§ 5.3.69 - Regolamento 14 giugno 2017, n. 1128.
Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.3 disposizioni economiche e commerciali
Data:14/06/2017
Numero:1128


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online
Art. 4.  Localizzazione della prestazione di servizi di contenuti online, dell’accesso agli stessi e della loro fruizione
Art. 5.  Verifica dello Stato membro di residenza
Art. 6.  Portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro
Art. 7.  Disposizioni contrattuali
Art. 8.  Protezione dei dati personali
Art. 9.  Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti
Art. 10.  Revisione
Art. 11.  Disposizioni finali


§ 5.3.69 - Regolamento 14 giugno 2017, n. 1128.

Regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

(G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 168)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),

considerando quanto segue:

(1) L’accesso senza ostacoli in tutta l’Unione ai servizi di contenuti online prestati legittimamente ai consumatori nel loro Stato membro di residenza è importante per il corretto funzionamento del mercato interno e per l’effettiva applicazione dei principi di libera circolazione delle persone e dei servizi. Poiché il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne fondato, tra l’altro, sulla libera circolazione delle persone e dei servizi, è necessario garantire che i consumatori possano fruire di servizi di contenuti online portabili che offrono accesso a contenuti quali musica, giochi, film, programmi di intrattenimento o eventi sportivi, non soltanto nel loro Stato membro di residenza ma anche quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro per motivi di svago, viaggio, lavoro o studio. Pertanto, in casi come questi dovrebbero essere eliminate le barriere che impediscono l’accesso a tali servizi di contenuti online e la loro fruizione.

(2) Gli sviluppi tecnologici che hanno portato alla diffusione di dispositivi portatili come laptop, tablet e smartphone facilitano sempre più la fruizione dei servizi di contenuti online, fornendo accesso a tali servizi indipendentemente dal luogo in cui si trovano i consumatori. È in rapida crescita la domanda da parte dei consumatori di accedere a contenuti e a servizi online innovativi non solo quando si trovano nel loro Stato membro di residenza, ma anche quando essi sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro.

(3) Sempre più spesso i consumatori sottoscrivono accordi contrattuali con i fornitori di servizi per la prestazione di servizi di contenuti online. Accade tuttavia frequentemente che i consumatori che sono temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza non siano in grado di continuare ad accedere ai servizi di contenuti online per i quali hanno acquisito legittimamente il diritto di accesso e di fruizione nel loro Stato membro di residenza.

(4) Diverse barriere impediscono la prestazione di servizi di contenuti online ai consumatori temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza. Taluni servizi online comprendono contenuti quali musica, giochi, film o programmi di intrattenimento che sono protetti dal diritto d’autore ovvero da diritti connessi a norma del diritto dell’Unione. Attualmente, le barriere alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online variano da un settore all’altro. Le barriere derivano dal fatto che i diritti per la trasmissione di contenuti protetti dal diritto d’autore ovvero da diritti connessi, come le opere audiovisive, sono spesso concessi in licenza su base territoriale, nonché dal fatto che i fornitori di servizi di contenuti online potrebbero scegliere di essere presenti soltanto in determinati mercati.

(5) Lo stesso vale per contenuti, come gli eventi sportivi, che non sono protetti dal diritto d’autore ovvero da diritti connessi a norma del diritto dell’Unione, ma che potrebbero essere protetti dal diritto d’autore ovvero dai diritti connessi ai sensi del diritto nazionale o in virtù di altra normativa nazionale specifica e che spesso sono anche concessi in licenza dagli organizzatori di tali eventi o offerti da fornitori di servizi di contenuti online su base territoriale. Le trasmissioni di tali contenuti da parte di organismi di diffusione radiotelevisiva sono protette dai diritti connessi che sono stati armonizzati a livello dell’Unione. Inoltre, le trasmissioni di tali contenuti includono spesso elementi protetti dal diritto d’autore, quali musica, grafica o sequenze video di apertura o di chiusura. Ancora, alcuni aspetti di trasmissioni con tale contenuto, specialmente quelle relative a eventi di diffusione radiotelevisiva di particolare rilevanza per la società nonché di brevi estratti di cronaca su eventi di grande interesse pubblico sono stati armonizzati dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). I servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE comprendono infine servizi che forniscono accesso a contenuti quali eventi sportivi, notiziari o programmi di attualità.

(6) Sempre più spesso i servizi di contenuti online sono commercializzati in un pacchetto in cui i contenuti che non sono protetti dal diritto d’autore ovvero dai diritti connessi non sono separabili dai contenuti protetti dal diritto d’autore ovvero dai diritti connessi senza ridurre notevolmente il valore del servizio forniti ai consumatori. Ciò vale in particolare per i contenuti premium quali gli eventi sportivi o altri eventi di notevole interesse per i consumatori. Al fine di consentire ai fornitori di servizi di contenuti online di fornire ai consumatori il pieno accesso ai propri servizi di contenuti online quando i consumatori sono temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, è indispensabile che il presente regolamento sia esteso anche a tali contenuti utilizzati dai servizi di contenuti online e si applichi pertanto ai servizi di media audiovisivi ai sensi della direttiva 2010/13/UE, nonché alle trasmissioni degli organismi di diffusione radiotelevisiva nella loro interezza.

(7) I diritti su opere protette dal diritto di autore e su contenuti protetti dai diritti connessi («opere e altri contenuti protetti») sono armonizzati, tra l’altro, dalle direttive 96/9/CE (5), 2001/29/CE (6), 2006/115/CE (7) e 2009/24/CE (8) del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni degli accordi internazionali conclusi dall’Unione nell’ambito del diritto d’autore e dei diritti connessi, in particolare l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio quale allegato 1C dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio del 15 aprile 1994, il trattato dell’OMPI sul diritto d’autore del 20 dicembre 1996 e il trattato dell’OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi del 20 dicembre 1996, quale modificato, formano parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione. Il diritto dell’Unione dovrebbe, per quanto possibile, essere interpretato in modo coerente con il diritto internazionale.

(8) È essenziale che i fornitori di servizi di contenuti online che si avvalgono di opere o di altri contenuti protetti, come libri, opere audiovisive, musica registrata o diffusione radiotelevisiva, abbiano il diritto di usare tali contenuti per i pertinenti territori.

(9) La trasmissione, da parte dei fornitori di servizi di contenuti online che sono protetti dal diritto d’autore ovvero dai diritti connessi necessita dell’autorizzazione dei pertinenti titolari dei diritti, quali autori, interpreti ed esecutori, produttori od organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda i contenuti inclusi nella trasmissione. Ciò vale altresì allorché tale trasmissione è effettuata allo scopo di consentire a un consumatore di effettuare un download al fine di usufruire di un servizio di contenuti online.

(10) L’acquisizione di una licenza per i diritti in questione non è sempre possibile, in particolare allorquando i diritti sui contenuti sono concessi in licenza su base esclusiva. Al fine di garantire che l’esclusività territoriale sia effettivamente rispettata, i fornitori di servizi di contenuti online spesso si impegnano, nei loro contratti di licenza stipulati con i titolari dei diritti, compresi gli organismi di diffusione radiotelevisiva o gli organizzatori di eventi, a impedire ai propri abbonati l’accesso ai loro servizi e la relativa fruizione al di fuori del territorio per il quale i fornitori sono titolari di licenza. Tali restrizioni contrattuali imposte ai fornitori li obbligano ad adottare misure quali il diniego dell’accesso ai loro servizi da indirizzi IP localizzati al di fuori del territorio in questione. Uno degli ostacoli alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online è costituito pertanto dai contratti stipulati tra i fornitori di servizi di contenuti online e i loro abbonati, che riflettono le clausole di restrizione territoriale inserite nei contratti conclusi tra detti fornitori e i titolari dei diritti.

(11) Nel cercare un equilibrio tra l’obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le libertà fondamentali garantite dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFEU), si dovrebbe tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(12) Pertanto, l’obiettivo del presente regolamento è quello di adattare il quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e diritti connessi e di offrire un approccio comune alla prestazione di servizi di contenuti online ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, rimuovendo le barriere alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online che sono prestati legittimamente. Il presente regolamento dovrebbe garantire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online in tutti i settori interessati, offrendo pertanto ai consumatori un mezzo supplementare per accedere legittimamente a contenuti online senza compromettere l’elevato livello di protezione garantito dal diritto d’autore e dai diritti connessi nell’Unione, senza modificare i modelli esistenti per la concessione di licenze, tra cui le licenze territoriali, e senza pregiudicare i meccanismi di finanziamento in essere. Il concetto di portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online dovrebbe essere distinto da quello di accesso transfrontaliero dei consumatori ai servizi di contenuti online prestati in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, che non è contemplato dal presente regolamento.

(13) Tenuto conto degli strumenti dell’Unione che esistono nel settore fiscale, è necessario escludere tale settore dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere sull’applicazione di alcuna disposizione in materia di fiscalità.

(14) Il presente regolamento definisce vari concetti necessari alla sua applicazione, tra cui quello di Stato membro di residenza. Lo Stato membro di residenza dovrebbe essere determinato tenendo conto degli obiettivi del presente regolamento e dell’esigenza di assicurarne l’applicazione uniforme nell’Unione. La definizione di Stato membro di residenza implica che l’abbonato abbia la sua residenza effettiva e stabile in tale Stato membro. A un fornitore di un servizio di contenuti online che abbia verificato lo Stato membro di residenza a norma del presente regolamento dovrebbe essere consentito di presumere che, ai fini del presente del regolamento, lo Stato membro di residenza verificato sia l’unico Stato membro di residenza dell’abbonato. I fornitori non dovrebbero essere tenuti a verificare se i loro abbonati siano anche abbonati a un servizio di contenuti online in un altro Stato membro.

(15) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che i fornitori, dopo aver ottenuto i pertinenti diritti dai titolari dei diritti in un determinato territorio, offrono ai loro abbonati sulla base di un contratto, con qualsiasi mezzo, inclusi streaming, download, applicazioni o qualsiasi altra tecnica che consenta di fruire di tali contenuti. Ai fini del presente regolamento, il termine contratto dovrebbe essere considerato come riguardante qualsiasi accordo stipulato tra un fornitore e un abbonato, ivi compresi gli accordi con cui l’abbonato accetta i termini e le condizioni del fornitore per la prestazione di servizi di contenuti online, indipendentemente dal fatto che il servizio sia prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro o meno. Una registrazione per ricevere segnalazioni di contenuti o una semplice accettazione di cookie HTML non dovrebbero essere considerate come un contratto ai fini della prestazione di servizi di contenuti online ai sensi del presente regolamento.

(16) Un servizio online che non è un servizio di media audiovisivo ai sensi della direttiva 2010/13/UE e che si avvale di opere, di altri contenuti protetti o delle trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva in modo puramente accessorio non dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Tali servizi comprendono i siti web che si avvalgono di opere o di altri contenuti protetti solo in maniera accessoria, quali elementi grafici o musica utilizzata come sottofondo, nei casi in cui lo scopo principale di tali siti web è, per esempio, la vendita di merci.

(17) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai servizi di contenuti online a cui gli abbonati possono effettivamente avere accesso e di cui possono fruire nel loro Stato membro di residenza, senza restrizioni a un luogo specifico, in quanto non è appropriato esigere dai fornitori di servizi di contenuti online che non offrono servizi portabili di contenuti online nello Stato membro di residenza di un abbonato di prestarli a livello transfrontaliero.

(18) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai servizi di contenuti online che sono prestati dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. I fornitori di tali servizi sono in grado di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Il diritto di fruire di un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato acquisito dietro pagamento di un corrispettivo in denaro se tale pagamento è effettuato direttamente al fornitore del servizio di contenuti online o a un’altra parte, come un fornitore di un pacchetto che combina un servizio di comunicazione elettronica e un servizio di contenuti online gestito da un altro fornitore. Ai fini del presente regolamento, il pagamento di un canone obbligatorio per i servizi pubblici di diffusione radiotelevisiva non dovrebbe essere considerato un pagamento di un corrispettivo in denaro per un servizio di contenuti online.

(19) I fornitori di servizi di contenuti online non dovrebbero imporre ai propri abbonati oneri aggiuntivi per la fornitura della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online in conformità del presente regolamento. È tuttavia possibile che quando accedano a servizi di contenuti online o fruiscano di tali servizi in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza, gli abbonati possano essere tenuti a pagare un canone agli operatori delle reti di comunicazione elettronica utilizzate per accedere a tali servizi.

(20) I fornitori di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro generalmente non verificano lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. L’inclusione di tali servizi di contenuti online nell’ambito di applicazione del presente regolamento implicherebbe una rilevante modifica del modo in cui tali servizi sono forniti e comporterebbe costi sproporzionati. Tuttavia, l’esclusione di tali servizi dall’ambito di applicazione del presente regolamento implicherebbe che i fornitori di tali servizi, anche qualora decidessero di investire in strumenti che consentano loro di verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati, non potrebbero beneficiare del meccanismo giuridico che è previsto dal presente regolamento e che consente ai fornitori di servizi di contenuti online di offrire la portabilità transfrontaliera di tali servizi. Di conseguenza, i fornitori di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro dovrebbero avere la facoltà di scegliere di essere inclusi nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che rispettino le prescrizioni sulla verifica dello Stato membro di residenza dei loro abbonati. Se detti fornitori si avvalgono di tale facoltà, dovrebbero ottemperare agli stessi obblighi imposti dal presente regolamento ai fornitori di servizi di contenuti online che sono prestati dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Inoltre, dovrebbero informare tempestivamente della loro decisione di avvalersi di tale facoltà gli abbonati, i pertinenti titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi e i pertinenti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online. Tale informazione potrebbe essere fornita sul sito web del fornitore.

(21) Al fine di garantire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online è necessario prescrivere che i fornitori di servizi di contenuti online oggetto del presente regolamento consentano agli abbonati di fruire di tali servizi nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti con le stesse modalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Gli abbonati dovrebbero avere accesso ai servizi di contenuti online che offrono gli stessi contenuti, su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità dei servizi offerti nel loro Stato membro di residenza. È essenziale che l’obbligo di fornire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online sia vincolante e pertanto alle parti non dovrebbe essere permesso di escluderlo, derogarvi o modificarne gli effetti. Qualsiasi azione da parte di un fornitore che impedisca l’accesso al servizio o la sua fruizione ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, per esempio restrizioni alle funzionalità del servizio o alla qualità della sua prestazione, dovrebbe essere considerata un’elusione dell’obbligo di fornire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online e, pertanto, in contrasto con il presente regolamento.

(22) L’obbligo di offrire ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza una prestazione di servizi di contenuti online di qualità equivalente a quella fornita nello Stato membro di residenza potrebbe comportare costi elevati per i fornitori di servizi di contenuti online e, in definitiva, per gli abbonati. Non è pertanto opportuno che il presente regolamento imponga ai fornitori di garantire una qualità di prestazione di tali servizi che sia superiore a quella disponibile tramite l’accesso online locale scelto da un abbonato allorché è temporaneamente presente in un altro Stato membro. In questi casi il fatto che la qualità della prestazione del servizio sia inferiore non dovrebbe essere imputabile al fornitore. Tuttavia, nel caso in cui il fornitore garantisca espressamente una determinata qualità di prestazione agli abbonati allorché sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro, lo stesso dovrebbe essere vincolato da tale garanzia. Sulla base delle informazioni in suo possesso, il fornitore dovrebbe informare preventivamente i suoi abbonati circa la qualità della prestazione di un servizio di contenuti online in Stati membri diversi dal loro Stato membro di residenza, in particolare circa il fatto che la qualità della prestazione potrebbe essere diversa da quella applicabile nel loro Stato membro di residenza. Il fornitore non dovrebbe essere soggetto all’obbligo di cercare attivamente informazioni sulla qualità della prestazione di un servizio in Stati membri diversi dallo Stato membro di residenza dell’abbonato. Le informazioni pertinenti potrebbero essere fornite sul sito web del fornitore.

(23) Al fine di garantire che i fornitori di servizi di contenuti online oggetto del presente regolamento ottemperino all’obbligo di fornire la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, senza acquisire i pertinenti diritti in un altro Stato membro, è necessario stabilire che tali fornitori dovrebbero essere sempre autorizzati a prestare detti servizi agli abbonati allorché questi ultimi sono temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza. A ciò si perverrebbe stabilendo che la prestazione di tali servizi di contenuti online, l’accesso agli stessi e la loro fruizione, siano da considerare come avvenuti nello Stato membro di residenza dell’abbonato. Questo meccanismo giuridico dovrebbe essere applicabile al fine esclusivo di assicurare la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online. Un servizio di contenuti online dovrebbe essere considerato prestato legittimamente se sia il servizio sia i contenuti sono forniti in modo legittimo nello Stato membro di residenza. Il presente regolamento, e in particolare il meccanismo giuridico mediante il quale la fornitura di un servizio di contenuti online, l’accesso allo stesso e la sua fruizione, sono considerati come avvenuti nello Stato membro di residenza dell’abbonato, non limita un fornitore dal consentire all’abbonato anche l’accesso ai contenuti forniti legittimamente dal fornitore e la loro fruizione nello Stato membro in cui l’abbonato è temporaneamente presente.

(24) Ai fini della concessione della licenza del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi, il meccanismo giuridico previsto dal presente regolamento significa che i pertinenti atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere e altri contenuti protetti, nonché gli atti di estrazione o di riutilizzo in relazione alle banche dati protette da diritti sui generis, cui si procede allorché il servizio è prestato agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, dovrebbero considerarsi come avvenuti nello Stato membro di residenza degli abbonati. Si dovrebbe considerare pertanto che i fornitori di servizi di contenuti online oggetto del presente regolamento procedano a tali atti sulla base delle relative autorizzazioni dei titolari di diritti interessati per lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. Quando i fornitori hanno il diritto di procedere ad atti di comunicazione al pubblico o di riproduzione nello Stato membro di residenza dei loro abbonati sulla base di un’autorizzazione dei titolari dei diritti interessati, gli abbonati che siano temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza dovrebbero poter accedere al servizio e poterne fruire nonché, se del caso, procedere ai pertinenti atti di riproduzione, ad esempio il download, come sarebbe stato loro diritto nel loro Stato membro di residenza. La prestazione di un servizio di contenuti online da parte di fornitori ad abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza, l’accesso al servizio e la sua fruizione da parte di tali abbonati conformemente al presente regolamento non dovrebbero costituire una violazione del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi né di qualsiasi altro diritto pertinente per la prestazione del servizio di contenuti online, l’accesso agli stessi e la loro fruizione.

(25) I fornitori di servizi di contenuti online oggetto del presente regolamento non dovrebbero essere ritenuti responsabili della violazione delle disposizioni contrattuali che sono in contrasto con l’obbligo di consentire ai propri abbonati di fruire di tali servizi nello Stato membro in cui sono temporaneamente presenti. Le clausole contrattuali volte a vietare o a limitare la portabilità transfrontaliera di tali servizi di contenuti online dovrebbero pertanto essere inapplicabili. I fornitori e i titolari dei diritti pertinenti alla prestazione di servizi di contenuti online non dovrebbero essere autorizzati a eludere l’applicazione del presente regolamento scegliendo il diritto di un paese terzo come diritto applicabile ai contratti tra di loro. Lo stesso requisito dovrebbe applicarsi ai contratti stipulati tra i fornitori e gli abbonati.

(26) Il presente regolamento dovrebbe consentire agli abbonati di fruire dei servizi di contenuti online per cui hanno sottoscritto un abbonamento nel loro Stato membro di residenza quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro. Gli abbonati dovrebbero beneficiare della portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online solo se sono residenti in uno Stato membro dell’Unione. Il presente regolamento dovrebbe pertanto imporre ai fornitori di servizi di contenuti online di utilizzare strumenti ragionevoli, proporzionati ed efficaci per verificare lo Stato membro di residenza dei loro abbonati. A tal fine i fornitori dovrebbero usare gli strumenti di verifica elencati nel presente regolamento. Ciò non impedisce ai fornitori e ai titolari dei diritti di stipulare accordi su tali strumenti di verifica, nei limiti del presente regolamento. L’obiettivo dell’elenco è di garantire la certezza del diritto quanto agli strumenti di verifica cui i fornitori dovrebbero ricorrere, nonché di limitare le interferenze con la vita privata degli abbonati. In ogni caso, è opportuno tener conto dell’efficacia e della proporzionalità di uno specifico strumento di verifica in un dato Stato membro e per un determinato tipo di servizio di contenuti online. A meno che lo Stato membro di residenza dell’abbonato non possa essere verificato con un grado sufficiente di certezza sulla base di un unico strumento di verifica, i fornitori dovrebbero basarsi su due strumenti di verifica. Se il fornitore nutre ragionevoli dubbi sullo Stato membro di residenza dell’abbonato, dovrebbe avere la facoltà di ripetere la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato. Il fornitore dovrebbe attuare le misure tecniche e organizzative necessarie in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati personali raccolti ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato conformemente al presente regolamento. Tra gli esempi di tali misure figurano la fornitura di informazioni trasparenti alle persone riguardo ai metodi utilizzati per la verifica e alle finalità della stessa, nonché adeguate misure di sicurezza.

(27) Ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, il fornitore di un servizio di contenuti online dovrebbe utilizzare, se possibile, le informazioni in suo possesso, ad esempio le informazioni di fatturazione. Per quanto concerne i contratti conclusi prima della data di applicazione del presente regolamento e la verifica effettuata al momento del rinnovo di un contratto, il fornitore dovrebbe essere autorizzato a chiedere all’abbonato di fornire le informazioni necessarie alla verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato solo se lo stesso non può essere determinato sulla base delle informazioni già in possesso del fornitore.

(28) I controlli degli indirizzi IP effettuati in virtù del presente regolamento dovrebbero essere effettuati in conformità delle direttive 95/46/CE (9) e 2002/58/CE (10) del Parlamento europeo e del Consiglio. Inoltre, ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato ciò che conta non è l’ubicazione esatta dell’abbonato, bensì lo Stato membro in cui lo stesso accede al servizio. Di conseguenza, i dati sull’ubicazione esatta dell’abbonato o altri dati personali non dovrebbero essere raccolti né trattati a tale scopo. Se il fornitore nutre ragionevoli dubbi con riguardo allo Stato membro di residenza dell’abbonato ed effettua un controllo dell’indirizzo IP per verificare lo Stato membro di residenza, l’unico scopo di tali controlli dovrebbe essere quello di stabilire se l’abbonato accede al servizio di contenuti online ovvero fruisce dello stesso all’interno o all’esterno dello Stato membro di residenza. In tali casi, pertanto, i dati risultanti dal controllo degli indirizzi IP dovrebbero essere raccolti soltanto in formato binario e in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati. Il fornitore non dovrebbe oltrepassare tale livello di dettaglio.

(29) Il titolare del diritto d’autore, dei diritti connessi o di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online dovrebbe continuare ad avere la facoltà di esercitare la libertà contrattuale di autorizzare la fornitura di tali contenuti, nonché l’accesso agli stessi e la loro fruizione a norma del presente regolamento senza verifica dello Stato membro di residenza. Ciò può essere particolarmente pertinente in settori come la musica e i libri elettronici. Ciascun titolare dei diritti dovrebbe poter adottare liberamente tali decisioni quando stipula contratti con i fornitori di servizi di contenuti online. I contratti tra i fornitori e i titolari dei diritti non dovrebbero limitare la possibilità dei titolari dei diritti di revocare tale autorizzazione a condizione di dare un preavviso ragionevole al fornitore. L’autorizzazione concessa da un singolo titolare dei diritti non esenta di per sé il fornitore dall’obbligo di verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato. È unicamente nel caso in cui tutti i titolari del diritto d’autore, dei diritti connessi o di altri diritti in relazione ai contenuti utilizzati dal fornitore decidano di autorizzare la fornitura dei loro contenuti, l’accesso agli stessi e la relativa fruizione senza verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato che l’obbligo di verifica non dovrebbe essere applicabile, e il contratto stipulato tra il fornitore e l’abbonato per la prestazione di un servizio di contenuti online dovrebbe essere utilizzato per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato. Tutti gli altri aspetti del presente regolamento dovrebbero rimanere applicabili in tali casi.

(30) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). Pertanto, il presente regolamento dovrebbe essere interpretato e applicato conformemente a tali diritti e principi, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla libertà di espressione, la libertà d’impresa e il diritto di proprietà, inclusa la proprietà intellettuale. Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta, ed è essenziale che tale trattamento sia conforme alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. In particolare, i fornitori dei servizi di contenuti online dovrebbero garantire che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sia necessario, ragionevole e proporzionato per conseguire la finalità perseguita. Allorché l’autenticazione di un abbonato è sufficiente per fornire il servizio, l’identificazione dell’abbonato non dovrebbe essere richiesta. I dati raccolti a norma del presente regolamento ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dovrebbero essere conservati dal fornitore solo fintantoché sono necessari per completare tale verifica. Una volta completata la verifica, i dati dovrebbero essere immediatamente e irreversibilmente distrutti. Tale disposizione non pregiudica tuttavia la conservazione dei dati raccolti per un altro scopo legittimo, in conformità delle norme applicabili in materia di protezione dei dati, incluse quelle concernenti la conservazione di tali dati.

(31) I contratti con i quali i contenuti sono concessi in licenza sono generalmente stipulati per un periodo relativamente lungo. Di conseguenza, al fine di garantire che tutti i consumatori residenti nell’Unione possano beneficiare in condizioni di parità nonché tempestivamente e senza indebiti ritardi, della portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a quei contratti stipulati e a quei diritti acquisiti prima della data della sua applicazione se tali contratti e diritti sono pertinenti ai fini della portabilità transfrontaliera di un servizio di contenuti online prestato dopo tale data. Tale applicazione del presente regolamento è necessaria anche per garantire parità di condizioni ai fornitori di servizi di contenuti online oggetto del presente regolamento, che operano nel mercato interno, in particolare alle PMI, consentendo ai fornitori che hanno stipulato contratti di lunga durata con i titolari dei diritti di offrire la portabilità transfrontaliera ai propri abbonati, indipendentemente dalla capacità di tali fornitori di rinegoziare i contratti. Tale applicazione del presente regolamento dovrebbe garantire inoltre che, allorché adottano le disposizioni necessarie per assicurare la portabilità transfrontaliera dei loro servizi, i fornitori siano in grado di offrire detta portabilità per la totalità dei loro contenuti online. Tale disposizione dovrebbe applicarsi anche ai fornitori di servizi di contenuti online che offrono pacchetti che combinano servizi di comunicazioni elettroniche e servizi di contenuti online. Infine, tale applicazione del presente regolamento dovrebbe anche permettere ai titolari dei diritti di non dover rinegoziare i loro attuali contratti di concessione in licenza in modo da consentire ai fornitori di offrire la portabilità transfrontaliera dei loro servizi.

(32) Pertanto, poiché il presente regolamento si applicherà ad alcuni contratti conclusi e a diritti acquisiti prima della data della sua applicazione, è inoltre opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data della sua applicazione, in modo da consentire ai titolari dei diritti e ai fornitori di servizi di contenuti online oggetto del presente regolamento di adottare le disposizioni necessarie per adeguarsi alla nuova situazione, nonché per consentire ai fornitori di modificare le condizioni di fruizione dei loro servizi. Le modifiche alle condizioni di fruizione dei servizi di contenuti online offerti in pacchetti che combinano un servizio di comunicazione elettronica e un servizio di contenuti online introdotte esclusivamente per ottemperare ai requisiti del presente regolamento non dovrebbero conferire agli abbonati alcun diritto, ai sensi dei diritti nazionali che recepiscono il quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di recedere dai contratti di fornitura di tali servizi di comunicazione elettronica.

(33) Il presente regolamento mira a migliorare la competitività promuovendo l’innovazione nei servizi di contenuti online e attirando un numero maggiore di consumatori. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull’applicazione delle regole di concorrenza, in particolare degli articoli 101 e 102 TFUE. Le norme di cui al presente regolamento non dovrebbero essere utilizzate per limitare la concorrenza in contrasto con il TFUE.

(34) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull’attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e, in particolare, del suo titolo III. Il presente regolamento è in linea con l’obiettivo di agevolare l’accesso legale ai contenuti protetti dal diritto d’autore ovvero dai diritti connessi, come anche ai servizi collegati.

(35) Al fine di conseguire l’obiettivo di garantire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nell’Unione, è opportuno adottare un regolamento, che è direttamente applicabile negli Stati membri. Ciò è necessario allo scopo di garantire un’applicazione uniforme delle norme sulla portabilità transfrontaliera in tutti gli Stati membri e la loro entrata in vigore contemporaneamente per tutti i servizi di contenuti online. Solo un regolamento garantisce la certezza giuridica necessaria per consentire ai consumatori di beneficiare appieno della portabilità transfrontaliera in tutta l’Unione.

(36) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’adeguamento del quadro giuridico in modo da garantire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nell’Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. In particolare, il presente regolamento non influisce in maniera sostanziale sul modo in cui i diritti sono concessi in licenza e non obbliga i titolari dei diritti e i fornitori a rinegoziare i contratti. Il presente regolamento non richiede inoltre che i fornitori prendano misure atte a garantire la qualità della prestazione di servizi di contenuti online al di fuori dello Stato membro di residenza degli abbonati. Il presente regolamento non si applica infine ai fornitori che offrono servizi di contenuti online senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro e che non esercitano la facoltà di consentire la portabilità transfrontaliera di loro servizi. Esso non impone pertanto costi sproporzionati,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento introduce un approccio comune nell’Unione alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online, garantendo che gli abbonati a servizi di contenuti online portabili, che sono prestati legittimamente nel loro Stato membro di residenza, abbiano accesso a tali servizi e possano fruirne allorché temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza.

2. Il presente regolamento non si applica al settore fiscale.

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «abbonato»: un consumatore che, sulla base di un contratto stipulato con un fornitore per la prestazione di un servizio di contenuti online, subordinato o meno al pagamento di un corrispettivo in denaro, ha il diritto di accedere a tale servizio e di fruirne nello Stato membro di residenza;

2) «consumatore»: una persona fisica che, nei contratti oggetto del presente regolamento, agisce per scopi estranei rispetto all’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale svolta da tale persona;

3) «Stato membro di residenza»: lo Stato membro, determinato sulla base dell’articolo 5, in cui l’abbonato ha la residenza effettiva e stabile;

4) «temporaneamente presente in uno Stato membro»: il fatto di essere presente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza per un periodo di tempo limitato;

5) «servizio di contenuti online»: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 TFUE, che un fornitore presta legittimamente agli abbonati nel loro Stato membro di residenza a condizioni prestabilite e online, che è portabile e che è:

i) un servizio di media audiovisivo quale definito all’articolo 1, lettera a), della direttiva 2010/13/UE o

ii) un servizio la cui caratteristica principale è costituita dalla fornitura di opere, altri contenuti protetti o trasmissioni di organismi di diffusione radiotelevisiva, dall’accesso agli stessi e dalla loro fruizione, in modo lineare o su richiesta;

6) «portabile»: una caratteristica di un servizio di contenuti online mediante il quale gli abbonati possano effettivamente avere accesso al servizio di contenuti online e fruirne effettivamente nel loro Stato membro di residenza senza essere vincolato a un luogo specifico.

 

     Art. 3. Obbligo di consentire la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online

1. Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro consente a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne con le stesse modalità del servizio offerto nello Stato membro di residenza, anche assicurando l’accesso agli stessi contenuti su dispositivi identici per numero e categoria, per lo stesso numero di utenti e con la medesima gamma di funzionalità.

2. Il fornitore non impone all’abbonato oneri aggiuntivi per l’accesso al servizio di contenuti online e per la sua fruizione a norma del paragrafo 1.

3. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si estende alle prescrizioni in materia di qualità applicabili alla prestazione di un servizio di contenuti online cui deve ottemperare il fornitore allorché presta tale servizio nello Stato membro di residenza, salvo quanto diversamente ed espressamente pattuito tra il fornitore e l’abbonato.

Il fornitore non intraprende alcuna azione volta a ridurre la qualità della prestazione del servizio di contenuti online allorché fornisce il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1.

4. Il fornitore, sulla base delle informazioni in suo possesso, fornisce all’abbonato informazioni concernenti la qualità della prestazione del servizio di contenuti online fornito conformemente al paragrafo 1. Le informazioni sono fornite all’abbonato prima di fornire il servizio di contenuti online conformemente al paragrafo 1 e mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.

 

     Art. 4. Localizzazione della prestazione di servizi di contenuti online, dell’accesso agli stessi e della loro fruizione

La prestazione di un servizio di contenuti online a norma del presente regolamento a un abbonato che sia temporaneamente presente in uno Stato membro, nonché l’accesso a tale servizio e la sua fruizione da parte dell’abbonato si considerano come avvenuti esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’abbonato.

 

     Art. 5. Verifica dello Stato membro di residenza

1. Alla conclusione e al rinnovo di un contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online prestato dietro pagamento di un corrispettivo in denaro, il fornitore verifica lo Stato membro di residenza dell’abbonato utilizzando non più di due degli strumenti di verifica di seguito elencati e garantisce che gli strumenti utilizzati siano ragionevoli, proporzionati ed efficaci:

a) una carta d’identità, strumenti di identificazione elettronica, in particolare quelli che rientrano nei regimi di identificazione elettronica notificati conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), o qualsiasi altro documento d’identità in corso di validità che attesti lo Stato membro di residenza dell’abbonato;

b) informazioni relative al pagamento, come il numero del conto bancario o delle carte di credito o di debito dell’abbonato;

c) il luogo di installazione di un set top box, di un decoder o di un dispositivo analogo utilizzato per la fornitura di servizi all’abbonato;

d) il pagamento da parte dell’abbonato di un canone per altri servizi forniti nello Stato membro, come il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva;

e) un contratto per la fornitura di accesso a Internet o di un servizio telefonico o tipi di contratto analoghi che leghino l’abbonato allo Stato membro in questione;

f) la registrazione nelle liste elettorali locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;

g) il pagamento di imposte locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;

h) una fattura di servizio pubblico dell’abbonato che leghi l’abbonato allo Stato membro;

i) l’indirizzo di fatturazione o l’indirizzo postale dell’abbonato;

j) una dichiarazione dell’abbonato che attesti l’indirizzo dell’abbonato nello Stato membro;

k) un controllo dell’indirizzo di protocollo Internet (IP) per identificare lo Stato membro in cui l’abbonato ha accesso al servizio di contenuti online.

Gli strumenti di verifica di cui alle lettere da i) a k) sono utilizzati solo in combinazione con uno degli strumenti di verifica di cui alle lettere da a) a h), a meno che l’indirizzo postale di cui alla lettera i) non sia incluso in un registro ufficiale pubblico.

2. Se il fornitore nutre ragionevoli dubbi sullo Stato membro di residenza dell’abbonato nel corso della durata del contratto per la prestazione di un servizio di contenuti online, può ripetere la verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato, conformemente al paragrafo 1. Tuttavia in tal caso, lo strumento di verifica di cui alla lettera k) può essere utilizzato come unico strumento di verifica. I dati risultanti dall’utilizzo dello strumento di verifica di cui alla lettera k) sono raccolti unicamente in formato binario.

3. Il fornitore ha il diritto di chiedere all’abbonato di fornire le informazioni necessarie per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato conformemente ai paragrafi 1 e 2. Se l’abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato, il fornitore, sulla base del presente regolamento, non consente all’abbonato di accedere al servizio di contenuti online o di fruirne quando l’abbonato è temporaneamente presente in uno Stato membro.

4. I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono autorizzare la fornitura dei loro contenuti, nonché l’accesso agli stessi e la loro fruizione a norma del presente regolamento senza la verifica dello Stato membro di residenza. In tali casi, il contratto tra il fornitore e l’abbonato per la prestazione di un servizio di contenuti online è sufficiente per determinare lo Stato membro di residenza dell’abbonato.

I titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online possono revocare l’autorizzazione concessa a norma del primo comma a condizione di dare un preavviso ragionevole al fornitore.

5. Il contratto tra il fornitore e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti di un servizio di contenuti online non limita la possibilità di tali titolari dei diritti di revocare l’autorizzazione di cui al paragrafo 4.

 

     Art. 6. Portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online prestati senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro

1. Il fornitore di un servizio di contenuti online prestato senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro può decidere di consentire ai suoi abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro di accedere al servizio di contenuti online e di fruirne a condizione che il fornitore verifichi lo Stato membro di residenza dell’abbonato in conformità del presente regolamento.

2. Il fornitore informa della sua decisione di fornire il servizio di contenuti online i suoi abbonati, i pertinenti titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi e i pertinenti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti del servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1, prima di fornire tale servizio. Tale informazione è fornita mediante strumenti che sono adeguati e proporzionati.

3. Il presente regolamento si applica ai fornitori che forniscono un servizio di contenuti online in conformità del paragrafo 1.

 

     Art. 7. Disposizioni contrattuali

1. Sono inapplicabili le disposizioni contrattuali, comprese quelle pattuite tra i fornitori di servizi di contenuti online e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi, o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online, nonché quelle tra tali fornitori e i loro abbonati, che sono in contrasto con il presente regolamento, incluse quelle che vietano la portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online o limitano tale portabilità a un periodo di tempo specifico.

2. Il presente regolamento si applica a prescindere dal diritto applicabile ai contratti conclusi tra fornitori di servizi di contenuti online e i titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o i soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online, o ai contratti conclusi tra tali fornitori e i loro abbonati.

 

     Art. 8. Protezione dei dati personali

1. Il trattamento di dati personali effettuato nel quadro del presente regolamento, in particolare, anche ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato di cui all’articolo 5, è conforme a quanto stabilito nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE. In particolare, l’uso degli strumenti di verifica in conformità dell’articolo 5 e qualsiasi trattamento dei dati personali a norma del presente regolamento sono limitati a quanto è necessario e proporzionato per conseguire la finalità perseguita.

2. I dati raccolti a norma dell’articolo 5 sono utilizzati esclusivamente ai fini della verifica dello Stato membro di residenza dell’abbonato. Essi non sono comunicati, trasferiti, condivisi, concessi in licenza o trasmessi o divulgati in altro modo ai titolari del diritto d’autore ovvero dei diritti connessi o ai soggetti titolari di altri diritti in relazione ai contenuti dei servizi di contenuti online o ad altre parti terze.

3. I dati raccolti ai sensi dell’articolo 5 sono conservati dal fornitore di un servizio di contenuti online solo fintantoché sono necessari per completare una verifica dello Stato membro di residenza di un abbonato ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 o 2. Una volta completata ciascuna verifica, i dati sono immediatamente e irreversibilmente distrutti.

 

     Art. 9. Applicazione ai contratti esistenti e ai diritti acquisiti

1. Il presente regolamento si applica anche ai contratti stipulati e ai diritti acquisiti prima della data della sua applicazione nel caso in cui siano pertinenti ai fini della prestazione di un servizio di contenuti online, dell’accesso allo stesso e della sua fruizione, conformemente agli articoli 3 e 6, dopo tale data.

2. Entro il 21 maggio 2018 il fornitore di un servizio di contenuti online fornito dietro pagamento di un corrispettivo in denaro verifica, in conformità del presente regolamento, lo Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la prestazione del servizio di contenuti online prima di tale data.

Entro due mesi dalla data in cui il fornitore di un servizio di contenuti online fornito senza esigere il pagamento di un corrispettivo in denaro fornisca per la prima volta il servizio in conformità dell’articolo 6, il fornitore verifica, in conformità del presente regolamento, lo Stato membro di residenza degli abbonati che hanno concluso contratti per la fornitura del servizio di contenuti online prima di tale data.

 

     Art. 10. Revisione

Entro il 21 marzo 2021, e successivamente quando necessario, la Commissione valuta l’applicazione del presente regolamento alla luce degli sviluppi giuridici, tecnologici ed economici e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione al riguardo.

La relazione di cui al primo comma include, tra l’altro, una valutazione dell’applicazione degli strumenti di verifica dello Stato membro di residenza di cui all’articolo 5, tenendo in considerazione le tecnologie, norme e prassi settoriali più recentemente sviluppate e considera, se del caso, la necessità di una revisione. La relazione presta un’attenzione particolare all’impatto del presente regolamento sulle PMI e sulla protezione dei dati personali. La relazione della Commissione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

 

     Art. 11. Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Esso si applica a decorrere dal 20 marzo 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

(1) GU C 264 del 20.7.2016, pag. 86.

(2) GU C 240 dell’1.7.2016, pag. 72.

(3) Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 giugno 2017.

(4) Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(5) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).

(6) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).

(7) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).

(8) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).

(9) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). La direttiva 95/46/CE è abrogata e sostituita, a decorrere dal 25 maggio 2018, dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

(11) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(12) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).