§ 43.1.22 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 86.
Disposizioni relative alle requisizioni disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 174.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:06/09/1946
Numero:86


Sommario
Art. 1.      Le requisizioni dei beni immobili di aziende e stabilimenti, disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il [...]
Art. 2.      Resta ferma l'efficacia delle disposizioni relative alla liquidazione e pagamento delle indennità; alla riconsegna dei beni requisiti; ai ricorsi ed alle decisioni delle controversie contenute [...]
Art. 3.      Il presente decreto ha effetto dal 15 settembre 1946.


§ 43.1.22 - D.Lgs.C.P.S. 6 settembre 1946, n. 86. [1]

Disposizioni relative alle requisizioni disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 174.

(G.U. 13 settembre 1946, n. 207).

 

Art. 1.

     Le requisizioni dei beni immobili di aziende e stabilimenti, disposte in applicazione delle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, conservano la loro efficacia per il termine fissato nell'ordine di requisizione e, in ogni caso, non oltre il termine, decorrente dall'entrata in vigore del presente decreto, di:

     a) sei mesi per gli immobili adibiti ad uso di abitazione;

     b) quattro mesi per gli stabilimenti, le aziende e gli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

     I beni mobili requisiti in uso ai sensi delle norme indicate nel precedente comma dovranno essere riconsegnati nel termine di tre mesi dalla data della requisizione.

 

     Art. 2.

     Resta ferma l'efficacia delle disposizioni relative alla liquidazione e pagamento delle indennità; alla riconsegna dei beni requisiti; ai ricorsi ed alle decisioni delle controversie contenute nelle norme approvate con il regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e successive aggiunte e modificazioni.

 

     Art. 3.

     Il presente decreto ha effetto dal 15 settembre 1946.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 22 aprile 1953, n. 342. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.