§ 46.3.45 - Legge 22 giugno 1954, n. 391.
Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:22/06/1954
Numero:391


Sommario
Art. unico.      La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. [...]


§ 46.3.45 - Legge 22 giugno 1954, n. 391. [1]

Avanzamento dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

(G.U. 9 luglio 1954, n. 154)

 

 

     Art. unico.

     La permanenza minima nel grado per la promozione dei tenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni, è stabilita in quattro anni.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.