§ 27.5.88 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111.
Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.5 entrate
Data:03/07/2017
Numero:111


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Oggetto
Art. 3.  Destinazione del cinque per mille
Art. 4.  Modalità di accreditamento
Art. 5.  Riparto ed erogazione del contributo
Art. 6.  Accelerazione delle procedure di riparto
Art. 7.  Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione
Art. 8.  Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille
Art. 9.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 27.5.88 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111.

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

(G.U. 18 luglio 2017, n. 166)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, che conferisce al Governo la delega ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore;

     Visto in particolare l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge medesima, alla razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio, nonchè alla semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;

     Visto l'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge n. 106 del 2016, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse destinate ai beneficiari di cui alla lettera c), individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g) della medesima legge;

     Visto l'articolo 2, commi da 4-novies a 4-quaterdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

     Visto l'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante le finalità ed i soggetti ai quali può essere destinato il 5 per mille, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2016, recante disposizioni in materia di trasparenza e di efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille, in attuazione all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2016;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2017;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2017;

     Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) legge: la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

     b) beneficiario: l'ente destinatario del contributo;

     c) amministrazione erogatrice: l'amministrazione competente al pagamento del contributo a favore del beneficiario;

     d) Registro: il Registro unico nazionale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m), della legge delega.

 

     Art. 2. Oggetto

     1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge, detta norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo, e ne disciplina la destinazione in base alle scelte espresse dai contribuenti.

 

     Art. 3. Destinazione del cinque per mille

     1. Per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

     a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

     b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

     c) finanziamento della ricerca sanitaria;

     d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

     e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale [1].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

     3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

 

     Art. 4. Modalità di accreditamento

     1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità e i termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonchè le modalità e i termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

 

     Art. 5. Riparto ed erogazione del contributo

     1. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 sono fissati i criteri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo l'importo minimo erogabile a ciascun ente delle somme risultanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti e sono definite le modalità di riparto delle scelte non espresse dai contribuenti.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, le modalità per il pagamento del contributo e i termini entro i quali i beneficiari comunicano alle amministrazioni erogatrici i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate al fine di consentirne l'erogazione entro il termine di chiusura del secondo esercizio finanziario successivo a quello di impegno.

     3. I beneficiari che non forniscono all'amministrazione erogatrice i dati necessari per il pagamento entro il termine stabilito ai sensi del comma 2 perdono il diritto a percepire il contributo per l'esercizio di riferimento e le somme loro assegnate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente a quota parte dell'importo del cinque per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano in caso di contenzioso con i beneficiari.

 

     Art. 6. Accelerazione delle procedure di riparto

     1. Al fine di accelerare le procedure per l'erogazione del cinque per mille, nella ripartizione delle risorse destinate sulla base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

     2. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

 

     Art. 7. Spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione

     1. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme a tale titolo percepite per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo utilizzato in violazione del divieto di cui al presente comma.

 

     Art. 8. Trasparenza della destinazione delle somme derivanti dal cinque per mille

     1. I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite.

     2. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.

     3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l'amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all'articolo 4.

     4. Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonchè il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall'acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.

     5. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

     Art. 9. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Lettera così modificata dall'art. 52 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, con la decorrenza ivi prevista.