§ 6.2.317 - L.R. 31 maggio 2018, n. 8.
Legge di stabilità regionale 2018


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:31/05/2018
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio
Art. 5.  Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali
Art. 6.  Misure di sostegno all’esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province
Art. 7.  Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)
Art. 8.  Modifica all’art. 21 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5
Art. 9.  Copertura finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 6.2.317 - L.R. 31 maggio 2018, n. 8.

Legge di stabilità regionale 2018

(B.U. 1 giugno 2018, n. 21 - S.O.)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2018 – 2020, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 relativa al Programma Operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 relativa al Programma Operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F, allegata alla presente legge.

3. I Dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio

1. I Dirigenti generali ed i Dirigenti dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, per l’esercizio finanziario 2018. A tale scopo i Dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2018, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

3. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono determinati i valori delle quote di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali nelle seguenti misure:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 18,00;

b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 22,00.

Le suddette quote giornaliere sono riconosciute alle strutture di cui al presente comma nel limite massimo del 20% dei posti letto attivati nella singola struttura.

2. Per le strutture residenziali già beneficiarie delle provvidenze di cui all’art. 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, il limite di cui al precedente comma è pari al 35% dei posti letto attivati nella singola struttura.

3. Le Aziende Sanitarie competenti provvedono alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate.

4. Le quote giornaliere, nei valori di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 2 e 3, sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali autorizzate e accreditate che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda sanitaria competente [1].

5. [Le strutture che svolgono in regime semi-residenziale o residenziale attività socio-assistenziali o socio-educative, di cui al comma 4 dell’art. 31 della L.R. 4/2007, qualora abbiano prodotto istanza di autorizzazione amministrativa all’accoglienza di anziani non autosufficienti (RASS 1) ed ospitino soggetti allettati e/o passati alla condizione di non autosufficienza in momento successivo all’ingresso nelle strutture medesime, possono rendere assistenza ai predetti soggetti e, conseguentemente, accedere alle provvidenze regionali previste dalla presente legge, per il tempo necessario alla conclusione dell’iter autorizzativo nel rispetto delle norme vigenti. La presente disposizione si applica alle strutture che abbiano prodotto l’istanza di autorizzazione amministrativa entro il termine del 30 giugno 2020] [2].

 

CAPO II

MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 6. Misure di sostegno all’esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province

1. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 2.686.610,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

2. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 1.775.216,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

3. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Potenza un contributo una tantum pari ad euro 2.375.000,00.

4. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 3.800.000,00.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, alla Missione 18 Programma 01.

6. Per gli anni successivi al 2020 si provvede, con successive leggi di bilancio, a quantificare l’ammontare del sostegno allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province di cui al presente articolo.

7. Il Fondo regionale a sostegno del processo di riordino delle funzioni provinciali istituito con l’art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.

 

     Art. 7. Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.)

1. Al fine di garantire il completamento della riforma finalizzata al riordino delle funzioni delle province e delle funzioni regionali di area vasta e all’istituzione del Fondo Unico Autonomie Locali (F.U.A.L.), negli esercizi 2019 e 2020, le risorse di cui al precedente articolo 6, commi 1 e 2, quantificate e previste in € 4.461.826,00 per ciascun anno, a valere sulla Missione 18 – Programma 1, sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione di tale riforma.

2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma di cui al comma 1 sono stanziate le seguenti somme:

- per gli esercizi 2019 e 2020, € 200,000,00 a valere sulla Missione 20 programma 3;

- per l’esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 3;

- per l’esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 11;

- per l’esercizio 2019, € 100.000,00 e per l’esercizio 2020, € 40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2 [3].

3. Con le successive leggi di bilancio possono essere rideterminati gli oneri rivenienti dalla completa attuazione del riordino e dell’istituzione del fondo di cui al precedente comma 1.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

 

     Art. 8. Modifica all’art. 21 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 [4]

1. La lett. b) del comma 4 dell’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, recante “Riordino delle provvidenze economiche e contributi”, è abrogata.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 9. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

TABELLE

(Omissis)

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 8 e così sostituito dall'art. 13 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 8 e abrogato dall'art. 13 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.

[4] Articolo così corretto con Errata-Corrige pubblicato nel B.U. 6 giugno 2018, n. 22.