§ 43.1.15 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 46.
Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:01/02/1945
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono incaricati di ricevere in consegna dalle Autorità Alleate tutti gli autoveicoli che esse abbiano requisiti e che intendano [...]
Art. 2.      Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile viene istituita una Commissione composta del direttore dell'Ispettorato medesimo, del locale conservatore del pubblico [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Qualora dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo procede alla liquidazione [...]
Art. 5. 
Art. 6.      Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'articolo 2, nell'ordine previsto [...]
Art. 7.      Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal [...]
Art. 8.      Le indennità liquidate a norma degli articoli 3 e 5 sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli articoli 4 e 5, sono pagate con fondi [...]
Art. 9.      Ai componenti delle Commissioni è dovuto soltanto il normale gettone di presenza per ogni giornata di seduta.
Art. 10.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dei trasporti.
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.


§ 43.1.15 - D.Lgs.Lgt. 1 febbraio 1945, n. 46.

Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate.

(G.U. 10 marzo 1945, n. 30).

 

Art. 1.

     Gli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile sono incaricati di ricevere in consegna dalle Autorità Alleate tutti gli autoveicoli che esse abbiano requisiti e che intendano restituire.

     All'atto della consegna viene scambiato un verbale, da redigersi in duplice copia, dove sono indicati tutti i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo, al suo attuale stato di manutenzione, al luogo e alla durata della requisizione, ed ogni altro elemento che sia ritenuto utile.

     Con lo scambio del verbale l'Autorità Alleata viene esonerata da ogni responsabilità ed onere inerenti alla requisizione e all'utilizzazione dell'autoveicolo.

 

     Art. 2.

     Presso ogni Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile viene istituita una Commissione composta del direttore dell'Ispettorato medesimo, del locale conservatore del pubblico registro automobilistico e del locale intendenze di finanza. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione designato dal direttore dello Ispettorato medesimo.

     La Commissione procede a tutti gli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario dell'autoveicolo.

     Se l'autoveicolo risulta appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ai Comuni, alle Provincie o a taluno degli enti o delle persone indicate nell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, modificato dall'art. 3 della legge 24 marzo 1942, n. 479, la Commissione ne cura l'immediata riconsegna; in caso diverso, comunica la disponibilità dell'autoveicolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può ordinare che l'autoveicolo sia requisito, indicando la destinazione da darsi ad esso.

     La requisizione è effettuata dalla Commissione, osservando, in quanto applicabili, le norme degli articoli 41 e seguenti del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4.

     Qualora dell'autoveicolo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo medesimo procede alla liquidazione di quanto spetta al proprietario sia per la requisizione fatta dalle Autorità Alleate sia per quella ordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, seguendo, in quanto applicabili, i criteri stabiliti dal citato testo unico approvato con regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e dal relativo regolamento e successive modificazioni.

 

     Art. 5. [2]

 

     Art. 6.

     Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'articolo 2, nell'ordine previsto dall'art. 42 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, viene omessa l'indicazione prescritta dal n. 4 dell'articolo medesimo, e la notifica di tale ordine è fatta all'ufficio di segreteria del Comune dove la Commissione ha sede.

     La Commissione, non appena determinata l'indennità, ne dà annuncio nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo. Tale annuncio vale, a tutti gli effetti, come notificazione all'interessato.

     Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

     La Cassa depositi e prestiti consegna la somma depositata all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso venga convertita in proprietà.

 

     Art. 7.

     Qualora non sia stato ritrovato il proprietario dell'autoveicolo e di questo non sia stata ordinata la requisizione a norma del terzo e del quarto comma dell'art. 2, la Commissione prevista dal primo comma dell'articolo stesso rende nota la disponibilità dell'autoveicolo, mediante pubblicazione delle relative caratteristiche nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione provvede ad alienare l'autoveicolo all'asta pubblica a mezzo di ufficiale giudiziario e a depositare il ricavato, detratte le spese, alla Cassa depositi e prestiti a disposizione dell'avente diritto, indicando i dati relativi all'identificazione dell'autoveicolo.

     Unitamente al ricavato dalla vendita viene depositata l'indennità liquidata a norma dell'art. 3.

     La Cassa depositi e prestiti consegna le somme depositate all'avente diritto su presentazione del libretto di circolazione dell'autoveicolo o di un documento equipollente.

     Le disposizioni del primo, secondo e quarto comma di questo articolo si applicano anche nel caso in cui, scaduto il termine di requisizione, venga disposto che l'autoveicolo sia riconsegnato al proprietario.

 

     Art. 8.

     Le indennità liquidate a norma degli articoli 3 e 5 sono pagate con fondi messi a disposizione dal Ministero dei trasporti; quelle liquidate a norma degli articoli 4 e 5, sono pagate con fondi messi a disposizione dell'Amministrazione a favore della quale sia stata ordinata la requisizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

     Art. 9.

     Ai componenti delle Commissioni è dovuto soltanto il normale gettone di presenza per ogni giornata di seduta.

     Al segretario della Commissione spetta un premio di operosità commisurato ai gettoni di presenza corrisposti ai componenti la Commissione medesima.

 

     Art. 10.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, i necessari stanziamenti nel bilancio del Ministero dei trasporti.

 

     Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del regno.


[1] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 9 gennaio 1951, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 15 della L. 9 gennaio 1951, n. 10.