§ 46.1.D - Legge 26 novembre 1969, n. 938.
Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di completamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:26/11/1969
Numero:938


Sommario
Art. 1.      Nell'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, le lettere a), f) e [...]
Art. 2.      Gli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.
Art. 3.      Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'art. 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi [...]


§ 46.1.D - Legge 26 novembre 1969, n. 938. [1]

Modifica degli articoli 3 e 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, relativa alla disciplina dei corsi allievi ufficiali di completamento dell'Aeronautica militare.

(G.U. 18 dicembre 1969, n. 318)

 

     Art. 1.

     Nell'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, concernente la disciplina dei corsi allievi ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare, le lettere a), f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

     "a) per il ruolo servizi dell'arma aeronautica: diploma di maturità classica, scientifica, artistica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciate, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;”

     "f) per il ruolo amministrazione del corpo di commissariato aeronautico: diploma di ragioniere e perito commerciale, perito aziendale e corrispondente in lingue estere, perito per il turismo;

     g) per il ruolo ufficiali medici del corpo sanitario aeronautico: laurea in medicina e chirurgia".

 

          Art. 2.

     Gli allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario aeronautico devono essere in possesso, prima della nomina ad ufficiale, dell'abilitazione all'esercizio della professione.

     Gli allievi predetti che al termine del corso non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione possono conseguirla nella sessione d'esami successiva alla data di fine corso; qualora non la conseguano neppure in tale sessione sono dichiarati non idonei alla nomina ad ufficiale e debbono terminare il servizio di leva con il grado di sergente nel ruolo specialisti dell'arma aeronautica, categoria aiutanti di sanità.

 

          Art. 3.

     Il periodo di almeno tre mesi, indicato nell'art. 9 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, che deve intercorrere tra la prima e la seconda sessione degli esami previsti per tutti i corsi allievi ufficiali di complemento, è ridotto ad almeno 1 mese.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.