§ 45.1.112 – L. 14 febbraio 1985, n. 27.
Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:14/02/1985
Numero:27


Sommario
Art. 1.      Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con [...]
Art. 2.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annue, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al [...]


§ 45.1.112 – L. 14 febbraio 1985, n. 27.

Aumento del contributo annuo in favore del Centro internazionale radio-medico.

(G.U. 26 febbraio 1985, n. 49).

 

     Art. 1.

     Il contributo annuo a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile a favore della fondazione "Centro internazionale radio-medico - CIRM", istituito con legge 31 marzo 1955, n. 209, e determinato in lire 250 milioni con legge 10 dicembre 1980, n. 848, è elevato a lire 450 milioni a decorrere dal 1° gennaio 1984.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 200 milioni annue, si provvede per il 1984 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per "Adeguamento della normativa del Provveditorato generale dello Stato"; per il triennio 1985-87 mediante riduzione dell'apposito stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1985-87, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.