§ 43.1.12 - L. 25 agosto 1940, n. 1382.
Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per espropri determinati da esigenze militari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:43. Espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Capitolo:43.1 espropriazione per pubblica utilità e requisizioni
Data:25/08/1940
Numero:1382


Sommario
Art. 1.      Nei casi di occupazione di urgenza di immobili espropriandi per esigenze militari, l'amministrazione della guerra, in attesa di provvedere all'espletamento della regolare procedura [...]
Art. 2.      I pagamenti degli anticipi di cui al precedente articolo debbono essere effettuati mediante deposito alla cassa depositi e prestiti, con l'avvertenza che le relative polizze potranno essere [...]
Art. 3.      Il credito che, per effetto della concessione di detti anticipi, l'amministrazione della guerra avrà verso i proprietari degli immobili espropriandi, sarà considerato privilegiato con prevalenza [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


§ 43.1.12 - L. 25 agosto 1940, n. 1382. [1]

Pagamento di parte di indennità capitale in caso di occupazione d'urgenza per espropri determinati da esigenze militari.

(G.U. 15 ottobre 1940, n. 242).

 

Art. 1.

     Nei casi di occupazione di urgenza di immobili espropriandi per esigenze militari, l'amministrazione della guerra, in attesa di provvedere all'espletamento della regolare procedura espropriativa, ha facoltà, qualora gli immobili stessi non siano gravati da ipoteca, né su di essi esistano crediti privilegiati, di corrispondere anticipi fino alla metà dell'approssimativa indennità di esproprio, da determinarsi con perizia sommaria degli organi tecnici militari.

 

     Art. 2.

     I pagamenti degli anticipi di cui al precedente articolo debbono essere effettuati mediante deposito alla cassa depositi e prestiti, con l'avvertenza che le relative polizze potranno essere svincolate dagli interessati soltanto qualora trenta giorni dall'avviso del deposito nel Bollettino degli annunci legali della provincia, in cui sono situati gli immobili da espropriare, non sia stata fatta opposizione da parte di terzi.

     La competenza ad ordinare lo svincolo delle polizze è dovuta al pretore o al tribunale competente per ragione di valore ed avente giurisdizione nel comune in cui trovansi gli immobili da espropriare, secondo le norme contenute nella legge 3 aprile 1926-IV, n. 686.

 

     Art. 3.

     Il credito che, per effetto della concessione di detti anticipi, l'amministrazione della guerra avrà verso i proprietari degli immobili espropriandi, sarà considerato privilegiato con prevalenza su qualsiasi altro credito privilegiato sopra gli stessi immobili.

 

     Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.