§ 51.4.160 - L. 3 luglio 2017, n. 105.
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.4 giustizia ordinaria penale
Data:03/07/2017
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 338 del codice penale
Art. 2.  Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale
Art. 3.  Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale
Art. 4.  Modifica all'articolo 393-bis del codice penale
Art. 5.  Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570
Art. 6.  Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali


§ 51.4.160 - L. 3 luglio 2017, n. 105.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

(G.U. 7 luglio 2017, n. 157)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 338 del codice penale

     1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo comma, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono inserite le seguenti: «, ai singoli componenti» e dopo la parola: «collegio» sono inserite le seguenti: «o ai suoi singoli componenti»;

     b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

     «Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso»;

     c) alla rubrica, dopo le parole: «Corpo politico, amministrativo o giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «o ai suoi singoli componenti».

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

     1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale».

 

     Art. 3. Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale

     1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

     «Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio».

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

     1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: «338, 339,» è inserita la seguente: «339-bis,».

 

     Art. 5. Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

     1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

     «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico».

 

     Art. 6. Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali

     1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

     b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

     c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

     2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.