| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Puglia | 
| Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca | 
| Data: | 20/09/2017 | 
| Numero: | 37 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 | 
| Art. 2. Interpretazione autentica della lettera a), del comma 2 dell’articolo 6 della I.r. 4/2017 | 
| Art. 3. Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017 | 
§ V.5.163 - L.R. 20 settembre 2017, n. 37.
Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
(B.U. 21 settembre 2017, n. 110 suppl.)
				Art. 1. Interpretazione autentica del comma 3 dell’articolo 5 della 
				1. Il comma 3 dell’articolo 5 che riguarda “Misure di eradicazione”, della 
Art. 2. Interpretazione autentica della lettera a), del comma 2 dell’articolo 6 della I.r. 4/2017
				1. I siti, indicati alla lettera a), del comma 2 dell’articolo 6, della I.r. 4/2017, nel cui raggio di 200 m il Servizio fitosanitario regionale dispone la rimozione immediata di tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato, sono quelli previsti dall’articolo 10, comma 3, della medesima I.r. 4/2017, ossia tutti i siti per cui è stata rilasciata l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della 
Art. 3. Interpretazione autentica dei commi 3, 5 e 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017
				1. Il comma 3, dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, stabilisce il diritto delle imprese agricole e delle aziende vivaistiche non agricole di accedere nel più breve tempo al fondo di solidarietà nazionale, di cui al 
				e medie imprese attive della produzione primaria di prodotti agricoli, conformemente a quanto stabilito dall’articolo 2, paragrafo 1, punto (5) del 
				2. Il comma 5 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, riguardante la volontà della Regione Puglia di proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella stessa legge, non procedendo alla rimozione degli alberi di cui all’articolo 2 della 
				3. Il comma 6 dell’articolo 8 della I.r. 4/2017, riguardante il sostegno con ogni mezzo della vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti, in particolare, incentivando la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica, è da intendersi applicabile nella zona infetta a esclusione della zona di 20 km, nella quale si applicano le misure di contenimento, di cui all’articolo 7, lettera c), del paragrafo 2, della 
				La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della