§ 44.1.56 - Legge 24 aprile 1967, n. 261.
Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:24/04/1967
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'articolo1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      All'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, dopo le parole "periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero", sono aggiunte le parole (Omissis)
Art. 3.      L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 4.  [1].
Art. 5.      Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, numero 1317, è sostituito dai seguenti (Omissis)
Art. 6.  [2].
Art. 7.      Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza [...]
Art. 8.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello [...]


§ 44.1.56 - Legge 24 aprile 1967, n. 261.

Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti.

(G.U. 16 maggio 1967, n. 122)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'articolo1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, è sostituito dal seguente (Omissis).

     Al secondo comma del medesimo articolo 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     All'articolo 3 della legge 3 aprile 1961, n. 284, dopo le parole "periodi trascorsi in carcere, o al confino di polizia, o all'estero", sono aggiunte le parole (Omissis).

 

          Art. 3.

     L'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 3 aprile 1961, n. 284, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 4. [1].

     Ai cittadini italiani che siano stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, verrà concesso, a carico dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza, riversibile ai familiari superstiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, pari al trattamento minimo di pensione erogato dal fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, nel caso in cui abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o siano riconosciuti invalidi a proficuo lavoro. L'assegno di riversibilità compete anche ai familiari di quanti sono stati perseguitati nelle circostanze di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, e non hanno potuto fruire del beneficio perchè deceduti prima dell'entrata in vigore delle presente legge.

     L'assegno vitalizio di benemerenza non è cumulabile con l'assegno di cui all'art. 1 citato e la non cumulabiltà è estesa ai rispettivi assegni di riversibilità.

 

          Art. 5.

     Il quarto capoverso dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, numero 1317, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 6. [2].

     Nell'esame delle domande, la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1956, n. 1317, può ritenere validi, a comprovare le persecuzioni e la insorgenza delle infermità, atti notori e testimonianze dirette, quando non sia possibile il reperimento di documenti ufficiali.

 

          Art. 7.

     Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, 3 aprile 1961, n. 284 e dalla presente legge, sono ammesse senza limiti di tempo.

 

          Art. 8.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1967 in lire 40 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento inscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'articolo 3 della L. 22 dicembre 1980, n. 932.

[2]  Articolo così modificato da avviso di rettifica pubblicato in G.U. 26 maggio 1967, n. 130.