§ 46.3.20 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 150.
Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:18/01/1947
Numero:150

§ 46.3.20 - D.Lgs.C.P.S. 18 gennaio 1947, n. 150. [1]

Abrogazione delle norme relative all'uso da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture proprie o dell'Amministrazione

(G.U. 3 aprile 1947, n. 77)

 

 

     Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti relative alla concessione in uso ad ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture di proprietà dell'Amministrazione militare nonché le norme relative all'uso, da parte degli ufficiali dei carabinieri, di autovetture di loro proprietà per ragione di servizio.

     Le concessioni attualmente in corso saranno gradualmente revocate man mano che verrà eseguita l'assegnazione di autovetture ai vari comandi come da organico.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.