| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Veneto | 
| Materia: | 2. amministrazione regionale | 
| Capitolo: | 2.2 enti regionali o a partecipazione regionale | 
| Data: | 29/04/1985 | 
| Numero: | 35 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 2.2.71 - L.R. 29 aprile 1985, n. 35.
Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla Società Autovie Venete SpA con sede in Trieste.
(B.U. n. 18/1985)
La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, per complessive lire 5.000 milioni, da realizzarsi in due soluzioni, per lire 2.500 milioni nell’anno 1985 e lire 2.500 milioni nell’anno 1986, in sede di nuove emissioni per l’aumento del capitale sociale della predetta società.
1 bis. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire ulteriori azioni della SpA Autovie Venete, con sede legale a Trieste, fino ad un importo massimo di euro 3.400.000,00 [1].
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in lire 2.500 milioni per l’esercizio finanziario 1985 e in lire 2.500 milioni per l’esercizio finanziario 1986 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 80230 “ Fondo globale spese d' investimento ” - partita n. 10 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1985 e pluriennale 1985- 1987.
Allo stato di previsione della spesa per l’esercizio 1985 e pluriennale 1985-1987 sono apportate le seguenti variazioni:
Variazioni in diminuzione
Cap. 80230-“ Fondo globale spese di investimento ”-Partita n. 10.
| Bilancio annuale | Bilancio pluriennale | 
| Competenza L. 2.500 milioni | 1985 L. 2.500 milioni | 
| Cassa L. 2.500 milioni | 1986 L. 2.500 milioni | 
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 | 1987 ----- | 
Variazione in aumento
Cap. 45252 “ Partecipazione azionaria della Regione Veneto alla S.p.A. Autovie Venete ”(capitolo di nuova istituzione).
| Bilancio annuale | Bilancio pluriennale | 
| Competenza L. 2.500 milioni | 1985 L. 2.500 milioni | 
| Cassa L. 2.500 milioni | 1986 L. 2.500 milioni | 
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 | 1987 ----- | 
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							Titolo 06 Categoria 03 Sezione 03  | 
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				[1] Comma inserito dall'art. 16 della