§ 45.1.85 – L. 4 agosto 1978, n. 461.
Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:04/08/1978
Numero:461


Sommario
Art. 1.      Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 2.      Fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, [...]
Art. 3.      Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato [...]
Art. 4.      Alla erogazione della somma di cui al precedente art. 2 si provvede
Art. 5.      A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, è fatto divieto [...]
Art. 6.      Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perchè nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in [...]
Art. 7.      Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'art. 4 della legge 29 [...]
Art. 8.      Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al [...]
Art. 9.      Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 10.      Alla maggiore spesa derivante dagli incarichi previsti dall'art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'art. 9 della presente legge, determinata per [...]


§ 45.1.85 – L. 4 agosto 1978, n. 461. [1]

Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera per gli anni 1977 e 1978.

(G.U. 21 agosto 1978, n. 232).

 

     Art. 1.

     Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 23 dicembre 1977 del C.I.P.E., in lire 4.515 miliardi per l'anno 1977 e 5.135 miliardi per l'anno 1978.

 

          Art. 2.

     Fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, ad integrazione dell'apporto previsto al secondo comma, punto 6), dell'art. 14 del decreto-legge predetto, è autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di 2.683 miliardi di lire a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrispondente alla differenza fra l'importo di cui al precedente art. 1 e il previsto gettito per gli anni 1977 e 1978 dei contributi e delle altre entrate di cui al predetto art. 14.

 

          Art. 3.

     Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di L. 2.683 miliardi.

     Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'art. 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1978, con una maggiorazione delle operazioni stesse.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Alla erogazione della somma di cui al precedente art. 2 si provvede:

     a) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1977, mediante trasferimento alle regioni delle quote spettanti in un'unica soluzione entro il 30 settembre 1978;

     b) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1978, mediante trasferimento alle regioni di un dodicesimo ogni mese delle quote spettanti in conformità al riparto del fondo previsto per l'anno stesso. Il saldo dei dodicesimi maturati sarà attuato entro il 30 settembre 1978.

 

          Art. 5.

     A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, è fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziate nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

 

          Art. 6.

     Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perchè nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro novanta giorni dalla data della fattura.

 

          Art. 7.

     Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, provvede, entro il 30 novembre 1978, alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo: per prevenzione, per cura e per riabilitazione nell'ambito di ogni territorio regionale dalle regioni, dagli enti locali: comuni, provincie e loro consorzi, da enti nazionali: E.N.P.I., A.N.C.C. ed altri, dalle istituzioni mutualistiche, dagli enti ospedalieri e da ogni altra istituzione che eroga assistenza sanitaria a carico della finanza pubblica.

     La rilevazione, da attuarsi tramite le regioni, deve prevedere una distinzione tra spese per beni e servizi, spese per il personale, spese per le attrezzature e spese per gli investimenti; e ogni altra distinzione utile ad individuare le tendenze della spesa sanitaria.

 

          Art. 8.

     Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al 31 dicembre 1974 al netto dei rimborsi per i crediti di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 21 marzo 1976, n. 72.

     Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi sentita la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità ed i termini perentori a pena di decadenza per gli adempimenti di cui al comma precedente, nonchè le modalità per l'applicazione del successivo sesto comma.

     Il presidente della giunta regionale vigila sull'osservanza degli adempimenti di cui al primo comma e procede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli stessi, ove il termine indicato dal decreto ministeriale sia trascorso senza che gli adempimenti medesimi siano intervenuti.

     I disavanzi di cui al primo comma, rilevati dai bilanci per tale anno debitamente approvati e dalle variazioni successivamente intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono suscettibili di modifiche in aumento. Eventuali sopravvenienze passive non considerate faranno carico alla gestione corrente.

     A parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma, punto 4), dell'art. 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori a quella del 1975, saranno fatte affluire in un conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale per essere destinate, prioritariamente nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1974. Allo scopo è autorizzata anche l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 31 marzo 1976, n. 72.

     Il decreto ministeriale di cui al secondo comma determina altresì l'estinzione dei crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè dei comuni.

 

          Art. 9.

     Dopo il primo comma dell'art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     Alla maggiore spesa derivante dagli incarichi previsti dall'art. 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'art. 9 della presente legge, determinata per l'esercizio finanziario 1978 in L. 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.