§ 46.3.13 - D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 603.
Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:31/08/1945
Numero:603


Sommario
Art. 1.      L'Arma dei carabinieri Reali comprende
Art. 2.      La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali
Art. 3.      L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente
Art. 4.      I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno [...]
Art. 5.      I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi
Art. 6.      Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati
Art. 7.      Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e dalla stessa data cessano di avere [...]


§ 46.3.13 - D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 603. [1]

Forza organica e ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali.

(G.U. 9 ottobre 1945, n. 121)

 

 

     Art. 1.

     L'Arma dei carabinieri Reali comprende:

     1 comando generale;

     3 comandi di divisione;

     6 comandi di brigata;

     21 comandi di legioni territoriali;

     1 scuola centrale;

     1 legione allievi carabinieri;

     4 comandi di raggruppamento di battaglioni mobili;

     12 battaglioni mobili.

     Comprende inoltre:

     alle dipendenze della legione territoriale dei carabinieri Reali di Roma:

     1 gruppo squadroni carabinieri Reali;

     1 squadrone guardie del Re;

     alle dipendenze della legione allievi carabinieri Reali:

     1 banda dell'Arma dei carabinieri Reali.

 

          Art. 2.

     La forza organica dell'Arma dei carabinieri Reali è fissata in 65.000 unità, compresi gli ufficiali.

 

          Art. 3.

     L'organico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali è il seguente:

 

marescialli maggiori

2.306

marescialli capi

3.757

marescialli d'alloggio

 

brigadieri

4.573

vice-brigadieri

3.164

appuntati

6.636

carabinieri

39.651

allievi carabinieri

3.151

Totale

63.238

 

     In detto organico non sono compresi i sottufficiali e militari di truppa dell'Arma impiegati presso i vari ministeri ed enti dipendenti.

     Il personale indicato nel comma precedente, il cui fabbisogno sarà stabilito dalle amministrazioni interessate, di concerto con i Ministeri del tesoro e della guerra, sarà collocato nella posizione di fuori organico, gravando la relativa spesa sul bilancio delle stesse amministrazioni interessate.

 

          Art. 4.

     I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili di cui all'art. 1 del presente decreto ed i dipendenti battaglioni mobili avranno sede nelle località che saranno stabilite con determinazione del Ministro per la guerra.

     Le formazioni organiche dei comandi, enti e reparti di cui allo stesso art. 1 sono stabilite da tabelle graduali e numeriche approvate con decreto del Ministro per la guerra, su proposta del Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali.

 

          Art. 5.

     I comandi di raggruppamento di battaglioni mobili dipenderanno dai comandi di brigata della sede in cui verranno a trovarsi.

 

          Art. 6.

     Le stazioni sono comandate da sottufficiali o da appuntati all'uopo abilitati.

 

          Art. 7.

     Con successivo provvedimento, da emanare su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali le variazioni riduttive conseguenti alla organizzazione dell'Arma stessa prevista dal presente decreto.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e dalla stessa data cessano di avere efficacia le disposizioni che hanno autorizzato aumenti temporanei negli organici dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.