§ 46.1.25 - Legge 22 maggio 1959, n. 397.
Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:22/05/1959
Numero:397


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono [...]
Art. 2.      Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti
Art. 3.      Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere [...]
Art. 4.      L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto [...]


§ 46.1.25 - Legge 22 maggio 1959, n. 397. [1]

Norme per l'equiparazione degli studi compiuti presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito al biennio propedeutico di ingegneria.

(G.U. 24 giugno 1959, n. 148)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito provenienti dai corsi ordinari svolti presso l'Accademia militare a decorrere dall'anno accademico 1958-59 sono ammessi, a domanda, al primo anno del triennio di studi di applicazione per la laurea in ingegneria, sempre che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) aver superato nei due anni di Accademia e nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione dell'Esercito gli esami nelle materie proprie del biennio propedeutico di ingegneria indicate al successivo art. 2 o in quelle altre che dagli ordinamenti universitari fossero stabilite per detto biennio, purchè i relativi insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi conformi a quelli del biennio propedeutico approvati con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

     b) aver conseguito all'atto dell'ammissione in Accademia il diploma di maturità classica o scientifica.

 

          Art. 2.

     Gli insegnamenti di cui alla lettera a) dell'articolo precedente sono i seguenti:

     nei due anni di Accademia:

     1) analisi matematica (algebrica con esercitazioni);

     2) analisi matematica (infinitesimale con esercitazioni);

     3) geometria analitica con elementi di proiettiva;

     4) geometria descrittiva con disegno;

     5) fisica sperimentale con esercitazioni (corso biennale);

     6) meccanica razionale;

     7) disegno (corso biennale);

     8) due lingue estere (corsi biennali);

     nel primo anno del corso ordinario delle Scuole di applicazione:

     1) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

     2) mineralogia e geologia;

     3) elementi di statica grafica con disegno.

 

          Art. 3.

     Coloro che abbiano frequentato i corsi ordinari di cui ai precedenti articoli 1 e 2 ma che si trovino in difetto relativamente ad una o più materie potranno essere ammessi al secondo anno del biennio propedeutico per la laurea in ingegneria previa valutazione da parte dei Consigli di facoltà dei corsi seguiti e degli esami superati e sempre in possesso del diploma di maturità classica o scientifica all'atto dell'ammissione in Accademia.

 

          Art. 4.

     L'equiparazione di cui ai precedenti articoli 1 e 3 è riconosciuta anche per coloro che, essendo in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, all'atto dell'ammissione in Accademia, abbiano frequentato presso l'Accademia militare e le Scuole di applicazione dell'Esercito i corsi ordinari svolti a decorrere dall'anno accademico 1956-1957, sempre che i relativi piani di studio siano stati quelli di cui al precedente art. 2 e gli insegnamenti siano stati impartiti secondo programmi riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione conformi a quelli del biennio propedeutico.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.