§ 3.1.191 - L.R. 5 giugno 2018, n. 20.
Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/06/2018
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Modifica alla legge regionale 10/1997)
Art. 2.  (Abrogazione)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 3.1.191 - L.R. 5 giugno 2018, n. 20.

Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10: “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e abrogazione della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6: “Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 ‘Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’ e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 ‘Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo’”.

(B.U. 7 giugno 2018, n. 47)

 

Art. 1. (Modifica alla legge regionale 10/1997)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'”) è sostituito dal seguente:

"1. Per allevamento di cani e gatti per attività commerciali si intende la detenzione, anche a fini commerciali di:

a) un numero pari o superiore a cinque fattrici di razza canina o felina, intese quali femmine in età fertile non sterilizzate, che producono complessivamente nell'arco di un anno un numero pari o superiore a venti cuccioli;

b) un numero di cuccioli pari o superiore a trenta.”.

 

     Art. 2. (Abrogazione)

1. La legge regionale 3 aprile 2018, n. 6 (Modifica alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 “Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e alla legge regionale 18 dicembre 2017, n. 36 “Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 'Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo'”) è abrogata.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.