§ 46.1.21 - Legge 22 dicembre 1952, n. 4414.
Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:22/12/1952
Numero:4414


Sommario
Art. unico.      Il limite massimo, di età, previsto dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio [...]


§ 46.1.21 - Legge 22 dicembre 1952, n. 4414. [1]

Elevazione del limite massimo di età per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri.

(G.U. 28 gennaio 1953, n. 22)

 

 

     Art. unico.

     Il limite massimo, di età, previsto dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dell'Arma del carabinieri, è elevato ad anni 30.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.