§ 5.1.147 - L.R. 27 giugno 2018, n. 10.
Disposizioni in materia sanitaria


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/06/2018
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di sanità convenzionata
Art. 2.  Procedure per il recupero dei crediti
Art. 3.  Dichiarazione d’urgenza


§ 5.1.147 - L.R. 27 giugno 2018, n. 10. [1]

Disposizioni in materia sanitaria

(B.U. 29 giugno 2018, n. 26)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di sanità convenzionata [2]

1. Fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 347 del 3 maggio 2017, le attività correlate alle indennità aggiuntive di cui all’articolo 35, comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell’Accordo Integrativo Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 dell’11 marzo 2008, poiché finalizzate ad assicurare la partecipazione dei medici di continuità assistenziale alle attività previste dagli accordi regionali primariamente orientate, in coerenza con l'impianto generale dell'accordo collettivo nazionale vigente, a promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina generale, si intendono perseguite con l'apporto di tutti i professionisti che non abbiano negato la disponibilità allo svolgimento delle attività correlate.

 

     Art. 2. Procedure per il recupero dei crediti

1. In applicazione del comma 1 dell’articolo 1 non si dà attuazione alle procedure per il recupero nei confronti dei medici di continuità assistenziale che hanno percepito le indennità di cui all’articolo 35 comma 1, alinee 1, 2 e 6 dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con D.G.R. n. 331 dell’11 marzo 2008.

 

     Art. 3. Dichiarazione d’urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.