§ 46.3.6 - Legge 14 dicembre 1942, n. 1717.
Aggiornamento dell'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei reali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:14/12/1942
Numero:1717


Sommario
Art. unico.      L'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, è sostituito dal seguente (Omissis)


§ 46.3.6 - Legge 14 dicembre 1942, n. 1717. [1]

Aggiornamento dell'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei reali carabinieri reali.

(G.U. 4 febbraio 1943, n. 28)

 

 

     Art. unico.

     L'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, recante provvedimenti per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali, è sostituito dal seguente (Omissis).

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.