§ 44.1.4 - R.D. 20 luglio 1934, n. 1536.
Approvazione del regolamento per l'amministrazione dei patronati scolastici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:20/07/1934
Numero:1536


Sommario
Art. 1.      E' approvato il testo del regolamento sull'amministrazione dei patronati scolastici annesso al presente decreto
Art. 2.      I paragrafi primo e secondo del titolo VII del regolamento sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati
Art. 3.      Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno
Art. 1.      Nessun stipendio o indennità è dovuto al presidente e ai consiglieri del comitato locale dell'Opera Balilla in funzione di amministratori del patronato
Art. 2.      Le funzioni di segretario del patronato sono affidati al segretario amministrativo del Comitato locale dell'Opera Balilla. Egli è incaricato dell'archivio, della tenuta [...]
Art. 3.      Il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere del locale comitato dell'Opera Balilla
Art. 4.      Le deliberazioni del comitato dell'Opera Balilla, nelle sue funzioni di amministratore del patronato scolastico, debbono essere prese con l'intervento della maggioranza [...]
Art. 5.      Lo statuto del patronato scolastico regola le seguenti materie
Art. 6.      Le amministrazioni dei patronati delle città capoluogo di provincia debbono trasmettere al presidente dell'Opera Balilla, per la approvazione, entro otto giorni dalla [...]
Art. 7.      Presso la presidenza centrale dell'Opera Balilla è istituito l'ufficio centrale per i patronati e l'assistenza scolastica, il quale
Art. 8.      Il presidente del locale comitato dell'Opera Balilla, previa approvazione delle autorità di tutela di cui all'art. 6, può costituire sezioni rionali o frazionali del [...]
Art. 9.      Il presidente dell'Opera Balilla ha la vigilanza su tutti i patronati del regno. Può richiedere copia di tutte le deliberazioni prese dalla amministrazione del patronato [...]
Art. 10.      Al presidente provinciale dell'Opera Balilla spetta la vigilanza sui patronati scolastici dei comuni della provincia
Art. 11.      Le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci dei comuni, delle province, degli istituti di beneficenza e degli enti vari, sono versate al [...]
Art. 12.      Al patronato deve in ciascun anno essere trasmesso, dal comune o dalle altre istituzioni aventi per scopo l'assistenza scolastica, un estratto in doppia copia del [...]
Art. 13.      L'esercizio annuale del patronato comincia col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre
Art. 14.      Le deliberazioni del locale comitato dell'Opera Balilla, che importino variazioni nei capitoli di bilancio preventivo del patronato, sono soggette all'approvazione [...]
Art. 15.      Il regolamento speciale di ciascun patronato determinerà la percentuale da prelevarsi su tutte le entrate dal patronato per costituire un fondo speciale di riserva, [...]
Art. 16.      Le somme che debbono essere eventualmente investite sono impiegate nell'acquisto di titoli pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato. I titoli suddetti debbono essere [...]
Art. 17.      Il presidente del locale comitato dell'Opera Balilla in esecuzione delle deliberazioni e direttive del comitato stesso, compie, nei confronti dei terzi, tutti gli atti [...]
Art. 18.      Il presidente dell'Opera Balilla può, con deliberazione da pubblicarsi prima dell'inizio dell'esercizio annuale dei patronati, riservare alla presidenza centrale, per [...]
Art. 19.      Ai contratti di cui ai precedenti articoli 17 e 18 sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per l'Opera nazionale Balilla
Art. 20.      Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettino, a madre e figlia e con un numero continuativo, fornito al tesoriere dal patronato
Art. 21.      Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta al comitato locale dell'Opera Balilla il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, [...]


§ 44.1.4 - R.D. 20 luglio 1934, n. 1536. [1]

Approvazione del regolamento per l'amministrazione dei patronati scolastici.

(G.U. 1 ottobre 1934, n. 230)

 

 

     Art. 1.

     E' approvato il testo del regolamento sull'amministrazione dei patronati scolastici annesso al presente decreto.

 

          Art. 2.

     I paragrafi primo e secondo del titolo VII del regolamento sui servizi della istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, sono abrogati.

     Nel secondo comma dell'art. 548 del regolamento sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con Regio Decreto 26 aprile 1928, n. 1297, alle parole "del consiglio del patronato" sono sostituite le seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Regolamento.

 

          Art. 1.

     Nessun stipendio o indennità è dovuto al presidente e ai consiglieri del comitato locale dell'Opera Balilla in funzione di amministratori del patronato.

 

          Art. 2.

     Le funzioni di segretario del patronato sono affidati al segretario amministrativo del Comitato locale dell'Opera Balilla. Egli è incaricato dell'archivio, della tenuta della contabilità e del registro delle deliberazioni prese dal comitato o dal presidente, nonchè degli altri registri previsti dallo statuto e dal regolamento speciale del patronato.

     Solo quando ne sia riconosciuta la necessità e i fondi del bilancio lo consentano, può il patronato assumere il servizio impiegati o salariati mediante deliberazione del locale comitato dell'Opera Balilla. La deliberazione dovrà essere approvata a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

     Le attribuzioni degli impianti e salariati, nonché la misura degli stipendi e delle retribuzioni, sono stabilite dal regolamento speciale del patronato.

     Il trattamento economico del personale predetto non potrà in nessun caso superare quello corrispondente al grado terzo del ruolo organico dell'Opera nazionale Balilla per i funzionari forniti di laurea ovvero di diploma delle accademie fasciste di Roma, di Orvieto, e al grado quinto del medesimo ruolo organico per tutti gli altri impiegati.

 

          Art. 3.

     Il servizio di tesoreria è affidato al tesoriere del locale comitato dell'Opera Balilla.

 

          Art. 4.

     Le deliberazioni del comitato dell'Opera Balilla, nelle sue funzioni di amministratore del patronato scolastico, debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

     I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati dal presidente, dai membri intervenuti e dal segretario.

 

          Art. 5.

     Lo statuto del patronato scolastico regola le seguenti materie:

     1) competenza e funzionamento del locale comitato dell'Opera Balilla in qualità di amministratore del patronato; attribuzioni del presidente e del segretario;

     2) categorie di soci e condizioni di ammissione; assemblea dei soci;

     3) criteri direttivi generali per l'attività del patronato.

     Il regolamento speciale del patronato è emanato dal locale comitato dell'Opera Balilla, e non è esecutivo se prima non sia intervenuta l'approvazione del presidente dell'Opera Balilla.

     Per le materie non disciplinate dal presente regolamento, dallo statuto o dal regolamento speciale di ciascun patronato, si seguono, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia amministrativa e contabile per l'Opera Balilla.

 

          Art. 6.

     Le amministrazioni dei patronati delle città capoluogo di provincia debbono trasmettere al presidente dell'Opera Balilla, per la approvazione, entro otto giorni dalla data:

     a) i contratti di acquisto e di alienazioni di beni immobili;

     b) gli atti di accettazione e di rifiuto di lasciti o doni;

     c) i contratti di locazione e conduzione per un termine maggiore di nove anni;

     d) le deliberazioni che importino trasformazione, aumento o diminuzione di patrimonio;

     e) le deliberazioni che riguardino l'assunzione e il trattamento giuridico ed economico del personale;

     f) le deliberazioni relative al servizio di tesoreria;

     g) le deliberazioni per stare in giudizio;

     h) tutte le altre deliberazioni nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

     Le amministrazioni dei patronati scolastici degli altri comuni, entro lo stesso termine, debbono trasmettere gli stessi atti per l'approvazione al comitato provinciale dell'Opera Balilla.

     Le deliberazioni di cui alla lettera e non possono stabilire per il personale un trattamento economico superiore a quello fissato per il personale del grado terzo del ruolo organico dell'Opera nazionale Balilla.

 

          Art. 7.

     Presso la presidenza centrale dell'Opera Balilla è istituito l'ufficio centrale per i patronati e l'assistenza scolastica, il quale:

     a) è l'organo dell'Opera Balilla per tutte le questioni concernenti l'assistenza scolastica e l'ordinamento dei servizi ad essa relativi;

     b) tratta gli affari relativi al controllo tecnico contabile e amministrativo;

     c) provvede ad ispezioni e visite periodiche;

     d) istruisce i ricorsi di competenza del presidente dell'Opera Balilla e propone i relativi provvedimenti;

     e) amministra i fondi destinati a sussidiare i patronati non dotati di reddito sufficiente;

     f) tiene la corrispondenza e l'archivio;

     g) dà, richiesto, pareri ai comitati dell'Opera Balilla in merito alla amministrazione dei patronati;

     h) promuove e mantiene i rapporti con gli enti e organi non dipendenti dall'Opera Balilla, che abbiano per fine l'assistenza della gioventù.

 

          Art. 8.

     Il presidente del locale comitato dell'Opera Balilla, previa approvazione delle autorità di tutela di cui all'art. 6, può costituire sezioni rionali o frazionali del patronato, ove ne ravvisi la opportunità.

     Il funzionamento di questi organi è in ogni caso affidato al comitato o sottocomitato dell'Opera Balilla competente per ragioni di territorio. A questi spetta altresì la cura del funzionamento delle sezioni del patronato, esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     Il regolamento speciale di ciascun patronato stabilirà i termini e le modalità della costruzione e del funzionamento delle sezioni.

 

          Art. 9.

     Il presidente dell'Opera Balilla ha la vigilanza su tutti i patronati del regno. Può richiedere copia di tutte le deliberazioni prese dalla amministrazione del patronato e annulla i provvedimenti contrari alla legge e ai regolamenti.

     Promuove, ove occorra, nell'interesse dei patronati, l'intervento delle competenti autorità.

     Ogni tre mesi i presidenti provinciali sono tenuti a trasmettere un elenco sommario di tutte le deliberazioni relative all'amministrazione dei patronati dei capoluoghi.

 

          Art. 10.

     Al presidente provinciale dell'Opera Balilla spetta la vigilanza sui patronati scolastici dei comuni della provincia.

     Egli può richiedere copia delle deliberazioni prese dall'amministrazione del patronato e promuovere, ove occorra, dalle competenti autorità, i provvedimenti che apparissero necessari.

     Ogni sei mesi i presidenti dei comitati comunali sono tenuti a trasmettere in duplice copia un elenco sommario di tutte le deliberazioni relative alla amministrazione dei patronati scolastici. Il presidente provinciale invia, con le eventuali osservazioni, alla presidenza centrale, una copia dell'elenco suddetto.

 

          Art. 11.

     Le somme che ai fini dell'assistenza scolastica sono stanziate nei bilanci dei comuni, delle province, degli istituti di beneficenza e degli enti vari, sono versate al patronato scolastico a periodi trimestrali.

     In caso di ritardo del versamento delle somme dovute o di rifiuto da parte dell'ente obbligato l'amministrazione del patronato promuove dall'autorità competente i provvedimenti necessari.

     I locali di proprietà comunale e provinciale adibiti a servizio dell'assistenza scolastica, conserveranno la loro destinazione a vantaggio del patronato, che ne avrà l'uso nei limiti della concessione fatta dal comune o dalla provincia.

     Qualora, per giustificati motivi, il comune o la provincia intendessero di far cessare la concessione, dovranno assegnare in uso al patronato altri locali sufficienti ed adatti allo scopo.

 

          Art. 12.

     Al patronato deve in ciascun anno essere trasmesso, dal comune o dalle altre istituzioni aventi per scopo l'assistenza scolastica, un estratto in doppia copia del bilancio preventivo, riferentesi agli stanziamenti per le spese facoltative ordinarie e straordinarie.

     Il presidente del locale comitato dell'Opera Balilla trasmetterà una delle copie all'autorità tutoria di cui all'art. 6.

 

          Art. 13.

     L'esercizio annuale del patronato comincia col 1° gennaio e si chiude col 31 dicembre.

     Le amministrazioni dei patronati devono trasmettere entro il mese di ottobre all'autorità tutoria stabilita dall'art. 6, per l'approvazione, il bilancio preventivo.

     Qualora l'autorità tutoria non abbia - prima che cominci il nuovo esercizio - approvato il bilancio preventivo, la gestione verrà iniziata in base all'ultimo preventivo approvato, e le spese dovranno essere contenute mensilmente nei limiti di un dodicesimo delle somme stanziate.

 

          Art. 14.

     Le deliberazioni del locale comitato dell'Opera Balilla, che importino variazioni nei capitoli di bilancio preventivo del patronato, sono soggette all'approvazione dell'autorità tutoria di cui all'art. 6.

     Per i patronati scolastici amministrati dai comitati comunali, la deliberazione può essere approvata in via d'urgenza dal presidente provinciale, salvo la ratifica del comitato provinciale.

 

          Art. 15.

     Il regolamento speciale di ciascun patronato determinerà la percentuale da prelevarsi su tutte le entrate dal patronato per costituire un fondo speciale di riserva, destinato alle esigenze straordinarie del patronato.

     Le somme che non debbono essere erogate entro il mese dalla riscossione debbono essere depositate in conto corrente postale o presso le casse postali di risparmio.

     Le somme destinate al fondo speciale di riserva vanno depositate in conto corrente postale, quando non siano investite in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato.

 

          Art. 16.

     Le somme che debbono essere eventualmente investite sono impiegate nell'acquisto di titoli pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato. I titoli suddetti debbono essere convertiti in certificati nominativi intestati al patronato.

     Può però il ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, ordinare caso per caso con decreto che siano investite in mutui da concedersi all'Opera Balilla per la costruzione di determinati beni immobili di proprietà dell'Opera stessa.

     Al patronato verrà corrisposto, in tal caso, l'interesse del 3,50 per cento. A favore del patronato verrà iscritta ipoteca sugli immobili, su cui le somme verranno investite; nessun'altra ipoteca deve essere iscritta sugli stessi immobili.

 

          Art. 17.

     Il presidente del locale comitato dell'Opera Balilla in esecuzione delle deliberazioni e direttive del comitato stesso, compie, nei confronti dei terzi, tutti gli atti in nome del patronato.

     Salvo il caso previsto dall'articolo seguente sono però sempre stipulati dal presidente provinciale, anche per conto dei patronati amministrativi dai comitati comunali, i contratti relativi a forniture e provviste.

     Solo in casi di assoluta urgenza può il presidente del comitato comunale provvedere direttamente agli acquisti nei limiti dell'immediato fabbisogno, e per una somma che non superi il dodicesimo dello stanziamento.

 

          Art. 18.

     Il presidente dell'Opera Balilla può, con deliberazione da pubblicarsi prima dell'inizio dell'esercizio annuale dei patronati, riservare alla presidenza centrale, per conto di tutti i patronati del regno, o di un gruppo di patronati da determinarsi nella deliberazione stessa, la stipulazione dei contratti relativi ad alcune categorie di forniture o provviste, quando si tratti di oggetti di identica utilità per tutti i patronati in questione, e purché i contratti vengano stipulati nei limiti del fabbisogno e degli stanziamenti.

     Può inoltre, in qualunque momento, determinare i tipi delle forniture o provviste per gli oggetti di cui non si sia riservato l'acquisto.

 

          Art. 19.

     Ai contratti di cui ai precedenti articoli 17 e 18 sono applicabili le norme legislative e regolamentari vigenti per l'Opera nazionale Balilla.

     Qualora l'importo dei contratti stessi superi le lire 20.000, non possono essere stipulati che mediante asta pubblica, salvo che il presidente dell'Opera Balilla autorizzi la licitazione o trattativa privata.

 

          Art. 20.

     Ogni partita d'introito deve risultare da un bollettino, a madre e figlia e con un numero continuativo, fornito al tesoriere dal patronato.

     I relativi ordini di riscossione devono portare la firma del presidente e del segretario.

     Tutti i pagamenti sono ordinati ed eseguiti per mezzo di mandati tratti con numero d'ordine progressivo nei limiti degli stanziamenti dei capitoli del bilancio e firmati dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 21.

     Entro il mese di marzo di ogni anno il tesoriere presenta al comitato locale dell'Opera Balilla il conto finanziario della propria gestione per l'esercizio scaduto, comprendente le entrate e le spese accertate e scadute e le esazioni e i pagamenti effettuati durante l'esercizio predetto, con la stessa classificazione e lo stesso ordine del bilancio di previsione.

     Il conto finanziario, con tutti i documenti giustificativi, è comunicato all'autorità tutoria a corredo del conto consuntivo, il quale deve dimostrare il risultato economico della gestione, desunto dalle entrate e spese effettive, e lo stato generale del patrimonio, con le sopravvenute variazioni.

     Al conto consuntivo è unita altresì una relazione sul risultato morale della gestione.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.