§ 2.4.85 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 2.
Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:27/01/2017
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche.
Art. 3.  Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25“Norme in materia di variazioni provinciali [...]


§ 2.4.85 - L.R. 27 gennaio 2017, n. 2.

Modifiche della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 "Norme in materia di variazioni provinciali e comunali" e successive modifiche.

(B.U. 3 febbraio 2017, n. 14)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 4, recante norme sull’iniziativa legislativa, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.

1. All’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“6 bis. Le iniziative legislative e le richieste afferenti variazioni di circoscrizioni comunali di cui al comma 1 e al comma 3 dell’articolo 3 , devono essere presentate alla regione entro e non oltre il termine del 30 giugno dell’anno precedente a quello di rinnovo per scadenza del mandato amministrativo dei comuni interessati.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 5, recante giudizio di meritevolezza, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali” e successive modifiche.

1. Al comma 3 bis dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, le parole: “di 90 giorni” sono sostituite con le parole: “di 30 giorni”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 6, recante procedure per l’individuazione delle popolazioni interessate al referendum, della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”.

1. All’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25 “Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, dopo il comma 5 bis è inserito il seguente comma:

“5 ter. I referendum consultivi per la variazione delle circoscrizioni comunali, ai sensi delle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3, o della variazione della denominazione di comuni, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3, nel caso in cui uno o più comuni interessati sia prossimo alla fine del mandato amministrativo, devono svolgersi entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello di scadenza naturale dell’amministrazione.”.