§ 88.4.9 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 202.
Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.4 lavoro nello spettacolo
Data:07/12/2017
Numero:202


Sommario
Art. 1.  Contratti a tempo determinato
Art. 2.  Apprendistato professionalizzante
Art. 3.  Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria


§ 88.4.9 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 202.

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220.

(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della Costituzione;

     Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare l'articolo 35 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo;

     Visto l'articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che stabilisce la procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla medesima legge;

     Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 166 del 20 luglio 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;

     Tenuto conto delle disposizioni legislative adottate nel corso dell'approvazione della legge n. 220 del 2016, con particolare riferimento alla disciplina della materia del lavoro in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonchè in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

     Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Contratti a tempo determinato

     1. All'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o per la produzione di specifiche opere audiovisive».

 

     Art. 2. Apprendistato professionalizzante

     1. All'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresì nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo.».

 

     Art. 3. Classificazione delle professioni nei settori del cinema e dell'audiovisivo

     1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori e degli operatori nel settore, sono stabiliti criteri validi su tutto il territorio nazionale finalizzati a definire una classificazione settoriale uniforme per le professioni artistiche e le professioni tecniche del settore cinematografico e audiovisivo.

     2. La classificazione di cui al comma 1 è definita tenuto conto del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in attuazione degli articoli 3 e 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonchè delle qualificazioni professionali e dei percorsi dell'istruzione professionale esistenti nel settore, al fine di riconoscere tutte le competenze e professionalità operanti nell'ambito del cinema e dell'audiovisivo. In particolare, detta classificazione è adottata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle seguenti fasi di attività del settore cinematografico e audiovisivo, individuate dalla legge n. 220 del 2016 e dai relativi decreti attuativi, e di seguito riportate:

     a) sviluppo e pre-produzione;

     b) produzione;

     c) post-produzione;

     d) distribuzione;

     e) esercizio.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.