articolato per aree geografiche di intervento e per settori produttivi;

b) le attività previste, per settore produttivo e area geografica, individuate anche tenuto conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a);

c) il cronoprogramma per la programmazione delle attività.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 30/2008 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, in attuazione di quanto stabilito dal piano di cui al comma 1, previo parere della Commissione assembleare competente, approva, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il programma esecutivo annuale degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma annuale, in particolare, contiene:

a) per settore produttivo e area geografica d’intervento, l’individuazione di tutte le attività e dei progetti di promozione e di internazionalizzazione da realizzare in forma integrata e intersettoriale;

b) i criteri e le modalità per la loro attuazione;

c) i criteri di riparto dei relativi finanziamenti;

d) i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

e) la definizione per ciascuna attività dei soggetti attuatori;

f) il cronoprogramma trimestrale per la programmazione delle attività.”.

 

     Art. 2. (Inserimento dell’articolo 12 bis nella l.r. 30/2008)

1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 30/2008 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis (Clausola valutativa)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale invia all’Assemblea legislativa le relazioni prodotte dai soggetti di cui al comma 6 dell’articolo 4 riguardanti gli interventi realizzati nell’anno precedente.

2. Le relazioni contengono, in particolare:

a) l’illustrazione delle attività svolte;

b) l’indicazione dei risultati raggiunti;

c) le eventuali difficoltà riscontrate.”.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione; alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.