§ 46.1.42 - Legge 24 settembre 1977, n. 717.
Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:24/09/1977
Numero:717


Sommario
Art. 1.      Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante [...]
Art. 2.      La presente legge ha effetto, per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze, dalla data della sua entrata in vigore e comunque non prima del 1° gennaio [...]
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è così modificato (Omissis)
Art. 4.      All'onere di L. 360.000.000 valutato in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1977 mediante [...]


§ 46.1.42 - Legge 24 settembre 1977, n. 717. [1]

Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.

(G.U. 7 ottobre 1977, n. 274)

 

 

     Art. 1.

     Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanità militare interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

     Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento economico degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.

 

          Art. 2.

     La presente legge ha effetto, per gli aspiranti dell'Accademia di sanità militare interforze, dalla data della sua entrata in vigore e comunque non prima del 1° gennaio 1977 e, per gli aspiranti dell'Accademia aeronautica, a partire da quelli che siano stati ammessi ai corsi dell'Accademia successivamente all'entrata in vigore della legge.

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 7 della legge 14 marzo 1968, n. 273, è così modificato (Omissis).

 

          Art. 4.

     All'onere di L. 360.000.000 valutato in ragione d'anno, derivante dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte per l'anno finanziario 1977 mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.