§ 46.3.34 - Legge 10 agosto 1950, n. 667.
Promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto" da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del "Comando [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:10/08/1950
Numero:667


Sommario
Art. 1.      La promozione straordinaria per benemerenze d'istituto, prevista per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo [...]
Art. 2.      Per la promozione straordinaria di cui all'articolo precedente non sono richiesti i requisiti del periodo di comando di reparto e della permanenza minima nel grado [...]
Art. 3.      Le proposte di promozione straordinaria per benemerenze d'istituto possono essere formulate dai superiori gerarchici alle cui dipendenze l'ufficiale abbia partecipato [...]
Art. 4.      Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario [...]
Art. 5.      La presente legge ha effetto dal 27 agosto 1949


§ 46.3.34 - Legge 10 agosto 1950, n. 667. [1]

Promozione straordinaria per "benemerenze d'istituto" da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del "Comando Forze repressione banditismo".

(G.U. 6 settembre 1950, n. 204)

 

 

     Art. 1.

     La promozione straordinaria per benemerenze d'istituto, prevista per i sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 401, può essere concessa all'ufficiale della stessa Arma dei carabinieri che durante l'appartenenza al "Comando Forze repressione banditismo" abbia esercitato l'azione di comando in modo eccezionale ed oltre i normali limiti di competenza del grado rivestito, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per esercitare le funzioni del grado superiore.

 

          Art. 2.

     Per la promozione straordinaria di cui all'articolo precedente non sono richiesti i requisiti del periodo di comando di reparto e della permanenza minima nel grado stabiliti dalle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

     L'ufficiale cui sia concessa la promozione straordinaria per benemerenze d'istituto è promosso, a tutti gli effetti, con decorrenza dalla data dell'operazione di polizia, per la quale la proposta venne formulata, o dalla data dell'ultima operazione di polizia quando la proposta si riferisca a più operazioni.

     La promozione si effettua anche se non esista vacanza; l'eccedenza nel grado superiore è riassorbita col verificarsi della prima vacanza.

     Il decreto col quale viene conferita la promozione straordinaria per benemerenze d'istituto ne reca la motivazione.

 

          Art. 3.

     Le proposte di promozione straordinaria per benemerenze d'istituto possono essere formulate dai superiori gerarchici alle cui dipendenze l'ufficiale abbia partecipato all'operazione o alle operazioni di polizia e debbono pervenire al Ministero della difesa corredate dei pareri delle autorità gerarchiche e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

     Sulle proposte anzidette si pronunzia la Commissione centrale di avanzamento di cui all'art. 15 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni. Il parere della Commissione è favorevole quando l'ufficiale sia ritenuto all'unanimità meritevole della promozione per benemerenze d'istituto.

     Il giudizio definitivo è pronunciato dal Ministro per la difesa.

 

          Art. 4.

     Agli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1950-51, con lo stanziamento dello stato di previsione del Ministero della difesa previsto per lo stesso esercizio al capitolo 113.

 

          Art. 5.

     La presente legge ha effetto dal 27 agosto 1949.

     Le proposte di promozione per benemerenze d'istituto nei ruoli del servizio permanente possono essere avanzate anche nei riguardi di ufficiali dell'Arma dei carabinieri che, successivamente alla data suddetta e anteriormente a quella di entrata in vigore della presente legge, siano cessati dal servizio permanente per raggiunti limiti di età.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.