§ 3.9.14 - L.R. 11 settembre 2017, n. 21.
Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:11/09/2017
Numero:21


Sommario
Art. 6.  Modifica all’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”
Art. 7.  Modifica all’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”
Art. 8.  Abrogazione dell’art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”
Art. 9.  Modifica all’art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”
Art. 10.  Applicazione delle norme
Art. 11.  Modifiche all’appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 legge [...]
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 3.9.14 - L.R. 11 settembre 2017, n. 21.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - Legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del d.m. 10 settembre 2010”

(B.U. 11 settembre 2017, n. 36)

 

    Art. 1. Abrogazione del comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”

1. Il comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è abrogato [1].

 

    Art. 2. Modifica all’art. 2, comma 1 della legge regionale n. 54/2015 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”

1. L’art. 2 (Criteri e modalità di inserimento) comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è così sostituito:

“1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), sono contenuti nelle Linee guida di cui all’allegato A), C) e D), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della presente legge.” [2].

 

    Art. 3. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 26 aprile 2012 n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. La lettera c) del comma 1 dell’art. 3 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è così sostituita:

“c) dalla comunicazione relativa alle attività di edilizia libera di cui al par. 1.2.2.2 dell’appendice A) della L.R. n. 1/2010.”.

 

    Art. 4. Modifica all’art. 4 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. L’art. 4 (Estensione della procedura abilitativa semplificata) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“Articolo 4 Estensione della procedura abilitativa semplificata

1. Ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D. Lgs. n. 28/2011 la soglia di applicazione della procedura abilitativa semplificata è estesa agli impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e biomasse con potenza nominale indicata nella tabella A) dell’art. 12, comma 5 del D. Lgs. n.387/2003 fino a 200 Kw.”.

 

    Art. 5. Modifica all’art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” [3]

1. L’art. 5 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“Articolo 5 Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti solari fotovoltaici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra che rispettino le specifiche tecniche contenute nell’allegato 2 del D. Lgs. n. 28/2011, le prescrizioni del parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente, nonché le seguenti condizioni:

a) siano posti ad una distanza non inferiore a 500 metri in linea d’aria che va misurata tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;

b) il rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non sia inferiore ad 1/10;

c) la distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell’impianto) sia:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

d) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi, utilizzando specie autoctone;

e) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

f) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

g) la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo;

h) che non siano ubicati in aree e siti di cui al parag. 2.2.2 dell’appendice A del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell’allegato D) della presente legge.

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l’applicazione dell’Autorizzazione Unica”.

3. La costruzione e l’esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell’impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell’autorizzazione unica.

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw.

 

Art. 6. Modifica all’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” [4]

1. L’art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“Articolo 6

Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 si applicano agli impianti eolici di potenza nominale fino a 200 kW, che rispettino le prescrizioni contenute nel paragrafo 1.2.2.1 dell’Appendice A) del PIEAR vigente e le seguenti condizioni:

a) che siano posti ad una distanza tra loro non inferiore a 6 volte il diametro del rotore dell'aerogeneratore di maggiore potenza e comunque posti ad una distanza non inferiore a 500 mt che deve essere misurata tra punti più vicini della proiezione sul terreno delle eliche tracciata in funzione della loro massima apertura in senso orizzontale;

b) che siano rispettati i requisiti minimi di cui al paragrafo 1.2.2.1;

c) che la dimensione massima dei generatori per impianti ≥60 kW<═200KW deve essere: diametro del rotore <=50 m e altezza torre <=60 m;

d) che la distanza minima dei generatori deve essere pari ad almeno tre volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

e) che il lotto minimo per impianti con potenza complessiva ≥ 60kw e fino a 200Kw deve essere ═ 10000 mq;

f) che le disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

g) che la distanza minima del generatore dalle strade deve essere:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali;

h) che la distanza minima del generatore deve essere 300 m dai fabbricati;

i) che la distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti;

l) che non siano ubicati in aree e siti di cui al paragrafo 1.2.2.1 dell’appendice A) del PIEAR vigente nonché nelle aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed archeologico dell’Allegato D) della legge regionale n. 54/2015.

2. Il mancato rispetto di una sola delle prescrizioni previste dal presente articolo comporta l’applicazione dell’Autorizzazione Unica.

3. La costruzione e l’esercizio di nuovi impianti della stessa natura, anche ubicati nello stesso territorio comunale, proposti da un soggetto già titolare di altra o altre autorizzazioni ottenute tramite P.A.S. o che siano riconducibili allo stesso centro decisionale, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione, anche di fatto, sulla base di univoci elementi, la cui potenza nominale sommata tra loro e con quella dell’impianto/i già autorizzato/i superi la soglia di potenza di 200 kW, saranno assoggettati al rilascio dell’autorizzazione unica.

4. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200 Kw”.

 

     Art. 7. Modifica all’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” [5]

1. Dopo l’art. 6 (Limiti all'utilizzo della PAS per gli impianti eolici) della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è inserito il seguente articolo:

“Art. 6 bis. Disciplina per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alla tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D. Lgs n. 387/2003

1. Fatte salve le competenze in materia di legislazione esclusiva di cui agli articoli 9 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, al fine di conciliare e garantire le politiche di tutela dell’ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili, per l’installazione degli impianti con potenza nominale inferiori alle soglie indicate nella tabella A) dell’art. 12 comma 5 del D.lgs 387/2003, fermo restando quanto richiesto dall’art. 6 del D Lgs n. 28/2011, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

1) Impianti eolici:

a) La dimensione massima dei generatori per impianti <60 kW deve essere: diametro del rotore <=40 m e altezza torre <=50 m;

b) La distanza minima dei generatori deve essere pari a almeno sei volte il diametro del generatore già presente nel territorio o comunque già autorizzato;

c) Il lotto minimo per impianti con potenza complessiva <60kw deve essere =10000mq;

d) La disposizione dei generatori deve avvenire in linea, anche su più file, rispetto ad altri generatori già presenti o comunque già autorizzati;

e) La distanza minima del generatore dalle strade deve essere:

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

f) La distanza minima del generatore dai fabbricati deve essere 300 m dai fabbricati;

g) La distanza minima del generatore dai confini di proprietà deve essere superiore al raggio del generatore ovvero dal punto più estremo di sorvolo degli elementi rotanti.

2) Impianti fotovoltaici:

a) Rapporto superficie radiante dei pannelli/superficie disponibile non inferiore ad 1/10;

b) Distanza minima dalle strade (calcolata dalla recinzione perimetrale dell’impianto):

1) 200 metri dalle autostrade e strade statali;

2) 100 metri dalle strade provinciali;

3) 70 metri dalle strade comunali.

c) la superficie interessata dall’intervento deve essere delimitata da schermature verdi utilizzando specie autoctone;

d) tutti i manufatti fuori terra connessi all'impianto (cabine di trasformazione, etc.) devono essere dotati di autonoma schermatura verde;

e) le recinzioni perimetrali devono essere realizzate con strutture leggere in rete metallica posta a 25 cm da terra al fine di favorire la veicolazione della piccola fauna;

f) con la nuova viabilità di accesso prevista deve essere realizzata esclusivamente con materiali drenanti naturali. Con gli stessi materiali devono essere realizzati gli eventuali spazi di manovra e circolazione interna strettamente necessaria ai mezzi funzionali all'esercizio dell'impianto medesimo.

3) Impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici

a) devono avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i loro componenti non devono modificare la sagoma degli edifici stessi. La superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato.

2. Più impianti di cui al comma 1 autorizzati con la procedura abilitativa semplificata non possono essere ceduti a terzi costituenti un unico centro decisionale qualora la somma delle potenze degli impianti superi la soglia di 200kW.

3. Qualora più impianti di cui al comma 1 sono riconducibili ad un unico centro decisionale devono essere considerati un unico impianto per cui devono rispettare le condizioni di cui agli artt. 5 e 6.”.

 

     Art. 8. Abrogazione dell’art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. L’art. 7 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 9. Modifica all’art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”

1. Il comma 2 dell’art. 11 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è così sostituito:

“2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica a condizione che il proponente rispetti i limiti previsti negli articoli 5 e 6.”.

 

     Art. 10. Applicazione delle norme

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 11. Modifiche all’appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 legge regionale n. 9/2007”

1. L’appendice A della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è modificata nel modo che segue:

a) al primo periodo del punto 1.2.2.1, dopo la parola “Per” la parola “tali” è eliminata e dopo la parola “impianti” sono aggiunte le parole “eolici di potenza nominale fino a 200 KW.”;

b) al punto 2.2.2 nella titolazione, dopo la parola “Procedure” si inserisce la parola “semplificate”;

Al secondo periodo le parole “di tali tipi di impianti” sono sostituite dalle parole “degli impianti fino a 200 KW,”;

c) al primo periodo del punto 3.4.1, dopo la parola “generazione” sono aggiunte le parole “e/o cogenerazione”; la cifra ”999” è sostituita dalla cifra “200” e la cifra “3000” è sostituita dalla cifra “600.”;

d) al primo periodo del punto 3.4.2, dopo la parola “generazione” sono aggiunte le parole “e/o cogenerazione”, la cifra ”999” è sostituita dalla cifra “200” e la cifra “3000” è sostituita dalla cifra “600.”;

e) al primo periodo del punto 4.4.1, la cifra “250” è sostituita dalla cifra “200.”;

f) il primo periodo del punto 4.4.2 è sostituito dal seguente: “Ai fini del presente Piano, vengono definite “Centrali idroelettriche di grossa taglia” le centrali di potenza installata superiore a 200 KW.”.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATO D) ART. 2 [6]

ALLEGATO D) art. 2, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”.

Aree idonee e non idonee. Per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da F.E.R. da 0 a 1MW.

• Siti patrimonio UNESCO (IT 670 “I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera”) – buffer 8000 m

• Beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (artt. 10, 12 e 46 del D. Lgs. n. 42/2004) – buffer 2000 m

• Beni di interesse archeologico (artt. 10, 12, 45 D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 1000 m

• Tratturi vincolati (D.M. 22 dicembre 1983) – Area Catastale

• Zone di interesse archeologico (art. 142, lett. m del D. Lgs. n. 42/2004)

• Beni paesaggistici ope legis (artt. 136, 157 D.Lgs. n. 42/2004)

• Territori costieri (art.142, c.1, let. a D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 5000 m

• Laghi ed invasi artificiali (art.142 c.1, let. b D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 2000 m

• Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (art.142 c.1, let. c D.Lgs. n. 42/2004) – buffer 500m

• Rilievi oltre i 1.200 m s.l.m. (art.142 c.1, let. d D.Lgs. n. 42/2004)

• Boschi (art.142 c.1, let.g D.Lgs. n. 42/2004)

• Usi civici (art.142 c.1, let.h D.Lgs. n. 42/2004)

• Aree sottoposte a modalità di tutela A1 e A2 nei PTPAV

• Aree di crinale individuate nei PTPAV

• Aree soggette a Verifica di Ammissibilità nei PTPAV

• Ambiti Urbani (perimetro da Regolamenti Urbanistici, art. 16 della L.R. n. 23/1999) - buffer

• Centri Storici (perimetro Zone A, art. 2 del D.M. n. 1444/1968) - buffer 3000 m


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ha sostituito i commi 1, 2 e 4 dell’art. 5 della L.R. 8/2012.

[4] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ha sostituito il comma 4 dell’art. 6 della L.R. 8/2012.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ha inserito l’art. 6-bis, commi 1 e 2, nella L.R. 8/2012.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità del presente allegato.