§ 46.3.43 - Legge 15 maggio 1954, n. 266.
Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:15/05/1954
Numero:266


Sommario
Art. 1.      Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza [...]
Art. 2.      L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi [...]


§ 46.3.43 - Legge 15 maggio 1954, n. 266. [1]

Trattamento economico dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

(G.U. 12 giugno 1954, n. 133)

 

 

     Art. 1.

     Ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti, che siano stati impiegati in servizio d'istituto senza soluzione di continuità da data anteriore al 16 settembre 1945, è dovuta la paga nella misura prevista per i pari grado raffermati con anzianità di servizio uguale a quella da essi maturata al 15 settembre 1945.

     Nei limiti di quanto disposto dal precedente comma sono convalidati i pagamenti effettuati dal 16 settembre 1945, a titolo di paga, ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza richiamati o trattenuti.

 

          Art. 2.

     L'onere di lire 30.600.000 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fronteggiato per lire 25.000.000 con i fondi stanziati sul capitolo n. 250 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e per lire 5.600.000 con i fondi stanziati sui capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.