§ 45.1.37 – L. 24 giugno 1966, n. 512.
Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 70 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:24/06/1966
Numero:512


Sommario
Art. unico.      Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere [...]


§ 45.1.37 – L. 24 giugno 1966, n. 512. [1]

Norme sull'utilizzazione delle somme stanziate nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

(G.U. 13 luglio 1966, n. 171).

 

 

     Art. unico.

     Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato - previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'art. 70 della legge medesima - per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

     Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.