§ 46.3.1 - D.Lgs.Lgt. 6 aprile 1919, n. 495.
Rafferme e relativi premi per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.3 arma dei carabinieri
Data:06/04/1919
Numero:495


Sommario
Art. 1.      Le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali sono triennali ed annuali
Art. 2.      Alla rafferma triennale possono aspirare, sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che hanno [...]
Art. 3.      Al militare raffermato che abbia compiuto la prima rafferma triennale spetta l'indennità di lire mille
Art. 4.      Le indennità di cui all'articolo precedente non possono cedersi né sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle [...]
Art. 5.      Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione del servizio, nonché in caso di promozione ad ufficiale o di passaggio nel corpo invalidi e veterani. Divengono [...]
Art. 6.      Al raffermato che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al [...]
Art. 7.      Le rafferme in corso sia triennali sia annuali vengono rescisse di pieno diritto, con perdita delle relative indennità, pei raffermati
Art. 8.  [3]
Art. 9.  [4]
Art 9 bis      A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'art. 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anziché la rafferma triennale, siano in seguito riformati per [...]
Art. 10.      Le rafferme, sia triennali che annuali, vengono concesse a coloro che riuniscono i voluti requisiti, sotto la data del giorno successivo a quello in cui terminano la [...]
Art. 11.      La legge 19 luglio 1909, n. 506 è abrogata per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali. È anche abrogata ogni altra [...]
Art. 12.  Disposizioni transitorie


§ 46.3.1 - D.Lgs.Lgt. 6 aprile 1919, n. 495. [1]

Rafferme e relativi premi per i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali

(G.U. 9 aprile 1919, n. 85)

 

 

     Art. 1.

     Le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali sono triennali ed annuali.

     Le rafferme triennali sono concesse dal Ministero della guerra, quelle annuali dai comandi di legione.

 

          Art. 2.

     Alla rafferma triennale possono aspirare, sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che hanno compiuto nell'arma la ferma triennale. Tanto i sottufficiali che i militari di truppa suddetti possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite d'età.

 

          Art. 3.

     Al militare raffermato che abbia compiuto la prima rafferma triennale spetta l'indennità di lire mille.

     Per ciascuna delle altre due rafferme triennali successivamente compiute, spetta rispettivamente una indennità di L. 2000 e 3000.

     Alle rafferme triennali non è annesso alcun premio annuale in sua vece vengono corrisposti gli aumenti triennali di paga previsti dall'art. 4 del decreto n. 494 di pari data del presente.

 

          Art. 4.

     Le indennità di cui all'articolo precedente non possono cedersi né sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

 

          Art. 5.

     Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione del servizio, nonché in caso di promozione ad ufficiale o di passaggio nel corpo invalidi e veterani. Divengono ereditarie dal giorno in cui il raffermato vi acquista diritto. Sulle dette indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi determinati dal regolamento.

 

          Art. 6.

     Al raffermato che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare nell'arma spettano tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre alle indennità di cui avesse acquistato diritto, a senso dell'art. 3, per le rafferme triennali compiute.

     La stessa quota d'indennità spetta agli eredi del raffermato morto durante il corso di una rafferma triennale.

 

          Art. 7.

     Le rafferme in corso sia triennali sia annuali vengono rescisse di pieno diritto, con perdita delle relative indennità, pei raffermati:

     1° condannati per reati previsti dal codice penale per l'esercito o, dall'autorità giudiziaria ordinaria, per reati di carattere indecoroso;

     2° retrocessi dal grado;

     3° dispensati dal servizio, se sottufficiali, ovvero, se appuntati o carabinieri, eliminati dal servizio per ragioni morali o disciplinari ai sensi del terzo comma dell'art. 12 del decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494.

     I provvedimenti di cui ai nn. 1° e 2° comportano di diritto anche la radiazione dai ruoli dell'arma dei carabinieri reali.

     La retrocessione dal grado dev'essere preceduta dal parere di una commissione di disciplina, nei casi e con le norme stabilite dal regolamento sullo stato dei sottufficiali del regio esercito, approvato con regio decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni.

     La cessazione dal servizio degli appuntati e dei carabinieri di cui al n. 3° deve essere preceduta dal parere di una commissione di disciplina [2] .

     Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:

     a) i raffermati graduati retrocessi dal grado;

     b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita di tale indennità;

     c) i raffermati che tengono cattiva condotta;

     d) i raffermati che commettono una grave mancanza.

     Viene interrotta la rafferma in corso, sia annuale che triennale, ed è sospeso il diritto alle indennità inerenti a quelle triennali, durante la espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita di dette indennità.

     Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme triennali già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo od alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

     Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore, finché duri lo stato di diserzione, e per il raffermato condannato a pena temporanea, finché non abbia espiato la pena.

     In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma stessa.

 

          Art. 8. [3]

     Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri può per gravi motivi concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto di tale rescissione il raffermato perde il diritto all'indennità della rafferma triennale in corso, ma lo conserva per le rafferme già compiute.

 

          Art. 9. [4]

     Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età ma entro i limiti di servizio stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 del decreto luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919, e sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali, che hanno compiuto le tre rafferme triennali, oppure, a titolo di esperimento, quelli di essi che, avendo compiuto la ferma di tre anni, o soltanto la prima o la seconda rafferma triennale, non si trovino in condizione di ottenere una di tali rafferme, sia per mancanza di requisiti di idoneità fisica, sia per deficienza di altre qualità.

     La rafferma annuale a titolo di esperimento non può, di massima, essere concessa più di due volte consecutive.

     Il Ministero della guerra può, però, autorizzare la concessione di ulteriori rafferme a tale titolo nei riguardi dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma affetti da infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, o sottoposti a procedimento penale per fatti commessi nell'esecuzione del servizio.

     In caso di ammissione a rafferma a titolo di esperimento per motivi di salute, i militari che abbiano riacquistato la prescritta idoneità fisica saranno ammessi alla rafferma triennale con decorrenza dal termine della ferma, o della rafferma triennale precedente, se la loro infermità era dipendente da causa di servizio, o, in caso contrario, dalla data successiva a quella del riacquisto della idoneità.

 

          Art 9 bis

     A coloro che, dopo aver ottenuto, a senso dell'art. 9, la rafferma annuale a titolo di esperimento, anziché la rafferma triennale, siano in seguito riformati per infermità dipendenti da cause di servizio, verranno corrisposti tanti trentaseiesimi della indennità inerente alla rafferma triennale, che non hanno potuto ottenere, quanti sono i mesi di servizio compiuto col vincolo di rafferme annuali.

     La stessa indennità spetta agli eredi del raffermato morto per infermità dipendente da causa di servizio durante il corso di una rafferma a titolo di esperimento [5] .

 

          Art. 10.

     Le rafferme, sia triennali che annuali, vengono concesse a coloro che riuniscono i voluti requisiti, sotto la data del giorno successivo a quello in cui terminano la ferma o le rafferme precedenti.

 

          Art. 11.

     La legge 19 luglio 1909, n. 506 è abrogata per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali. È anche abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

 

          Art. 12. Disposizioni transitorie

     I sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio, all'entrata in vigore del presente decreto, pur acquistando diritto in base al decreto n. 494 di pari data del presente, agli aumenti triennali di paga che possono loro competere per gli anni passati nell'arma dopo la ferma (perdendo però i corrispondenti premi che prima percepivano) potranno essere ammessi alle ulteriori rafferme triennali non ancora ottenute, sino a tre complessive, solo allo scadere delle rafferme in corso.

     Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione, con decorrenza dal 1° febbraio 1919.


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico del R.D.L. 27 gennaio 1936, n. 303.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 1° novembre 1947, n. 1605.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1932, n. 1694.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L. 20 dicembre 1932, n. 1694.