§ 46.1.54 - D.P.R. 2 settembre 1997, n. 511.
Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:02/09/1997
Numero:511


Sommario
Art. 1. Compiti      1. L'Accademia navale è un istituto di formazione militare, con sede a Livorno, che provvede:
Art. 2. Indirizzo formativo      1. La funzione formativa dell'Accademia navale è rivolta a sviluppare nei frequentatori le qualità militari e marinaresche, intellettuali, morali e di carattere, a completare la loro educazione [...]
Art. 3. Corsi      1. In applicazione di quanto dispone l'articolo 1, si effettuano normalmente presso l'Accademia navale i seguenti corsi:
Art. 4. Organizzazione      1. L'organizzazione dell'Accademia navale è approvata dallo Stato maggiore della Marina che stabilisce la relativa tabella del personale assegnato. Essa include ufficiali, sottufficiali, [...]
Art. 5. Comando      1. Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di Stato maggiore. Il comandante è responsabile dell'assolvimento dei compiti indicati nell'articolo 1 e a tal [...]
Art. 6. Dipendenza      1. Il comando dell'Accademia navale dipende:
Art. 7. Servizi      1. Al funzionamento dell'Accademia navale concorrono i seguenti servizi:
Art. 8. Educazione      1. All'educazione degli allievi del corso normale e dei corsi di complemento è preposto un capitano di fregata del Corpo di Stato maggiore col titolo di direttore dei corsi allievi coadiuvato da [...]
Art. 9. Istruzione      1. L'istruzione degli allievi e degli ufficiali è affidata a docenti civili e docenti militari di grado non inferiore a tenente di vascello.
Art. 10. Ammissione all'Accademia navale      1. L'ammissione all'Accademia navale avviene mediante concorso pubblico al quale possono prendere parte tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in [...]
Art. 11. Struttura del corso normale      1. Il corso normale per allievi, aspiranti ed ufficiali allievi ha la durata di quattro anni accademici. Esso include tre periodi di attività pratica in mare, che si svolgono nell'intervallo [...]
Art. 12. Piano degli studi      1. L'istruzione degli allievi del corso normale è costituita da una componente di cultura di base di tipo universitario, una di cultura professionale ed una di cultura storico-sociale.
Art. 13. Insegnamenti complementari      1. In aggiunta alle materie riportate nei piani di studio potranno essere impartiti insegnamenti complementari, obbligatori o facoltativi, con o senza esame.
Art. 14. Commissioni esaminatrici      1. La commissione esaminatrice di ogni classe è strutturata su sottocommisioni, di massima, in funzione dei corpi di appartenenza dei frequentatori.
Art. 15. Condizioni per la promozione di classe      1. Le norme per l'accertamento del profitto durante l'anno e in sede di esami sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia navale.
Art. 16. Attitudine professionale - Classifica      1. L'attitudine professionale viene giudicata in base al:
Art. 17. Arruolamento nel C.E.M.M.      1. Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo degli equipaggi militari [...]
Art. 18. Rinvio per motivi di salute      1. Tutte le malattie non manifestate, né diagnosticabili all'atto della visita medica, e le alterazioni che possono sorgere in prosieguo di tempo, tali da menomare permanentemente l'integrità [...]
Art. 19. Disciplina degli allievi e degli aspiranti      1. Le norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono contenute nel regolamento interno e recepiscono la normativa vigente in materia.
Art. 20. Conferimento del grado di guardiamarina      1. Il conferimento del grado di guardiamarina è subordinato alle seguenti condizioni:
Art. 21. Struttura dei corsi      1. I corsi per gli ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma di esigenze di integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i Corpi in momenti diversi del [...]
Art. 22. Struttura dei corsi      1. I corsi di complemento provvedono alla formazione degli ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina militare. La partecipazione avviene mediante reclutamento secondo le disposizioni [...]
Art. 23. Disciplina      1. Durante i corsi gli allievi di complemento sono soggetti allo stesso regime educativo e disciplinare in vigore per il corso normale.
Art. 24. Consiglio degli studi      1. Il consiglio degli studi ha il compito di pronunciarsi nel merito di questioni relative agli studi. Esso è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'istituto ed è composto:
Art. 25. Consiglio di disciplina      1. Il consiglio di disciplina si pronuncia sulle questioni riguardanti l'attitudine professionale e la condotta degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi del corso normale e del [...]
Art. 26. Consiglio degli istruttori      1. Il consiglio degli istruttori deve riunirsi nel caso previsto dall'articolo 16, comma 2, per pronunciarsi circa le attitudini fisiche degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi [...]
Art. 27. Convocazione      1. La convocazione dei membri ordinari e straordinari dei consigli di cui agli articoli 24, 25 e 26 viene effettuata dal comandante dell'Accademia.
Art. 28. Addestramento estivo      1. Nel periodo estivo gli allievi e gli aspiranti svolgono un'attività addestrativa essenzialmente pratica, nei settori professionali di competenza, a bordo delle navi scuola o su unità [...]
Art. 29. Regolamento interno      1. Le norme particolari per l'applicazione del presente regolamento sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia navale, approvato con decreto del Ministro della difesa.
Art. 30.      1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.


§ 46.1.54 - D.P.R. 2 settembre 1997, n. 511. [1]

Regolamento recante norme di organizzazione dell'Accademia navale.

(G.U. 25 febbraio 1998, n. 46)

 

Capo I

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Compiti

     1. L'Accademia navale è un istituto di formazione militare, con sede a Livorno, che provvede:

     a) all'istruzione di base ed all'educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

     b) all'istruzione professionale ed all'educazione dei giovani che chiedono di compiere il servizio militare come ufficiali di complemento della Marina militare;

     c) al perfezionamento dell'istruzione professionale e navale degli ufficiali della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato;

     d) all'istruzione integrativa professionale ed etico-militare degli ufficiali dei vari Corpi direttamente reclutati a mezzo di pubblico concorso o di concorso interno.

     2. L'Accademia navale partecipa inoltre, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attività di studio e di ricerca a livello universitario nei settori della cultura di preminente interesse della Marina militare.

 

          Art. 2. Indirizzo formativo

     1. La funzione formativa dell'Accademia navale è rivolta a sviluppare nei frequentatori le qualità militari e marinaresche, intellettuali, morali e di carattere, a completare la loro educazione civile e a coltivare le loro attitudini fisiche.

 

          Art. 3. Corsi

     1. In applicazione di quanto dispone l'articolo 1, si effettuano normalmente presso l'Accademia navale i seguenti corsi:

     a) corso normale per allievi, aspiranti e ufficiali allievi;

     b) corsi di istruzione professionale, militare e marinaresca per ufficiali reclutati direttamente a mezzo di pubblico concorso;

     c) corsi allievi ufficiali di complemento;

     d) corsi di perfezionamento professionale per ufficiali dei vari corpi della Marina militare.

     2. Lo Stato maggiore della Marina definisce, inoltre, gli altri corsi di istruzione da effettuare annualmente oltre quelli previsti dal presente articolo, tenuto conto della disponibilità di personale e dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia navale.

 

          Art. 4. Organizzazione

     1. L'organizzazione dell'Accademia navale è approvata dallo Stato maggiore della Marina che stabilisce la relativa tabella del personale assegnato. Essa include ufficiali, sottufficiali, militari del Corpo equipaggi militari marittimi, di seguito denominato C.E.M.M., impiegati civili ed operai.

 

          Art. 5. Comando

     1. Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di Stato maggiore. Il comandante è responsabile dell'assolvimento dei compiti indicati nell'articolo 1 e a tal fine esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'istituto.

     2. Alle dirette dipendenze dell'ammiraglio comandante operano:

     a) un capitano di vascello del Corpo di Stato maggiore, col titolo di comandante in seconda, che coadiuva il comandante nella funzione educativa dei frequentatori e nella conduzione generale dell'istituto e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Dal comandante in seconda dipendono il direttore agli studi, il direttore dei corsi ufficiali, il direttore dei corsi allievi ed i capi di tutti i servizi dell'Accademia navale. In caso di assenza il comandante in seconda è sostituito dal più anziano dei direttori dei corsi;

     b) un capitano di corvetta con l'incarico di ufficiale superiore addetto.

 

          Art. 6. Dipendenza

     1. Il comando dell'Accademia navale dipende:

     a) dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare per quanto riguarda l'attività didattica ed il funzionamento dell'intera struttura;

     b) dalla Direzione generale per il personale militare della Marina per quanto riguarda l'amministrazione e la disciplina dei frequentatori dei corsi di cui al precedente articolo 3;

     c) dal comando in capo del Dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per quanto concerne l'amministrazione e la disciplina del personale militare in servizio presso l'Accademia, i servizi militari e logistici, la sicurezza e la difesa.

 

          Art. 7. Servizi

     1. Al funzionamento dell'Accademia navale concorrono i seguenti servizi:

     a) servizio di commissariato;

     b) servizio dettaglio;

     c) servizio sanitario;

     d) servizio marinaresco.

     2. Ciascun servizio è retto da un ufficiale superiore del Corpo competente per materia coadiuvato da personale militare dei vari gradi e delle varie categorie nella misura stabilita con tabella organica dello Stato maggiore della Marina e da personale civile del Ministero della difesa in base agli organici fissati secondo i profili professionali e le relative qualifiche funzionali.

     3. Un cappellano militare della Marina è incaricato del servizio di assistenza spirituale.

     4. Le destinazioni di cui al presente articolo sono disposte dal Ministero della difesa.

 

          Art. 8. Educazione

     1. All'educazione degli allievi del corso normale e dei corsi di complemento è preposto un capitano di fregata del Corpo di Stato maggiore col titolo di direttore dei corsi allievi coadiuvato da un ufficiale superiore segretario ai corsi allievi.

     2. Ciascuna classe del corso normale e ciascun corso di complemento è guidato da un ufficiale superiore di Stato maggiore che ne cura la crescita morale, militare e professionale con il titolo di comandante alla classe o corso. Il comandante alla classe o corso è coadiuvato da ufficiali e sottufficiali addetti. Le classi più anziane del corso normale partecipano, con le modalità stabilite dal direttore dei corsi allievi, all'attività educativa verso le classi o corsi più giovani.

     3. Ai corsi ufficiali è preposto un capitano di vascello di uno qualunque dei corpi per i quali è prevista la frequenza del corso normale di cui al precedente articolo 3, con il titolo di direttore dei corsi ufficiali. Il direttore dei corsi ufficiali è coadiuvato da un ufficiale superiore segretario ai corsi ufficiali e da ufficiali coordinatori dei vari corpi.

     4. Gli incarichi di cui al presente articolo sono assegnati dal Ministero della difesa.

 

          Art. 9. Istruzione

     1. L'istruzione degli allievi e degli ufficiali è affidata a docenti civili e docenti militari di grado non inferiore a tenente di vascello.

     2. I docenti civili sono:

     a) professori ordinari, straordinari, associati e ricercatori appartenenti all'organico dell'istituto o provenienti dalle università di Stato;

     b) insegnanti provenienti a domanda dai ruoli del Ministero della pubblica istruzione;

     c) cultori della materia per alcuni insegnamenti specifici.

     3. I docenti militari sono ufficiali in possesso dei titoli ritenuti idonei dalla Direzione generale per il personale militare della Marina, sentito il parere dell'Ispettorato scuole della Marina militare. Tutti gli ufficiali di cui agli articoli 7 e 8 possono essere incaricati d'insegnamenti inerenti alle loro conoscenze professionali.

     4. La didattica è organizzata in gruppi d'insegnamento che trattano le varie materie secondo affinità. L'insegnante militare più anziano di ciascuno dei gruppi di insegnamento assume il titolo e la funzione di capo gruppo insegnamento con responsabilità di coordinamento dell'attività di competenza. Per i gruppi di insegnamento composti da soli insegnanti civili il capo gruppo è designato dal comando su proposta dei membri di ruolo del gruppo.

     5. L'assemblea dei professori ordinari propone al comando il proprio rappresentante che viene designato "decano degli insegnanti civili".

     6. Responsabile dell'organizzazione didattica è un capitano di vascello di uno qualunque dei corpi per i quali è prevista la frequenza del corso normale di cui al precedente articolo 3, col titolo di direttore agli studi, che coadiuva il comandante dell'Accademia nel sovraintendere all'istruzione dei frequentatori.

     7. A tal fine il direttore agli studi:

     a) ferma restando la dipendenza organica del comandante in seconda, al quale fa riferimento per le problematiche che rientrano nel coordinamento generale delle attività dell'istituto, è direttamente responsabile nei confronti del comandante dell'Accademia per tutte le attività didattiche;

     b) ha alle sue dirette dipendenze un ufficiale superiore segretario agli studi ed un ufficiale superiore, possibilmente di corpo diverso da quello del direttore agli studi, capo ufficio studi e pianificazione didattica;

     c) si avvale, per i problemi che riguardano specificamente i frequentatori dei vari Corpi, dell'ufficiale più anziano del relativo Corpo tra quelli inseriti nei gruppi d'insegnamento.

 

Capo II

Corso normale

 

          Art. 10. Ammissione all'Accademia navale

     1. L'ammissione all'Accademia navale avviene mediante concorso pubblico al quale possono prendere parte tutti i cittadini italiani in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in vigore, indicati nel bando emanato annualmente con decreto del direttore generale per il personale militare della Marina.

     2. La nomina ad allievo dell'Accademia navale è disposta con decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale militare della Marina.

 

          Art. 11. Struttura del corso normale

     1. Il corso normale per allievi, aspiranti ed ufficiali allievi ha la durata di quattro anni accademici. Esso include tre periodi di attività pratica in mare, che si svolgono nell'intervallo estivo tra i periodi di studio.

     2. I programmi del corso normale sono concepiti in modo da assicurare, pur nella distinzione dei corpi, la più ampia base formativa comune.

     3. Durante il corso normale gli allievi partecipano inoltre ad attività di volo e di addestramento al combattimento terrestre per completare la loro formazione militare.

 

          Art. 12. Piano degli studi

     1. L'istruzione degli allievi del corso normale è costituita da una componente di cultura di base di tipo universitario, una di cultura professionale ed una di cultura storico-sociale.

     2. L'indirizzo, la durata e l'articolazione degli studi degli allievi sono stabiliti dal Ministero della difesa.

     3. Il piano annuale delle materie d'insegnamento svolte in Accademia è approvato dal Ministero della difesa.

     4. In relazione alla valenza universitaria di gran parte degli insegnamenti, la definizione dei relativi programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami sono coerenti con le disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1991, n. 168, sul riconoscimento degli studi compiuti ai fini dell'ammissione ai corrispondenti corsi di diploma e di laurea presso le università statali.

 

          Art. 13. Insegnamenti complementari

     1. In aggiunta alle materie riportate nei piani di studio potranno essere impartiti insegnamenti complementari, obbligatori o facoltativi, con o senza esame.

     2. Tali insegnamenti potranno svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra che durante l'attività pratica in mare.

 

          Art. 14. Commissioni esaminatrici

     1. La commissione esaminatrice di ogni classe è strutturata su sottocommisioni, di massima, in funzione dei corpi di appartenenza dei frequentatori.

     2. Le commissioni esaminatrici sono costituite da un presidente della sessione di esami, un vicepresidente ed un membro segretario militare per ciascuna sottocommissione, nonché, in ottemperanza a quanto riportato nell'ultimo comma dell'articolo 12, dall'insegnante della materia, un altro insegnante di materia affine ed un cultore della materia.

     3. Svolgono l'incarico di presidente della sessione d'esame:

     a) per la prima classe l'ammiraglio comandante dell'Istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro ufficiale ammiraglio designato dalla Direzione generale per il personale militare della Marina;

     b) per la seconda classe il direttore agli studi o, in caso di assenza o impedimento, altro capitano di vascello designato dalla Direzione generale per il personale militare della Marina;

     c) per la terza e quarta classe un ufficiale ammiraglio designato dalla Direzione generale per il personale militare della Marina.

     4. I vice presidenti ed i membri segretari sono nominati dal comando dell'Accademia navale per la prima e seconda classe e dalla Direzione generale per il personale militare della Marina per la terza e quarta classe. Il vice presidente è di norma un ufficiale superiore dello stesso Corpo cui appartengono i frequentatori esaminandi.

 

          Art. 15. Condizioni per la promozione di classe

     1. Le norme per l'accertamento del profitto durante l'anno e in sede di esami sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia navale.

     2. Gli allievi che, durante il primo anno, o per cattiva condotta o per deficienti qualità fisiche ovvero per insufficiente attitudine allo studio o in genere per scarsa attitudine professionale, non diano affidamento di buona riuscita quali ufficiali di marina sono rinviati dall'istituto.

     3. Il rinvio è disposto dalla Direzione generale per il personale militare della Marina con provvedimento motivato, su proposta del comando dell'Accademia navale, sentito il parere del consiglio di disciplina.

     4. Al termine dell'anno accademico per ciascuna materia contenuta nel piano degli studi sono di massima attivate due sessioni di esami. E' dichiarato promovibile l'allievo o l'aspirante per il quale si verifichino le seguenti condizioni:

     a) aver riportato negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria un voto non inferiore a 18/30;

     b) aver conseguito alla fine dell'anno accademico un punto di attitudine professionale definitivo non inferiore a 18/30.

     5. Gli allievi della seconda classe, gli aspiranti ed i guardiamarina che nella prima sessione di esami non abbiano raggiunto l'idoneità in più di tre materie e quelli riprovati anche in una sola materia nella seconda sessione possono ripetere l'anno. Coloro i quali, pur trovandosi nelle predette condizioni, non offrono alcuna garanzia di poter proseguire utilmente gli studi, sono rinviati dall'istituto con le modalità di cui al precedente comma 3.

     6. La ripetizione dell'anno è disposta dalla Direzione generale per il personale militare della Marina, su proposta del comando dell'Accademia navale, sentito il parere del consiglio di disciplina.

     7. Fatte salve le situazioni eccezionali, che dovranno essere espressamente specificate nel regolamento interno, non è consentito:

     a) ripetere la prima classe;

     b) ripetere più di una delle classi successive.

     8. Gli allievi dichiarati promovibili al termine della seconda classe sono nominati aspiranti e con tale qualifica compiono la terza classe.

     9. Gli aspiranti dichiarati promovibili al termine della terza classe sono nominati guardiamarina e con tale grado compiono la quarta classe.

 

          Art. 16. Attitudine professionale - Classifica

     1. L'attitudine professionale viene giudicata in base al:

     a) complesso delle attitudini fisiche alla vita militare e navale;

     b) complesso delle attitudini intellettuali alla professione dell'ufficiale di Marina;

     c) complesso delle qualità di animo e di carattere.

     2. Per ciascuna delle tre voci indicate viene assegnato un voto in trentesimi; il minimo per la idoneità in ciascuna di esse è rappresentato da diciotto trentesimi. Nel giudizio definitivo di ogni anno accademico, dato al termine della attività pratica estiva, l'inidoneità in una delle tre voci predette determina il rinvio dall'Istituto.

     3. I voti in attitudine professionale vengono assegnati tre volte durante l'anno, e precisamente al termine del primo periodo di lezioni, al termine del secondo periodo ed al termine dell'attività pratica estiva. Le modalità dell'assegnazione sono le seguenti:

     a) il giudizio a) viene espresso dal consiglio degli istruttori presieduto dal direttore dei corsi allievi; agli effetti della classifica il voto assegnato ha un coefficiente uno;

     b) il giudizio b) viene espresso dal consiglio degli studi presieduto dal direttore degli studi; agli effetti della classifica il voto assegnato ha un coefficiente due;

     c) il giudizio c) viene espresso dal consiglio di disciplina presieduto dell'ammiraglio comandante dell'Istituto; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente tre.

     4. La graduatoria in ciascuna classe ed in ciascun Corpo è compilata in base alla somma delle seguenti medie:

     a) media ottenuta dividendo per sei la somma dei tre voti di attitudine professionale, moltiplicata per i rispettivi coefficienti;

     b) media dei voti riportati negli esami finali di ciascuna materia inclusa nei piani di studio.

 

          Art. 17. Arruolamento nel C.E.M.M.

     1. Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo degli equipaggi militari marittimi, con il vincolo di contrarre un'ulteriore ferma di anni quattro all'atto della nomina ad aspirante.

     2. Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella di cui al comma 1.

     3. Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni possono essere prosciolti, a domanda, dalla ferma contratta, a giudizio della Direzione generale per il personale militare della Marina, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:

     a) non superamento della prima classe;

     b) non idoneità in attitudine professionale;

     c) inidoneità riportata per la seconda volta negli esami di fine anno;

     d) motivi disciplinari;

     e) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione privata degli interessati.

     4. Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale è consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda.

     5. Sono prosciolti altresì dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo articolo 18.

     6. Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e completano gli obblighi di leva secondo le norme in vigore.

     7. Gli allievi e gli aspiranti espulsi ai sensi del successivo articolo 19, sono tenuti a completare la ferma.

     8. Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe.

     9. Gli aspiranti prosciolti dalla ferma non hanno ulteriori obblighi di leva.

     10. Gli aspiranti rinviati ma non prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di quattro anni.

     11. Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe.

 

          Art. 18. Rinvio per motivi di salute

     1. Tutte le malattie non manifestate, né diagnosticabili all'atto della visita medica, e le alterazioni che possono sorgere in prosieguo di tempo, tali da menomare permanentemente l'integrità fisica necessaria a chi debbasi sottoporre alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo, sono motivo di rinvio dall'Istituto dell'allievo o dell'aspirante. Il rinvio avviene con provvedimento del comando dell'Accademia navale.

     2. Le malattie o lesioni che possono eventualmente colpire gli allievi o gli aspiranti durante il periodo di istruzione in rapporto alle esigenze di essa non implicano da parte del comando responsabilità diverse da quelle specificamente previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la Marina militare.

 

          Art. 19. Disciplina degli allievi e degli aspiranti

     1. Le norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono contenute nel regolamento interno e recepiscono la normativa vigente in materia.

     2. L'allievo e l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanza contro la disciplina, il decoro o la morale o che, comunque, tenga contegno non confacente alla qualità di futuro ufficiale sarà, a seconda della gravità della mancanza, rinviato dall'Accademia o anche espulso in casi di maggiore gravità.

     3. Gli allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi di cui sopra non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina e, se espulsi, non possono neppure concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi della Marina.

     4. Le punizioni del rinvio o della espulsione sono inflitte dalla Direzione generale per il personale militare della Marina su proposta del comando dell'Accademia navale, il quale sentirà prima il parere del consiglio di disciplina.

 

          Art. 20. Conferimento del grado di guardiamarina

     1. Il conferimento del grado di guardiamarina è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) aver superato gli esami della terza classe;

     b) aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alla fine del periodo da aspirante;

     c) aver compiuto almeno centottanta giorni di imbarco su navi in armamento.

     2. All'atto del passaggio nel servizio permanente effettivo i guardiamarina contraggono una ferma della durata prevista dalle leggi in vigore.

     3. Al guardiamarina della quarta classe che, per motivi disciplinari o di studio, si trovi nella condizione di dover essere rinviato dall'Accademia navale, si applica quanto disposto dall'articolo 88 -bis della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali, e successive modificazioni.

 

Capo III

 

Corsi per ufficiali

 

          Art. 21. Struttura dei corsi

     1. I corsi per gli ufficiali di cui all'articolo 3 coprono una vasta gamma di esigenze di integrazione e perfezionamento della formazione degli ufficiali di tutti i Corpi in momenti diversi del loro iter di carriera.

     2. La durata, le materie, i programmi e le modalità di svolgimento di tali corsi sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina. Durante la frequenza gli ufficiali sono soggetti alle norme di comportamento ed ai regolamenti disciplinari in vigore per il loro status.

     3. In particolare, per quanto riguarda i corsi per ufficiali a nomina diretta, il loro svolgimento, oltre che a soddisfare le esigenze di integrazione professionale specifica, dovrà avere un contenuto formativo di base impostato sull'insegnamento dell'etica militare e sull'esecuzione di attività pratiche militari e marinaresche, necessarie per fornire agli ufficiali stessi una formazione adeguata ai compiti istituzionali da svolgere a bordo ed a terra.

 

Capo IV

Corsi di complemento

 

          Art. 22. Struttura dei corsi

     1. I corsi di complemento provvedono alla formazione degli ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina militare. La partecipazione avviene mediante reclutamento secondo le disposizioni emanate dalla Direzione generale per il personale militare della Marina. La durata, le materie e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

     2. Al termine del corso gli allievi idonei sono nominati aspiranti guardiamarina e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra secondo il corpo e la specialità di appartenenza. Al termine del tirocinio i comandi di appartenenza assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneità al grado di ufficiale.

     3. Il giudizio definitivo è pronunciato dal consiglio di disciplina dell'Accademia navale presieduto dall'ammiraglio comandante.

 

          Art. 23. Disciplina

     1. Durante i corsi gli allievi di complemento sono soggetti allo stesso regime educativo e disciplinare in vigore per il corso normale.

     2. Gli allievi e gli aspiranti di complemento non idonei al conseguimento del grado di ufficiale sono rinviati al C.E.M.M. per il completamento degli obblighi di leva.

 

Capo V

 

Consigli accademici

 

          Art. 24. Consiglio degli studi

     1. Il consiglio degli studi ha il compito di pronunciarsi nel merito di questioni relative agli studi. Esso è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'istituto ed è composto:

     a) dal comandante in seconda: vicepresidente;

     b) dal direttore agli studi: membro;

     c) dai direttori dei gruppi di insegnamento: membri;

     d) dal segretario agli studi: membro e segretario.

     2. Al consiglio degli studi possono essere aggregati, in qualità di membri straordinari con voto consultivo, professori universitari di altre sedi e qualsiasi altro insegnante civile o militare dell'Accademia navale che il presidente ritenga opportuno designare volta per volta.

     3. Quando il consiglio degli studi deve riunirsi, come previsto dall'articolo 16, comma 2, per pronunciarsi circa le attitudini professionali, esso assume la seguente composizione:

     a) comandante in seconda: presidente;

     b) direttore degli studi: vicepresidente;

     c) direttore dei corsi allievi: membro;

     d) ufficiale preposto alla classe: membro;

     e) tutti gli insegnanti della classe: membri;

     f) segretario agli studi: membro e segretario.

 

          Art. 25. Consiglio di disciplina

     1. Il consiglio di disciplina si pronuncia sulle questioni riguardanti l'attitudine professionale e la condotta degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi del corso normale e del corso di complemento. Quando è chiamato ad esprimere il giudizio previsto dall'articolo 16, comma 2, il consiglio è così composto:

     a) comandante dell'Accademia: presidente;

     b) comandante in seconda dell'Accademia: vicepresidente;

     c) direttore dei corsi allievi: membro;

     d) comandanti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento: membri;

     d) segretario agli allievi: membro e segretario.

     2. Per l'assegnazione del voto di attitudine professionale di fine d'anno è altresì chiamato a far parte del consiglio, con diritto a voto, il comandante della nave scuola.

     3. Allorché è chiamato a dare il parere previsto dal comma 4 dell'articolo 19, il consiglio è così composto:

     a) comandante in seconda dell'Accademia: presidente;

     b) direttore dei corsi allievi: membro;

     c) comandanti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento: membri;

     d) segretario agli allievi: membro e segretario.

     4. Nei casi previsti dal presente articolo, qualora lo ritenga opportuno, il comandate dell'Accademia potrà chiamare altri ufficiali a far parte del consiglio, in qualità di membri straordinari, senza diritto al voto.

 

          Art. 26. Consiglio degli istruttori

     1. Il consiglio degli istruttori deve riunirsi nel caso previsto dall'articolo 16, comma 2, per pronunciarsi circa le attitudini fisiche degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi alla vita militare e navale ed assegnare il relativo punto di attitudine professionale. Il consiglio degli istruttori è così composto:

     a) comandante in seconda dell'Accademia navale: presidente;

     b) direttore dei corsi allievi: vicepresidente;

     c) comandanti alle classi del corso normale e dei corsi di complemento: membri;

     d) direttore del servizio sanitario dell'Accademia: membro.

 

          Art. 27. Convocazione

     1. La convocazione dei membri ordinari e straordinari dei consigli di cui agli articoli 24, 25 e 26 viene effettuata dal comandante dell'Accademia.

 

Capo VI

 

Disposizioni finali

 

          Art. 28. Addestramento estivo

     1. Nel periodo estivo gli allievi e gli aspiranti svolgono un'attività addestrativa essenzialmente pratica, nei settori professionali di competenza, a bordo delle navi scuola o su unità appositamente designate dallo stato maggiore.

     2. Queste navi, quando costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'ammiraglio comandante dell'Accademia navale.

     3. Durante l'imbarco gli allievi e gli aspiranti sono sottoposti al regime disciplinare vigente a bordo delle unità della Marina militare, integrato dalle disposizioni particolari emanate dall'Accademia navale.

     4. Sulle navi dove sono imbarcati allievi ed aspiranti possono imbarcare anche docenti civili e personale operaio dell'istituto a giudizio del comando dell'Accademia, per disimpegnare servizi inerenti alla propria categoria.

 

          Art. 29. Regolamento interno

     1. Le norme particolari per l'applicazione del presente regolamento sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia navale, approvato con decreto del Ministro della difesa.

 

          Art. 30.

     1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412.

 


[1] Abrogato dall'art. 18 del D.M. 10 maggio 2006, n. 232.