§ 46.1.13 - R.D. 20 novembre 1941, n. 1550.
Ordinamento della scuola di applicazione della regia aeronautica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:20/11/1941
Numero:1550


Sommario
Art. 1.      La scuola di applicazione della regia aeronautica provvede al perfezionamento tecnico-professionale degli ufficiali della regia aeronautica mediante
Art. 2.      Alla scuola di applicazione è assegnato il seguente personale
Art. 3.      Ogni corso regolare ha la durata normale di un anno accademico
Art. 4.      I corsi indicati nel n. 2 dell'art. 1 avranno la durata e si svolgeranno secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal ministero
Art. 5.      Gli ufficiali allievi della scuola di applicazione conserveranno il trattamento economico cui hanno diritto secondo il grado e categoria col quale sono ammessi ai corsi
Art. 6.      Il corso regolare dell'anno accademico comprende la istruzione teorica e pratica che si impartisce presso la scuola di applicazione per il perfezionamento militare, [...]
Art. 7.      Per gli ufficiali allievi provenienti dai corsi regolari della regia accademia aeronautica e per quelli nominati in servizio attivo a seguito di concorso, l'esito [...]
Art. 8.      Le sessioni di esame sono due
Art. 9.      Gli ufficiali allievi che nella prima sessione non siano stati riprovati in più di tre materie, possono ripresentarsi nella seconda sessione a sostenere gli esami non [...]
Art. 10.      L'attitudine militare di ogni ufficiale allievo è giudicata dal comandante della scuola di applicazione su proposta del consiglio permanente di disciplina di cui al [...]
Art. 11.      I sottotenenti allievi del corso regolare che durante l'anno dimostrino, per motivi disciplinari o di salute, deficiente attitudine militare o professionale, saranno [...]
Art. 12.      Presso la scuola di applicazione sono costituiti
Art. 13.      Gli ufficiali allievi dovranno, di regola e fino alla concorrenza dei posti disponibili, alloggiare presso la scuola
Art. 14.      Presso la scuola di applicazione è istituita una mensa alla quale gli ufficiali allievi hanno l'obbligo di partecipare
Art. 15.      Sulle competenze degli ufficiali allievi saranno effettuate le trattenute per le spese che rivestono carattere personale e di utilità
Art. 16.      Con regolamento interno da approvare dal ministro per l'aeronautica saranno stabilite le norme per quanto concerne l'amministrazione della scuola, nonché il governo [...]


§ 46.1.13 - R.D. 20 novembre 1941, n. 1550. [1]

Ordinamento della scuola di applicazione della regia aeronautica.

(G.U. 28 gennaio 1942, n. 22)

 

 

Titolo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1.

     La scuola di applicazione della regia aeronautica provvede al perfezionamento tecnico-professionale degli ufficiali della regia aeronautica mediante:

     1° corsi regolatori per i sottotenenti provenienti dalla regia accademia aeronautica;

     2° corsi vari in relazione alle esigenze organiche della regia aeronautica.

 

          Art. 2.

     Alla scuola di applicazione è assegnato il seguente personale:

     a) un generale dell'arma aeronautica in qualità di comandante;

     b) un colonnello o generale di brigata aerea in qualità di comandante in 2ª e direttore degli studi;

     c) insegnanti militari e civili;

     d) ufficiali, sottufficiali ed avieri dell'arma e dei corpi aeronautici, nella misura richiesta per la disciplina degli allievi, per le istruzioni militari e pratiche nonché per il funzionamento dei vari uffici e servizi;

     e) inservienti (famigli);

     f) operai.

 

Titolo II

 

CORSI PRESSO LA SCUOLA DI APPLICAZIONE DELLA REGIA AERONAUTICA

 

          Art. 3.

     Ogni corso regolare ha la durata normale di un anno accademico.

 

          Art. 4.

     I corsi indicati nel n. 2 dell'art. 1 avranno la durata e si svolgeranno secondo le modalità che saranno di volta in volta stabilite dal ministero.

 

          Art. 5.

     Gli ufficiali allievi della scuola di applicazione conserveranno il trattamento economico cui hanno diritto secondo il grado e categoria col quale sono ammessi ai corsi.

 

          Art. 6.

     Il corso regolare dell'anno accademico comprende la istruzione teorica e pratica che si impartisce presso la scuola di applicazione per il perfezionamento militare, culturale, disciplinare e fisico degli allievi.

 

          Art. 7.

     Per gli ufficiali allievi provenienti dai corsi regolari della regia accademia aeronautica e per quelli nominati in servizio attivo a seguito di concorso, l'esito favorevole del corso alla fine dell'anno accademico è subordinato alla condizione di aver ottenuta negli esami finali l'approvazione in tutte le materie in base alle norme contenute nel regolamento interno di cui al successivo art. 16.

     Per gli ufficiali la cui nomina in servizio attivo avviene a seguito di un concorso per titoli e per esami ed è subordinata al compimento, con l'esito favorevole, di un corso di studi presso una scuola della regia aeronautica, l'esito favorevole del corso è altresì subordinato all'accertamento della necessaria attitudine militare.

 

          Art. 8.

     Le sessioni di esame sono due.

     Il ministero dell'aeronautica su proposta del comando della scuola di applicazione, stabilisce le epoche in cui dovranno aver luogo dette sessioni.

     Il ministero dell'aeronautica, a termini dell'art. 8 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, ha facoltà di concedere una terza sessione di esami agli allievi che per motivi di salute non abbiano potuto partecipare ad una delle sessioni precedenti.

 

          Art. 9.

     Gli ufficiali allievi che nella prima sessione non siano stati riprovati in più di tre materie, possono ripresentarsi nella seconda sessione a sostenere gli esami non superati.

 

          Art. 10.

     L'attitudine militare di ogni ufficiale allievo è giudicata dal comandante della scuola di applicazione su proposta del consiglio permanente di disciplina di cui al successivo art. 12, in base:

     a) al complesso delle qualità di animo e di carattere indispensabili all'ufficiale;

     b) all'attitudine al volo;

     c) alle disposizioni intellettuali e fisiche dimostrate nelle esercitazioni pratiche tecnico-professionali;

     d) alle qualità militari in genere.

 

          Art. 11.

     I sottotenenti allievi del corso regolare che durante l'anno dimostrino, per motivi disciplinari o di salute, deficiente attitudine militare o professionale, saranno segnalati dal comando della scuola al ministero della aeronautica per gli opportuni provvedimenti.

     Per gli ufficiali allievi dei corsi indicati nel n. 2 dell'art. 1 saranno adottate, nel caso predetto, le misure che il ministero stabilirà di volta in volta per ciascun corso in relazione delle esigenze del corpo, ruolo e categoria cui gli allievi appartengono.

 

Titolo III

 

CONSIGLIO PERMANENTE DI DISCIPLINA - CONSIGLIO PERMANENTE DI ISTRUZIONE LORO COMPOSIZIONE

 

          Art. 12.

     Presso la scuola di applicazione sono costituiti:

     a) un consiglio permanente di disciplina, che dà parere sulle questioni riguardanti la condotta, l'attitudine militare e professionale degli ufficiali allievi e sulle altre questioni che possono essere sottoposte al suo esame;

     b) un consiglio permanente d'istruzione, che dà parere sulle questioni riguardanti gli insegnamenti.

     Il consiglio permanente di disciplina è composto dal comandante in 2ª, presidente, di due ufficiali superiori accademia aeronautica ruolo naviganti, membri, e di un capitano accademia aeronautica ruolo naviganti, segretario senza voto.

     Il consiglio permanente di istruzione è composto del comandante in 2ª, presidente, di due insegnanti militari e di due insegnanti civili, membri, e di un capitano accademia aeronautica ruolo naviganti segretario senza voto.

     La nomina dei componenti i consigli suddetti è fatta ogni anno dal comandante della scuola.

     Il comandante della scuola ha facoltà di aggregare al consiglio permanente d'istruzione, di volta in volta, altri membri da lui giudicati di speciale competenza nelle questioni da trattare.

 

Titolo IV

 

ALLOGGI E MENSA

 

          Art. 13.

     Gli ufficiali allievi dovranno, di regola e fino alla concorrenza dei posti disponibili, alloggiare presso la scuola.

     La mancata assegnazione dell'alloggio non dà diritto a compenso alcuno, né al pagamento a carico dell'amministrazione di un alloggio fuori dei locali della scuola.

 

          Art. 14.

     Presso la scuola di applicazione è istituita una mensa alla quale gli ufficiali allievi hanno l'obbligo di partecipare.

     Alla gestione di tale mensa si applicano le norme vigenti per le mense di servizio per gli ufficiali e sottufficiali della regia aeronautica.

 

          Art. 15.

     Sulle competenze degli ufficiali allievi saranno effettuate le trattenute per le spese che rivestono carattere personale e di utilità.

     In caso di allontanamento definitivo dalla scuola, qualunque ne sia la causa, l'ufficiale allievo è tenuto a pareggiare il proprio conto particolare all'atto della liquidazione delle sue competenze.

 

          Art. 16.

     Con regolamento interno da approvare dal ministro per l'aeronautica saranno stabilite le norme per quanto concerne l'amministrazione della scuola, nonché il governo disciplinare e didattico degli ufficiali allievi.


[1] Abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.