§ 88.2.171 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 204.
Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:07/12/2017
Numero:204


Sommario
Art. 1.  Riformulazione della definizione di produttore indipendente
Art. 2.  Promozione delle opere italiane ed europee
Art. 3.  Sanzioni
Art. 4.  Disposizioni transitorie, finanziarie e finali


§ 88.2.171 - D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 204.

Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

(G.U. 28 dicembre 2017, n. 301)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 9, 21, 33, 76 e 87 e 117 della Costituzione;

     Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante disciplina del cinema e dell'audiovisivo, ed in particolare l'articolo 34 che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari;

     Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, ed in particolare il titolo VII, recante produzione audiovisiva europea, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2017;

     Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 2 novembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

     Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Riformulazione della definizione di produttore indipendente

     1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera e), della legge 14 novembre 2016, n. 220, la lettera p), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

     «p) "produttori indipendenti", gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

     1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero

     2) sono titolari di diritti secondari;».

 

     Art. 2. Promozione delle opere italiane ed europee

     1. Il Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 è sostituito dal seguente:

 

     «TITOLO VII. Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi

 

     Art. 44 (Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta, favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto europeo e le disposizioni di cui al presente titolo.

 

     Art. 44 bis. (Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. La quota di cui al primo periodo è innalzata:

     a) al cinquantatrè per cento, per l'anno 2019;

     b) al cinquantasei per cento, per l'anno 2020;

     c) al sessanta per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, alle opere audiovisive di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota di almeno la metà della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

     a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

     b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

     3. Nella fascia oraria dalle ore 18 alle 23, una quota del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, è riservato a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali o altre opere di alto contenuto culturale o scientifico, incluse le edizioni televisive di opere teatrali, di espressione originale italiana, ovunque prodotte:

     a) per almeno il dodici per cento, di cui almeno la metà riservata a opere cinematografiche, dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

     b) per almeno il sei per cento, dagli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

     4. Le percentuali di cui ai commi 1 e 2, debbono essere rispettate su base annua. Le percentuali di cui comma 3 debbono essere rispettate su base settimanale.

 

     Art. 44 ter. (Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri introiti netti annui non inferiore al dieci per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

     a) al 12,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;

     b) al quindici per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.

     2. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,2 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

     a) al 3,5 per cento, per l'anno 2019;

     b) al quattro per cento, per l'anno 2020;

     c) al 4,5 per cento, a decorrere dall'anno 2021.

     3. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al quindici per cento, da destinare interamente a opere prodotte da produttori indipendenti. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonchè i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

     a) al 18,5 per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, per l'anno 2019;

     b) al venti per cento, da destinare per almeno cinque sesti a opere prodotte da produttori indipendenti, a decorrere dall'anno 2020.

     4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3 pari ad almeno il 3,6 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 3. La percentuale di cui al primo periodo è innalzata:

     a) quattro per cento, per l'anno 2019;

     b) al 4,5 per cento, per l'anno 2020;

     c) al cinque per cento, a decorrere dall'anno 2021.

     5. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere di animazione appositamente prodotte da produttori indipendenti per la formazione dell'infanzia un'ulteriore sotto quota non inferiore al cinque per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 3.

 

     Art. 44 quater. (Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta). - 1. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

     a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità;

     b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti, con particolare riferimento alle opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione, in misura non inferiore al venti per cento dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità.

     2. A decorrere dal 1° gennaio 2019, gli obblighi di cui al comma 1, lettera b), si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

     3. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

     4. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 44, 44-bis, 44-ter e 44-quinquies, nonchè del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti.

     5. Una quota non inferiore al cinquanta per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente al comma 1, lettera a), e al medesimo comma, lettera b), è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte.

     6. Gli obblighi previsti dal regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2019.

 

     Art. 44 quinquies. (Attribuzioni dell'Autorità). - 1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

     a) le specificazioni relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p);

     b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 44-ter, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono sia fornitori di servizi media audiovisivi che piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

     c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-sexies, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter e 44-quater, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere ed avuto riguardo alle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e alle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi e con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

     d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

     e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

     f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonchè i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

     2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

     a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo del quale ha la responsabilità editoriale non consente di approvvigionarsi da produttori indipendenti europei ovvero non consente di acquistare, pre-acquistare, produrre o co-produrre opere audiovisive europee, ivi incluse le opere di espressione originale italiana ovunque prodotte;

     b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

     c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio.

     3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2019, qualora un fornitore di servizi media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi di investimento previsti nell'anno, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del dieci per cento rispetto alla quota complessiva richiesta nel medesimo anno, sono comunicate all'Autorità, unitamente con le motivazioni di dette oscillazioni, senza ritardo e comunque non oltre dieci giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio riferito a tale anno. L'Autorità verifica le motivazioni addotte, anche tenuto conto della sussistenza di una o più delle circostanze di cui al comma 2 del presente articolo, e si pronuncia entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento. Resta fermo che, fatte salve eventuali sanzioni nel caso di oscillazioni superiori al dieci per cento della quota complessiva o qualora l'Autorità reputi non fondate le motivazioni addotte, le parti mancanti rispetto alla quota complessiva debbono comunque essere recuperate dal fornitore di servizi media audiovisivi, in aggiunta agli obblighi di investimento dovuti per l'anno in corso, entro sei mesi dall'approvazione del bilancio di esercizio riferito all'anno in cui si sono realizzate le eventuali oscillazioni in difetto.

     4. L'Autorità presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macro-economici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonchè le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali di obblighi di investimento, con le relative opere europee e di espressione originale italiana, assolti dai fornitori.

 

     Art. 44 sexies. (Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana). - 1. Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

     a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

     b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 44-bis, commi 2 e 3, 44-ter, commi 2 e 4, e 44-quater, comma 5, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.

     2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonchè dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive.

     3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 44-ter sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresì:

     a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 44-bis, 44-ter, e 44-quater, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere;

     b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

     4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44-quinquies, comma 4, e dalla Direzione generale Cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonchè dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

 

     Art. 44 septies. (Norme in materia di emittenza locale). - 1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale.».

 

     Art. 3. Sanzioni

     1. All'articolo 51, del decreto legislativo n. 177 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal Titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonchè dai decreti ministeriali;»;

     b) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g);».

 

     Art. 4. Disposizioni transitorie, finanziarie e finali

     1. I regolamenti dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e il regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo previsti dal Titolo VII del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Il regolamento dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e regolamento o i regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e dei beni e delle attività culturali e del turismo riguardanti gli obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta di cui all'articolo 44-quater del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono adottati entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Gli obblighi di programmazione di cui all'articolo 44-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2005 diventano operativi con l'entrata in vigore del regolamento interministeriale di cui all'articolo 44-sexies, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

     4. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie, strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.