§ 46.3.9 - D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30.
Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:11/01/1945
Numero:30


Sommario
Art. unico.      Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria


§ 46.3.9 - D.Lgs.Lgt. 11 gennaio 1945, n. 30. [1]

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli appuntati dei carabinieri Reali preposti al comando di stazione.

(G.U. 27 febbraio 1945, n. 25)

 

 

     Art. unico.

     Gli appuntati dei carabinieri Reali, limitatamente al periodo in cui hanno l'effettivo comando di una stazione dell'Arma, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.