§ 46.1.30 - Legge 18 novembre 1964, n. 1251.
Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:18/11/1964
Numero:1251


Sommario
Art. 1.      I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 possono essere ammessi, mediante concorso [...]
Art. 2.      Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e [...]
Art. 3.      I sottufficiali e i sottocapi vincitori del concorso sono ammessi al primo anno del corso normale come allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale o [...]
Art. 4.      I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi [...]
Art. 5.      In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto [...]
Art. 6.      Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque non compatibili con quelle della presente legge


§ 46.1.30 - Legge 18 novembre 1964, n. 1251. [1]

Ammissione dei sottufficiali e sottocapi del CEMM all'Accademia navale.

(G.U. 4 dicembre 1964, n. 300)

 

 

     Art. 1.

     I sottufficiali e i sottocapi del Corpo equipaggi militari marittimi in possesso dei requisiti indicati nel successivo art. 2 possono essere ammessi, mediante concorso per esami, al primo anno del corso normale della Accademia navale per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi di stato maggiore, del genio navale e delle armi navali.

     Il numero complessivo dei sottufficiali e sottocapi da ammettere al predetto corso è stabilito annualmente dal Ministero.

 

          Art. 2.

     Possono partecipare al concorso di cui all'articolo precedente i sottufficiali e i sottocapi che siano in possesso dei seguenti requisiti e siano riconosciuti idonei e meritevoli dalla Commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi:

     1) aver compiuto almeno tre anni di servizio in ferma volontaria e un anno d'imbarco su nave in armamento o in riserva;

     2) aver conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione al corso normale dell'Accademia navale;

     3) non aver superato il 26° anno di età.

     I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, eccetto il titolo di studio che può essere conseguito anche nella seconda sessione di esami dell'anno in cui è bandito il concorso.

 

          Art. 3.

     I sottufficiali e i sottocapi vincitori del concorso sono ammessi al primo anno del corso normale come allievi ufficiali del Corpo di stato maggiore, del genio navale o delle armi navali, secondo le deliberazioni che prenderà il Ministero.

 

          Art. 4.

     I sottufficiali e i sottocapi ammessi al corso normale dell'Accademia navale ai sensi della presente legge perdono il grado rivestito per assumere la qualità di allievi e sono soggetti a tutti i doveri degli altri allievi provenienti dal reclutamento ordinario.

     Dalla data di ammissione in Accademia e fino alla nomina ad aspirante gli allievi suddetti conservano gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

 

          Art. 5.

     In caso di rinvio dall'Accademia prima della nomina ad aspirante, gli allievi sono reintegrati nel grado e nella categoria di provenienza e il tempo trascorso in detto istituto è computato nell'anzianità di grado. Le eccedenze organiche che ne risultino sono riassorbite al verificarsi delle prime vacanze.

 

          Art. 6.

     Sono abrogate le disposizioni che risultino in contrasto o comunque non compatibili con quelle della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.