§ 13.4.96 - Decisione 17 maggio 2017, n. 864.
Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)


Settore:Normativa europea
Materia:13. scienza, informazione, istruzione e cultura
Capitolo:13.4 cultura
Data:17/05/2017
Numero:864


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Obiettivi
Art. 3.  Contenuto delle misure
Art. 4.  Coordinamento a livello di Stati membri
Art. 5.  Coordinamento a livello di Unione
Art. 6.  Cooperazione internazionale
Art. 7.  Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
Art. 8.  Finanziamenti
Art. 9.  Bilancio
Art. 10.  Monitoraggio e valutazione
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 13.4.96 - Decisione 17 maggio 2017, n. 864.

Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)

(G.U.U.E. 20 maggio 2017, n. L 131)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 167,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato delle regioni (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

 

(1) Gli ideali, i principi e i valori insiti nel patrimonio culturale dell'Europa costituiscono per l'Europa una fonte condivisa di memoria, comprensione, identità, dialogo, coesione e creatività. Il patrimonio culturale occupa un ruolo importante nell'Unione europea e il preambolo del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i firmatari si ispirano «alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa».

(2) L'articolo 3, paragrafo 3, TUE afferma che l'Unione rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

(3) L'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'Unione il compito di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune». L'azione dell'Unione deve essere intesa a incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e a integrare l'azione di questi ultimi, tra l'altro nel settore del miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei e in quello della conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.

(4) Come sottolineato dalla Commissione nella comunicazione del 22 luglio 2014 intitolata «Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa», il patrimonio culturale deve essere considerato come una risorsa condivisa e un bene comune custodito per le generazioni future. È pertanto responsabilità comune di tutti i portatori di interessi prendersi cura del patrimonio culturale.

(5) Il patrimonio culturale riveste grande valore per la società europea dal punto di vista culturale, ambientale, sociale ed economico. La sua gestione sostenibile rappresenta pertanto una scelta strategica per il ventunesimo secolo, come sottolineato dal Consiglio nelle conclusioni del 21 maggio 2014 (3). Il contributo del patrimonio culturale in termini di creazione di valore, di competenze, di occupazione e di qualità della vita è sottovalutato.

(6) Il patrimonio culturale è al centro dell'agenda europea per la cultura (4) e contribuisce al conseguimento degli obiettivi in essa stabiliti, vale a dire la promozione della diversità culturale e del dialogo interculturale, la promozione della cultura quale catalizzatore della creatività e la promozione della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'Unione. Esso rappresenta inoltre una delle quattro priorità per la cooperazione europea in materia di cultura per il periodo 2015-2018, quali definite nell'attuale piano di lavoro per la cultura adottato dal Consiglio e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, il 25 novembre 2014 (5).

(7) Nelle conclusioni del 21 maggio 2014 il Consiglio ha affermato che il patrimonio culturale abbraccia un ampio spettro di risorse ereditate dal passato, in tutte le forme e gli aspetti — materiali, immateriali e digitali (prodotti originariamente in formato digitale e digitalizzati), inclusi i monumenti, i siti, i paesaggi, le competenze, le prassi, le conoscenze e le espressioni della creatività umana, nonché le collezioni conservate e gestite da organismi pubblici e privati quali musei, biblioteche e archivi. Il patrimonio culturale comprende altresì il patrimonio cinematografico.

(8) Il patrimonio culturale è stato forgiato nel corso dei secoli dall'interazione tra le espressioni culturali delle diverse civiltà che hanno popolato l'Europa. Un Anno europeo del patrimonio culturale contribuirà a favorire e sviluppare la consapevolezza dell'importanza di proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali. Tra i modi per raggiungere tale consapevolezza figurano i programmi di educazione e di sensibilizzazione capillare del pubblico, in linea con gli obblighi stabiliti nella Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte.

(9) In conformità dell'articolo 30 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, di cui l'Unione e la maggioranza degli Stati membri sono parte, i partecipanti alla convenzione riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno adottare tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità abbiano, tra l'altro, accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per la cultura nazionale.

(10) L'Access City Award europeo (il premio europeo per le città a misura di disabili) ha dimostrato che è fattibile e costituisce inoltre una buona pratica rendere il patrimonio culturale delle città accessibile, in modo da rispettare la sua natura e i suoi valori, alle persone con disabilità, agli anziani, alle persone a mobilità ridotta o con altri tipi di infermità temporanee.

(11) Il patrimonio culturale svolge un ruolo importante per la coesione della collettività in un momento in cui le società europee sono interessate da una crescente diversità culturale. I siti che hanno ottenuto il marchio del patrimonio europeo rivestono una forte dimensione europea essendo stati selezionati per il ruolo che hanno svolto nella storia europea. Insieme alle capitali europee della cultura, questi siti rafforzano il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Pertanto, è opportuno ricercare le complementarità con l'Anno europeo del patrimonio culturale. La fiducia, il riconoscimento reciproco e la coesione sociale possono essere sviluppati attraverso nuovi approcci partecipativi e interculturali nei confronti delle politiche in materia di patrimonio culturale e grazie a iniziative formative che attribuiscano pari dignità a tutte le forme di patrimonio culturale, come evidenzia altresì la cooperazione internazionale nell'ambito del Consiglio d'Europa.

(12) Il ruolo del patrimonio culturale viene riconosciuto anche nell'agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), che individua nella cittadinanza globale, nella diversità culturale e nel dialogo interculturale i principi generali dello sviluppo sostenibile. L'agenda 2030 riconosce che tutte le culture e le civiltà possono contribuire allo sviluppo sostenibile, per il quale sono attori fondamentali. La cultura è esplicitamente menzionata in diversi obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'agenda 2030, in particolare l'obiettivo 11 (città-patrimonio), nonché l'obiettivo 4 (istruzione) e, per quanto riguarda il turismo, l'obiettivo 8 (crescita sostenibile) e l'obiettivo 12 (modelli di consumo).

(13) L'accresciuto riconoscimento a livello internazionale della necessità di mettere le persone e i valori umani al centro di una nozione di patrimonio culturale ampia e interdisciplinare rafforza la necessità di favorire un maggiore accesso al patrimonio culturale, tra l'altro, alla luce dei suoi effetti positivi sulla qualità della vita. Un accesso più ampio può essere conseguito rivolgendosi a varie tipologie di pubblico e aumentando l'accessibilità a luoghi, edifici, prodotti e servizi, tenendo conto delle esigenze particolari e delle conseguenze del cambiamento demografico.

(14) Le politiche in materia di manutenzione, restauro, conservazione, riutilizzo, accessibilità e promozione del patrimonio culturale e dei relativi servizi sono in primo luogo di responsabilità nazionale, regionale o locale. Il patrimonio culturale ha tuttavia una chiara dimensione europea che è oggetto, oltre alla politica culturale, di altre politiche dell'Unione, come ad esempio l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, l'agenda digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione.

(15) L'anno 2018 riveste un'importanza simbolica e storica per l'Europa e il suo patrimonio culturale, in quanto segna una serie di eventi significativi come il centenario della fine della prima Guerra mondiale e dell'indipendenza di vari Stati membri, nonché il 400o anniversario dell'inizio della Guerra dei trent'anni. L'Anno europeo del patrimonio culturale può pertanto offrire l'opportunità di capire meglio il presente grazie a una comprensione più profonda e condivisa del passato.

(16) Al fine di poter sfruttare a pieno il potenziale del patrimonio culturale per le società e le economie europee, la salvaguardia, il rafforzamento e la gestione del patrimonio culturale richiedono un'efficace governance partecipativa (vale a dire multilivello e fra diversi portatori di interessi) e una cooperazione intersettoriale rafforzata, come affermato dal Consiglio nelle conclusioni del 25 novembre 2014 (6). Una tale governance e cooperazione coinvolge tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile, come le ONG, e le organizzazioni nel settore del volontariato.

(17) Inoltre, nelle conclusioni del 25 novembre 2014 il Consiglio ha invitato la Commissione a prendere in esame la presentazione di una proposta relativa a un Anno europeo del Patrimonio Culturale.

(18) Nella risoluzione dell'8 settembre 2015 il Parlamento europeo ha raccomandato che fosse designato, preferibilmente per il 2018, un Anno europeo del patrimonio culturale.

(19) Nel parere del 16 aprile 2015 (7) il Comitato delle regioni ha accolto con soddisfazione l'invito del Consiglio a considerare la possibilità di organizzare un «Anno europeo del patrimonio culturale», sottolineando il suo contributo al raggiungimento degli obiettivi condivisi nel contesto paneuropeo.

(20) La proclamazione di un Anno europeo del patrimonio culturale è un mezzo efficace per sensibilizzare l'opinione pubblica, diffondere informazioni sulle buone pratiche, promuovere il dibattito politico, la ricerca e l'innovazione e migliorare la raccolta e l'analisi di evidenze qualitative e dati quantitativi, statistiche comprese, sull'impatto sociale ed economico del patrimonio culturale. Creare un contesto atto a favorire la promozione simultanea di tali obiettivi a livello di Unione, nazionale, regionale e locale consente di migliorare le sinergie e l'utilizzo delle risorse. A tal proposito, la Commissione dovrebbe fornire informazioni tempestive e cooperare strettamente con il Parlamento europeo, il Consiglio e gli Stati membri, il Comitato delle regioni e gli organismi e le associazioni operanti nell'ambito del patrimonio culturale a livello di Unione. Al fine di garantire che le attività sviluppate per l'Anno europeo del patrimonio culturale abbiano una dimensione europea, gli Stati membri sono altresì incoraggiati a collaborare tra di loro.

(21) Il patrimonio culturale costituisce inoltre un campo di intervento in diversi programmi nel settore delle relazioni esterne, soprattutto, ma non esclusivamente, in Medio Oriente. La promozione del valore del patrimonio culturale è anche una risposta alla sua deliberata distruzione nelle zone di conflitto, come sottolineato dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione nella comunicazione congiunta dell'8 giugno 2016 intitolata «Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali». Occorre altresì garantire la complementarità tra l'Anno europeo del patrimonio culturale e tutte le iniziative nel settore delle relazioni esterne sviluppate nei quadri appropriati. Le azioni per la protezione e la promozione del patrimonio culturale nell'ambito dei pertinenti strumenti nel settore delle relazioni esterne dovrebbero tra l'altro riflettere l'interesse reciproco connesso con lo scambio di esperienze e di valori coi paesi terzi. L'Anno europeo del patrimonio culturale dovrebbe promuovere la conoscenza, il rispetto e la comprensione reciproci delle rispettive culture.

(22) I paesi candidati e potenziali candidati dovrebbero essere strettamente associati alle azioni intraprese nell'ambito dell'Anno europeo del patrimonio culturale. Si dovrebbe inoltre cercare, ove opportuno, il coinvolgimento dei paesi impegnati nella politica europea di vicinato e di altri paesi partner. Tale coinvolgimento può essere perseguito nell'ambito dei pertinenti quadri di cooperazione e di dialogo, in particolare nel contesto del dialogo tra le società civili dell'Unione e di tali paesi.

(23) La salvaguardia, la conservazione e il rafforzamento del patrimonio culturale dell'Europa rientrano tra gli obiettivi dei programmi dell'Unione esistenti. Un Anno europeo del patrimonio culturale può essere pertanto attuato attraverso questi programmi nell'ambito delle rispettive disposizioni vigenti e fissando le priorità di finanziamento su base annuale o pluriennale. I programmi e le politiche in settori quali la cultura, l'istruzione, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, lo sviluppo regionale, la coesione sociale, gli affari marittimi, l'ambiente, il turismo, la strategia per il mercato unico digitale, la ricerca e l'innovazione e la comunicazione contribuiscono direttamente e indirettamente alla protezione, al rafforzamento, al riutilizzo innovativo e alla promozione del patrimonio culturale dell'Europa e possono sostenere l'Anno europeo del patrimonio culturale conformemente ai rispettivi quadri giuridici. Contributi nazionali aggiuntivi rispetto al cofinanziamento a livello di Unione possono essere previsti a sostegno degli obiettivi dell'Anno europeo del patrimonio culturale, anche attraverso meccanismi flessibili di finanziamento come i partenariati pubblico-privato o il finanziamento collettivo.

(24) Gli interessi finanziari dell'Unione dovrebbero essere tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione di irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie.

(25) La presente decisione stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dell'Anno europeo del patrimonio culturale che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (8).

(26) Poiché gli obiettivi della presente decisione, vale a dire incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le buone pratiche a livello di Unione, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

Art. 1. Oggetto

1. L'anno 2018 è designato «Anno europeo del patrimonio culturale» («Anno europeo»).

2. La finalità dell'Anno europeo è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

 

     Art. 2. Obiettivi

1. Gli obiettivi generali dell'Anno europeo sono incoraggiare e sostenere l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali, in cooperazione con il settore del patrimonio culturale e la società civile in senso lato, inteso a proteggere, salvaguardare, riutilizzare, rafforzare, valorizzare e promuovere il patrimonio culturale dell'Europa. In particolare l'Anno europeo:

a) contribuisce a promuovere il ruolo del patrimonio culturale dell'Europa quale componente essenziale della diversità culturale e del dialogo interculturale. Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri, evidenzia i mezzi migliori per garantire la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale dell'Europa nonché la fruizione dello stesso da parte di un pubblico più vasto e diversificato, anche attraverso misure di ampliamento del pubblico e l'istruzione nel campo del patrimonio culturale, promuovendo in tal modo l'inclusione e l'integrazione sociali;

b) rafforza il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia attraverso il suo potenziale economico diretto e indiretto, anche migliorando la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, comprese le piccole e medie imprese, ispira la creazione e l'innovazione, promuove lo sviluppo e il turismo sostenibili, rafforza la coesione sociale e genera occupazione a lungo termine;

c) contribuisce a promuovere il patrimonio culturale come elemento importante delle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi, basandosi sull'interesse e sulle esigenze dei paesi partner e sulle competenze dell'Europa in materia di patrimonio culturale.

 

2. Gli obiettivi specifici dell'Anno europeo sono i seguenti:

 

a) incoraggiare approcci al patrimonio culturale incentrati sulle persone, inclusivi, lungimiranti, più integrati, sostenibili e intersettoriali;

b) promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale, coinvolgendo tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile;

c) promuovere il dibattito, la ricerca e lo scambio di buone pratiche sulla qualità della conservazione, della salvaguardia, del riutilizzo e del miglioramento innovativi del patrimonio culturale e sugli attuali interventi nell'ambiente storico;

d) promuovere soluzioni che rendano il patrimonio culturale accessibile a tutti, anche per mezzo di strumenti digitali, attraverso l'eliminazione delle barriere sociali, culturali e fisiche, tenendo conto delle persone con particolari esigenze;

e) sottolineare e incrementare il contributo positivo del patrimonio culturale alla società e all'economia attraverso la ricerca e l'innovazione, anche rafforzando la base di conoscenze per tale contributo a livello di Unione;

f) incoraggiare sinergie tra il patrimonio culturale e le politiche in materia di ambiente integrando il patrimonio culturale nelle politiche ambientali, architettoniche e di pianificazione e promuovendo l'efficienza energetica;

g) incoraggiare strategie di sviluppo locale e regionale che sfruttino il potenziale del patrimonio culturale, anche promuovendo il turismo sostenibile;

h) sostenere lo sviluppo di competenze specialistiche e migliorare la gestione e il trasferimento delle conoscenze nel settore del patrimonio culturale, tenendo conto delle implicazioni del passaggio al digitale;

i) promuovere il patrimonio culturale quale fonte di ispirazione per la creazione e l'innovazione contemporanee ed evidenziare il potenziale di arricchimento reciproco e di una maggiore interazione tra il settore del patrimonio culturale e altri settori culturali e creativi;

j) sensibilizzare all'importanza del patrimonio culturale europeo tramite l'istruzione e l'apprendimento permanente, concentrandosi in particolare sui bambini, sui giovani e sugli anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere;

k) evidenziare il potenziale della cooperazione in materia di patrimonio culturale per sviluppare legami più forti all'interno dell'Unione e con i paesi al di fuori dell'Unione e per incoraggiare il dialogo interculturale, la riconciliazione postbellica e la prevenzione dei conflitti;

l) promuovere la ricerca e l'innovazione in relazione al patrimonio culturale; favorire l'adozione e l'utilizzo dei risultati della ricerca da parte di tutti i portatori di interessi, in particolare le autorità pubbliche e il settore privato, e facilitare la diffusione dei risultati della ricerca a un pubblico più vasto;

m) incoraggiare sinergie tra l'Unione e gli Stati membri, anche potenziando le iniziative di prevenzione del traffico illecito di beni culturali; e

n) dare risalto nel corso del 2018 agli eventi significativi che rivestono un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

 

     Art. 3. Contenuto delle misure

1. Le misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono le seguenti attività a livello di Unione, a livello nazionale, regionale o locale in relazione agli obiettivi dell'Anno europeo:

 

a) iniziative ed eventi intesi a promuovere il dibattito, a sensibilizzare all'importanza e al valore del patrimonio culturale e a facilitare il coinvolgimento di cittadini e portatori di interessi;

b) informazioni, esposizioni e campagne di istruzione e sensibilizzazione per trasmettere valori quali la diversità e il dialogo interculturale attraverso prove del ricco patrimonio culturale dell'Europa e stimolare il contributo del pubblico alla protezione e alla gestione del patrimonio culturale e, più in generale, al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo;

c) condivisione di esperienze e di buone pratiche da parte di amministrazioni nazionali, regionali e locali e di altre organizzazioni e la diffusione di informazioni sul patrimonio culturale, anche attraverso Europeana;

d) lo svolgimento di studi e di attività di ricerca e innovazione e la diffusione dei loro risultati su scala nazionale o europea; e

e) la promozione di reti e progetti collegati all'Anno europeo, anche attraverso i media e le reti sociali.

 

2. La Commissione e gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono individuare attività diverse rispetto a quelle di cui al paragrafo 1, a condizione che queste contribuiscano al conseguimento degli obiettivi dell'Anno europeo stabiliti all'articolo 2.

3. Le istituzioni e gli organismi dell'Unione così come gli Stati membri, rispettivamente a livello di Unione e nazionale, possono far riferimento all'Anno europeo e utilizzare il relativo logo nella promozione delle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 4. Coordinamento a livello di Stati membri

L'organizzazione della partecipazione all'Anno europeo a livello nazionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine, questi ultimi nominano coordinatori nazionali. I coordinatori nazionali garantiscono il coordinamento delle attività pertinenti a livello nazionale.

 

     Art. 5. Coordinamento a livello di Unione

1. La Commissione convoca periodicamente riunioni dei coordinatori nazionali per coordinare lo svolgimento dell'Anno europeo. Tali riunioni servono altresì come opportunità per scambiare informazioni sull'attuazione dell'Anno europeo a livello nazionale e di Unione; i rappresentanti del Parlamento europeo possono partecipare a tali riunioni in veste di osservatori.

2. Il coordinamento dell'Anno europeo a livello di Unione deve avere un approccio trasversale onde creare sinergie tra i vari programmi e iniziative dell'Unione che finanziano progetti in materia di patrimonio culturale.

3. La Commissione convoca riunioni periodiche dei portatori di interessi e dei rappresentanti delle organizzazioni o degli organismi operanti nel settore del patrimonio culturale, fra cui le reti culturali transnazionali esistenti e le ONG pertinenti nonché le organizzazioni giovanili, per assisterla in sede di attuazione dell'Anno europeo a livello di Unione.

 

     Art. 6. Cooperazione internazionale

Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione coopera con le pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare con il Consiglio d'Europa e l'Unesco, garantendo nel contempo la visibilità della partecipazione dell'Unione.

 

     Art. 7. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nel realizzare le azioni finanziate ai sensi della presente decisione, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli e verifiche efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante controlli e verifiche sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione ai sensi della presente decisione.

3. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e ispezioni sul posto secondo le disposizioni e le procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a convenzioni di sovvenzione o decisioni di sovvenzione o a contratti finanziati ai sensi della presente decisione.

4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione risultanti dall'applicazione della presente decisione contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Commissione, la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali verifiche e indagini secondo le loro rispettive competenze.

 

     Art. 8. Finanziamenti

Il cofinanziamento a livello di Unione delle attività di attuazione dell'Anno europeo è conforme alle norme applicabili ai programmi esistenti, come ad esempio il Programma Europa creativa e nell'ambito delle possibilità previste per la fissazione di priorità su base annuale o pluriennale. L'Anno europeo può essere, ove opportuno, sostenuto da altri programmi e da altre politiche, nell'ambito delle rispettive disposizioni giuridiche e finanziarie esistenti.

 

     Art. 9. Bilancio

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 è fissata a 8 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

 

     Art. 10. Monitoraggio e valutazione

Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione generale delle iniziative previste dalla presente decisione. La relazione include idee relative a ulteriori sforzi comuni nel settore del patrimonio culturale.

 

     Art. 11. Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(1) GU C 88 del 21.3.2017, pag. 7.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 27 aprile 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 maggio 2017.

(3) Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile (GU C 183 del 14.6.2014, pag. 36).

(4) Risoluzione del Consiglio, del 16 novembre 2007, su un'agenda europea per la cultura (GU C 287 del 29.11.2007, pag. 1).

(5) Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sul piano di lavoro per la cultura (2015-2018) (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 4).

(6) Conclusioni del Consiglio sulla governance partecipativa del patrimonio culturale (GU C 463 del 23.12.2014, pag. 1).

(7) Parere del Comitato delle regioni — Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (GU C 195 del 12.6.2015, pag. 22).

(8) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

(9) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(10) Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

A norma dell'articolo 9 della decisione, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale (2018) è fissata a 8 milioni di EUR. Per finanziare la preparazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 1 milione di EUR sarà stanziato nell'ambito delle risorse esistenti nel bilancio 2017. Per il bilancio 2018, saranno accantonati per l'Anno europeo del patrimonio culturale 7 milioni di EUR che saranno resi visibili in una linea di bilancio. Di tale importo 3 milioni di EUR proverranno dalle risorse attualmente previste per il programma Europa creativa e 4 milioni di EUR saranno riassegnati a partire da altre risorse esistenti, senza utilizzare i margini esistenti e fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione prende atto dell'accordo dei co-legislatori che prevede di introdurre una dotazione finanziaria di 8 milioni di EUR nell'articolo 9 della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018). La Commissione ricorda che è prerogativa dell'autorità di bilancio autorizzare l'importo degli stanziamenti nel bilancio annuale, in conformità dell'articolo 314 TFUE.