§ 5.1.145 - L.R. 28 febbraio 2018, n. 3.
Interventi in materia di continuità assistenziale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:28/02/2018
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Continuità assistenziale
Art. 2.  Pubblicazione


§ 5.1.145 - L.R. 28 febbraio 2018, n. 3. [1]

Interventi in materia di continuità assistenziale

(B.U. 1 marzo 2018, n. 11)

 

Art. 1. Continuità assistenziale

1. Per assicurare la piena erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, in un’ottica di integrazione dell’offerta di prestazioni sanitarie, il medico di continuità assistenziale garantisce anche attività ambulatoriali differibili in coerenza con l’art. 67, commi 3 e 17 del vigente Accordo Collettivo Nazionale.

2. Per le attività ambulatoriali di cui al comma precedente, relativamente all’orario di servizio attivo, è riconosciuto al medico di continuità assistenziale un compenso orario forfettario da definire in sede di Accordo Integrativo Regionale.

3. Il valore del compenso orario di cui al comma 2, da definire in sede di Accordo Integrativo Regionale, non può essere superiore a euro 4,50.

4. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in un importo non superiore ad euro 2.800.000, trovano copertura sul Fondo sanitario regionale, di cui alla Missione 13, Programma 01, del bilancio di previsione 2017/2019 della Regione Basilicata.

 

     Art. 2. Pubblicazione

1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 15 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.