§ 63.1.485 - D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12.
Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES).


Settore:Normativa nazionale
Materia:63. Mezzogiorno e aree depresse
Capitolo:63.1 agevolazioni e contributi
Data:25/01/2018
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Finalità
Art. 3.  Requisiti della ZES
Art. 4.  Requisiti della ZES interregionale
Art. 5.  Proposta di istituzione
Art. 6.  Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico
Art. 7.  Istituzione della ZES
Art. 8.  Compiti del Comitato di indirizzo
Art. 9.  Attività di controllo e monitoraggio
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 63.1.485 - D.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12.

Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES).

(G.U. 26 febbraio 2018, n. 47)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'articolo 4 che prevede la possibilità di istituire nelle regioni meno sviluppate e in transizione così come individuate dalla normativa europea delle Zone economiche speciali (ZES);

     Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;

     Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed, in particolare, l'articolo 52 che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato;

     Considerato che l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, le modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonchè i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 91 del 2017, nonchè il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 6 dicembre 2017;

     Udito il parere del Consiglio di Stato n. 134, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2017;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 1069 dell'11 dicembre 2017;

     Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

     a) «ZES»: la Zona economica speciale come identificata dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017;

     b) «ZES interregionali»: le ZES come identificate dall'articolo 4, comma 4-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 91 del 2017;

     c) «Area portuale»: un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (TEN T);

     d) «Regione»: la regione o le regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

     e) «Comitato di indirizzo»: il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES identificato nel Comitato di indirizzo presieduto dal presidente dell'Autorità portuale in cui ricade l'Area portuale, da un rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionali, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     f) «decreto-legge n. 91/2017»: il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che prevede l'istituzione delle ZES;

     g) «Piano di sviluppo strategico»: il Piano di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017;

     h) «presidente autorità portuale»: presidente dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     i) «Segretario generale»: Segretario generale dell'Autorità di sistema portuale ai sensi del decreto legislativo del 4 agosto 2016, n. 169, recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

 

     Art. 2. Finalità

     1. Il presente decreto, adottato ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge n. 91/2017 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consenta nelle regioni lo sviluppo delle imprese già operanti nonchè l'insediamento di nuove imprese, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 91/2017, definisce:

     a) le modalità per l'istituzione di ZES, comprese le ZES interregionali;

     b) la loro durata;

     c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area della ZES;

     d) i criteri che disciplinano l'accesso delle aziende;

     e) il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.

 

     Art. 3. Requisiti della ZES

     1. La ZES, definita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 91/2017, e nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, è identificata mediante l'indicazione puntuale, contenuta nella proposta di istituzione di cui all'articolo 5, della denominazione e delle aree interessate. La ZES può ricomprendere anche aree della medesima regione non territorialmente adiacenti, purchè presentino un nesso economico funzionale e che comprendano almeno un'Area portuale. Tali aree, tenuto conto anche del volume complessivo di merci in transito, sono anche i porti che non presentano le caratteristiche di cui all'articolo 1, lettera c), purchè essi presentino una rilevanza strategica per le attività di specializzazione territoriale che si intende rafforzare e dimostrino un nesso economico funzionale con l'Area portuale. Il nesso economico funzionale tra aree non territorialmente adiacenti sussiste qualora vi sia la presenza, o il potenziale sviluppo, di attività economico-produttive, indicate nel Piano di sviluppo strategico, o di adeguate infrastrutture di collegamento tra le aree interessate.

     2. La ZES è di norma composta da territori quali porti, aree retroportuali, anche di carattere produttivo e aeroportuale, come definiti dalle norme vigenti, piattaforme logistiche e Interporti, non può comprendere zone residenziali.

     3. Per ciascuna regione l'area complessiva destinata alle ZES non può eccedere la superficie complessivamente indicata per la regione stessa nell'allegato 1.

 

     Art. 4. Requisiti della ZES interregionale

     1. Una regione in cui non sia presente alcuna Area portuale e un'altra Regione in cui sia presente almeno un'Area portuale possono presentare congiuntamente istanza di istituzione di una ZES. L'area complessivamente a disposizione per l'istituzione di ZES nelle due regioni non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1 del presente decreto.

     2. Le regioni nel cui territorio non sono ubicate Aree portuali, qualora contigue, possono presentare istanza di istituzione di una ZES in forma associativa, includendo uno o più porti che non rientrino nella categoria di Aree portuali. L'area complessiva della ZES non può eccedere la sommatoria delle superfici indicate per ciascuna regione nell'allegato 1.

     3. Per la ZES interregionale, di cui ai commi 1 e 2, valgono, ove compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, nonchè la sussistenza di un nesso economico-funzionale tra le aree interessate.

     4. Nella ZES interregionale, le regioni definiscono, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti, le modalità di cooperazione interregionale.

 

     Art. 5. Proposta di istituzione

     1. Le proposte di istituzione di una ZES sono presentate, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, dal presidente della regione, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6.

     2. Le proposte di istituzione di ZES interregionali sono presentate, secondo le forme stabilite dai rispettivi ordinamenti regionali, al Presidente del Consiglio dei ministri, con una proposta congiunta dei Presidenti delle regioni interessate, sentiti i sindaci delle aree interessate, nel rispetto dei requisiti di cui agli articoli 3, 4 e 6.

     3. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno può richiedere, ai fini dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, integrazioni o modifiche al Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 6. Le richieste di integrazione o modifica, di cui al periodo precedente, ove non accolte sono da considerarsi ostative all'adozione del decreto di cui all'articolo 7.

 

     Art. 6. Requisiti delle proposte e Piano di sviluppo strategico

     1. Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonchè delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro:

     a) la documentazione di identificazione delle aree individuate con l'indicazione delle porzioni di territorio interessate con evidenziazione di quelle ricadenti nell'Area portuale;

     b) l'elenco delle infrastrutture già esistenti, nonchè delle infrastrutture di collegamento tra aree non territorialmente adiacenti, nel territorio di cui alla lettera a);

     c) un'analisi dell'impatto sociale ed economico atteso dall'istituzione della ZES;

     d) una relazione illustrativa del Piano di sviluppo strategico, corredata di dati ed elementi che identificano le tipologie di attività che si intendono promuovere all'interno della ZES, le attività di specializzazione territoriale che si intendono rafforzare, e che dimostrano la sussistenza di un nesso economico-funzionale con l'Area portuale o con i porti di cui al comma 2, dell'articolo 3, nel caso la ZES ricomprenda più aree non adiacenti. Le aree non contigue devono comunque essere collegate alle aree portuali da infrastrutture adeguate alla realizzazione del Piano di sviluppo strategico;

     e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES;

     f) l'indicazione degli eventuali pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, già rilasciati dagli enti locali e da tutti gli enti interessati con riguardo alle attività funzionali del piano strategico;

     g) l'indicazione delle agevolazioni ed incentivazioni, senza oneri a carico della finanza statale, che possono essere concesse dalla regione, nei limiti dell'intensità massima di aiuti e con le modalità previste dalla legge;

     h) l'elenco dei soggetti pubblici e privati consultati per la predisposizione del Piano, nonchè le modalità di consultazione adottate e gli esiti delle stesse;

     i) il nominativo del rappresentante della regione o delle regioni, in caso di ZES interregionale, nel Comitato di indirizzo;

     l) le modalità con cui le strutture amministrative delle regioni e degli enti locali interessati, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti, assicurano, anche attraverso propri uffici e personale, nonchè attraverso accordi con le amministrazioni centrali dello Stato e convenzioni con organismi, ovvero strutture nazionali a totale partecipazione pubblica, l'espletamento delle funzioni amministrative e di gestione degli interventi di competenza regionale previsti nella ZES;

     m) l'individuazione, per esigenze di sicurezza portuale e di navigazione, delle aree escluse.

 

     Art. 7. Istituzione della ZES

     1. La durata della ZES non può essere inferiore a sette anni e superiore a quattordici, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sette anni, su richiesta delle regioni interessate sulla base dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 9.

     2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017, verificata la documentazione di cui all'articolo 6, è istituita la ZES. Il decreto determina la durata della ZES in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo di impresa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6.

 

     Art. 8. Compiti del Comitato di indirizzo

     1. Il Comitato di indirizzo è composto, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede, da un rappresentante della Regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il numero massimo dei componenti del Comitato di indirizzo non può essere superiore a cinque. Nel caso di ZES di cui all'articolo 4, comma 2, il Comitato di indirizzo è presieduto dal Presidente dell'Autorità di sistema portuale di riferimento dei porti inclusi nell'area ZES.

     2. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonchè nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6, svolge le seguenti attività di indirizzo volte ad assicurare:

     a) le attività amministrative necessarie a garantire l'insediamento di nuove imprese e la piena operatività delle imprese nella ZES;

     b) ulteriori verifiche, nel caso di istanza di cambio di destinazione urbanistica, delle aree private incluse nella ZES, acquisendo la documentazione in caso di trasferimento di proprietà o di costituzione di un diritto reale di godimento sul bene avvenuti nell'anno precedente la data di presentazione della proposta di istituzione di cui all'articolo 5. A tal fine, sulla documentazione di cui al periodo precedente, per le verifiche dei profili di legalità, è acquisito il parere della Prefettura territorialmente competente. Il Comitato di indirizzo, acquisito il parere di cui al periodo precedente, trasmette tutta la documentazione relativa al bene in questione agli enti competenti al fine delle valutazioni relative al cambio di destinazione urbanistica del bene, fermo restando comunque le attività di verifica dei soggetti preposti;

     c) le condizioni di accesso alle infrastrutture esistenti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonchè delle disposizioni vigenti in materia di semplificazione previsti dagli articoli 18 e 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169;

     d) la verifica per ciascuna impresa dell'avvio del programma di attività economiche imprenditoriali o degli investimenti di natura incrementale, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'ammissione alle agevolazioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;

     e) la sottoscrizione di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali sulla base dei criteri derogatori e delle modalità individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 91/2017;

     f) le condizioni per l'accesso, e l'utilizzo, alle infrastrutture tecniche ed economiche esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di infrastrutture portuali;

     g) la verifica che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni, e la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di revoca dei benefici concessi e goduti;

     h) il rispetto del Piano di sviluppo strategico anche promuovendo iniziative di coordinamento degli obiettivi di sviluppo di cui al Piano di sviluppo strategico;

     i) le iniziative necessarie volte ad attrarre investitori nazionali ed internazionali nell'area ZES;

     l) l'espletamento delle procedure di autorizzazione per gli accordi o le convenzioni quadro che il segretario generale intende stipulare con le banche e gli intermediari finanziari;

     m) l'accesso da parte di terzi alle prestazioni di servizi delle Imprese presenti nella ZES;

     n) l'individuazione del soggetto responsabile dell'inserimento dei dati identificativi di ogni singola iniziativa, nonchè i dati di avanzamento delle iniziative stesse nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

     3. Il Comitato di indirizzo, nel rispetto degli ambiti di competenza delle regioni e degli enti locali e delle attribuzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 91/2017, nonchè nel rispetto del Piano di sviluppo strategico di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 91/2017 e dell'articolo 6 del presente regolamento, svolge ogni altra attività prevista dal Piano di sviluppo strategico. Le competenze di gestione sono assicurate con le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l).

     4. Nell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale, secondo le indicazioni del Piano di sviluppo strategico, nonchè delle procedure riguardanti le strutture amministrative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l). Ai fini di semplificazione e di accelerazione delle attività, il Comitato di indirizzo, sentito il segretario generale, previa intesa con gli enti e le regioni interessate, può attribuire sulla base di specifiche direttive generali l'esercizio di funzioni e compiti individuati nel Piano di sviluppo strategico a componenti delle strutture amministrative di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera l).

     5. Il Comitato di indirizzo adotta, a maggioranza assoluta dei componenti, un proprio regolamento interno che, nel rispetto della normativa civilistica, definisce:

     a) la periodicità e le modalità di convocazione delle riunioni ordinarie, con cadenza almeno trimestrale, e di quelle straordinarie;

     b) le modalità delle deliberazioni e i requisiti per la validità delle stesse;

     c) le modalità e gli strumenti che assicurino la consultazione periodica degli enti locali sul cui territorio insiste la ZES, nonchè delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali;

     d) le modalità di coinvolgimento dei Sindaci delle aree interessate, nei casi in cui il Comitato di indirizzo tratti questioni attinenti funzioni fondamentali e competenze degli enti locali, con particolare riguardo a quelle indicate alle lettere f), h) e l) dell'articolo 6, nonchè alle attività di verifica di cui al comma 2, la lettera b) del presente articolo.

     6. Il Comitato di indirizzo può individuare al proprio interno un componente cui delegare le azioni di attuazione in particolari aree o materie della ZES, fermo restando la natura collegiale delle decisioni e tenendo conto del ruolo precipuo delle istituzioni rappresentate nel Comitato stesso.

     7. Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumenti disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 9. Attività di controllo e monitoraggio

     1. Le regioni promuovono la stipula di appositi protocolli con le Prefetture territorialmente competenti ai fini della verifica dei profili di legalità con riguardo all'attuazione degli interventi previsti nelle aree ZES.

     2. L'Agenzia per la coesione territoriale assicura, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto-legge n. 91/2017, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi.

     3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, l'Agenzia per la coesione territoriale individua, in raccordo con il soggetto di cui all'articolo 8 del presente decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 8, comma 1, lettera n), consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

     a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

     b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

     c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES suddivise per classe dimensionale;

     d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

     4. Al termine dei sei anni dall'istituzione delle singole ZES, e successivamente con cadenza periodica, l'Agenzia per la coesione territoriale valuta il conseguimento dei risultati attesi sulla base del Piano di sviluppo strategico e trasmette tale valutazione al Presidente del Consiglio dei ministri. In caso di esito negativo del monitoraggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate, può adottare modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.

     5. L'Agenzia per la coesione territoriale trasmette una relazione periodica al Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di valutare la possibilità di modificare o integrare la disciplina dell'istituto della ZES e di valutare l'eventuale rifinanziamento della misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 91/2017. La relazione dell'Agenzia per la coesione contiene, altresì, una valutazione del conseguimento dei risultati attesi dalle singole ZES, al fine di valutare l'adozione, sentite le Regioni interessate, di modifiche o integrazioni al decreto istitutivo, di cui all'articolo 5.

     6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza e nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente regolamento sarà trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2018  Ufficio di controllo atti PCM, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne n. 1-322

 

Allegato 1

(di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, commi 1 e 2)

 

Valori massimi di superficie ZES per ciascuna regione