§ 19.1.87 - L. 29 dicembre 2017, n. 226.
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:19. Celebrazioni
Capitolo:19.1 celebrazioni
Data:29/12/2017
Numero:226


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Interventi
Art. 3.  Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane
Art. 4.  Contributo straordinario
Art. 5.  Copertura finanziaria


§ 19.1.87 - L. 29 dicembre 2017, n. 226.

Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio.

(G.U. 26 gennaio 2018, n. 21)

 

Art. 1. Finalità

     1. La Repubblica italiana, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e letterario, celebra la figura di Publio Ovidio Nasone nella ricorrenza dei duemila anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la sua opera in ambito nazionale ed internazionale.

     2. L'anno 2017, nel quale ricorrono i duemila anni dalla morte di Ovidio, è dichiarato «anno ovidiano».

 

     Art. 2. Interventi

     1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, attraverso i seguenti interventi [1]:

     a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attività didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera;

     b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella città di Sulmona di una sede idonea a ospitare il «Museo Ovidio», per la collocazione e fruizione del suddetto materiale;

     c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella città di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative è destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4;

     d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale;

     e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la città di Sulmona e la città di Roma, luogo in cui soggiornò a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la città di Sulmona e la città di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio;

     f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

     g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane

     1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato. Il Comitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Abruzzo, dal sindaco del comune di Sulmona, dal presidente del consiglio di amministrazione della DMC (Destination Management Company) - Terre d'amore in Abruzzo e da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Il Comitato promotore promuove, valorizza e diffonde, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita e dell'opera di Ovidio mediante le iniziative di cui all'articolo 2, da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

     3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2021. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti [2].

     4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, composto da non più di dieci personalità di chiara fama della cultura e della letteratura latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli indirizzi generali per le iniziative di cui all'articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1, tra i quali il Comitato stesso elegge il proprio coordinatore.

     5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attività. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicità, il Comitato promotore provvede altresì, entro il 31 dicembre 2021, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti [3].

     6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Eventuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo straordinario di cui all'articolo 4.

     7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Comitato di giovani studiosi dell'opera ovidiana, di età inferiore a venticinque anni, denominato «Comitato dei cinquanta ovidiani», selezionati con un apposito bando da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresentanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari iniziative volte all'approfondimento degli studi sulla vita e l'opera di Ovidio, a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. Contributo straordinario

     1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, di cui alla presente legge, è attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresì alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale [4].

 

     Art. 5. Copertura finanziaria

     1. All'onere di cui alla presente legge derivante dal contributo straordinario di cui all'articolo 4, pari a 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Alinea già modificato dall'art. 1, comma 817, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[2] Comma già modificato dall'art. 1, comma 816, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[3] Comma già modificato dall'art. 1, comma 816, della L. 30 dicembre 2018, n. 145, dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.

[4] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla L. 26 febbraio 2021, n. 21.