§ 6.3.124 - L.R. 22 dicembre 2016, n. 33.
Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:22/12/2016
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)
Art. 2.  (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)
Art. 3.  (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2015)
Art. 4.  (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015)
Art. 5.  (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)
Art. 6.  (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2015)
Art. 7.  (Modifica dell’articolo 22 della l.r. 11/2003)
Art. 8.  (Modifiche dell’articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)
Art. 9.  (Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)
Art. 10.  (Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)
Art. 11.  (Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l’assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)
Art. 12.  (Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province)
Art. 13.  (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 13/2016)
Art. 14.  (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)
Art. 15.  (Abrogazione)
Art. 16.  (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2016/2018)
Art. 17.  (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 31/2015)
Art. 18.  (Allegati)
Art. 19.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.124 - L.R. 22 dicembre 2016, n. 33.

Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018

(B.U. 22 dicembre 2016, n. 138 Suppl. n. 7)

 

Capo I

Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018

 

Art. 1. (Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)

1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l’importo presunto di euro 1.954.667.136,93, sono stati rideterminati in euro 2.494.982.201,33 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015.

 

     Art. 2. (Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2015 risultanti dal Rendiconto generale)

1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2015, già iscritti nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2016 per l’importo presunto di euro 2.029.852.149,84, sono stati rideterminati in euro 2.086.849.805,12 in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale della Regione per l’esercizio 2015.

 

     Art. 3. (Giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2015)

1. L’ammontare della giacenza di cassa alla chiusura dell’esercizio 2015, già iscritta nello stato di previsione delle entrate del Bilancio 2016 per l’importo presunto di euro 355.558.810,37, si determina, per effetto delle risultanze del Rendiconto dell’anno 2015, nell’importo di euro 345.964.091,72 presso il tesoriere della Regione.

 

     Art. 4. (Saldo finanziario alla chiusura dell’esercizio 2015)

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge di approvazione del rendiconto generale della gestione 2015 (legge regionale 15 dicembre 2016, n. 32 “Rendiconto generale della Regione per l’anno 2015”), è quantificato in euro 675.131.091,65. L’ammontare relativo alle quote vincolate e accantonate applicate alla competenza 2016 è pari a euro 1.058.963.274,47. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli il disavanzo di amministrazione dell’esercizio 2015 è determinato in euro 383.832.182,82 interamente imputato a debito autorizzato ma non contratto.

 

     Art. 5. (Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito della legge di approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2015, l.r. 32/2016, il disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto è quantificato in euro 383.832.182,82.

 

     Art. 6. (Adeguamento delle autorizzazioni alla contrazione di mutui alle risultanze del conto consuntivo dell’anno 2015)

1. Gli importi dei mutui da riautorizzare di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018), per il finanziamento degli investimenti realizzati, sono rideterminati in complessivi euro 383.832.182,82, secondo le risultanze del conto consuntivo, come di seguito specificato:

a) relativamente all’anno 2005 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 41.279.930,52 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 41.272.030,44;

b) relativamente all’anno 2006 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 54.170.924,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 54.170.924,91;

c) relativamente all’anno 2007 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.056.400,29 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera c), della l.r. 31/2015, si conferma;

d) relativamente all’anno 2008 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 61.370.186,69 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della l.r. 31/2015, si conferma;

e) relativamente all’anno 2009 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 51.793.040,91 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera e), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 51.793.040,83;

f) relativamente all’anno 2010 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 47.837.118,44 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 47.720.363,94;

g) relativamente all’anno 2011 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 12.617.279,48 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera g), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 12.614.592,37;

h) relativamente all’anno 2012 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 14.132.255,06 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera h), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 14.112.158,91;

i) relativamente all’anno 2013 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 5.813.713,35 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera i), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 5.806.611,36;

j) relativamente all’anno 2014 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 13.892.229,07 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera j), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 13.795.536,07;

k) relativamente all’anno 2015 l’importo del mutuo da contrarsi, già stabilito nell’importo di euro 35.000.000,00 per effetto dell’articolo 8, comma 1, lettera k), della l.r. 31/2015, si stabilisce nel nuovo importo di euro 30.120.337,01.

 

Capo II

Disposizione in materia di entrate e di spese. Modificazioni di disposizioni legislative

 

     Art. 7. (Modifica dell’articolo 22 della l.r. 11/2003)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 22 della legge regionale 3 giugno 2003, n. 11 (Norme per l’incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne) è aggiunto il seguente:

“3 bis. I proventi derivanti dalla tassa sono ripartiti annualmente fra la Regione e le associazioni di cui all’articolo 5, proporzionalmente al numero di iscritti muniti di licenza da pesca nelle acque interne, rispettivamente nella misura del 70 per cento e del 30 per cento. La Regione utilizza il 2 per cento della somma assegnata per il finanziamento di specifici progetti legati all’attuazione della presente legge presentati dalle associazioni di cui al comma 2 dell’articolo 4. I criteri e le modalità di concessione dei proventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”.

 

     Art. 8. (Modifiche dell’articolo 14, commi 4 e 5, della l.r. 5/2012)

1. Al comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), le parole: “di mutui a tasso agevolato.” sono sostituite dalle parole: “dei contributi di cui al comma 2. Le convenzioni determinano in particolare le modalità di utilizzo delle risorse appositamente trasferite dalla Regione in base a quanto stabilito nel programma di cui all’articolo 7.".

2. Al comma 5 dell’articolo 14 della l.r. 5/2012 le parole: “, ovvero in conto interessi mediante contributi pluriennali nella misura massima stabilita dal programma di cui all’articolo 7" sono sostituite dalle parole: “o in conto interessi nella misura stabilita dal programma di cui all’articolo 7 anche con il trasferimento in un’unica soluzione delle relative risorse nei casi disciplinati dal comma 4".

 

     Art. 9. (Criteri per la ripartizione delle risorse a favore delle aree protette)

1. Le risorse finanziarie di parte corrente trasferite dalla Regione per la gestione dei parchi e delle riserve naturali sono ripartite con i seguenti criteri:

a) quota fissa, relativa alle spese per gli organi e per il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato o assunto con convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del CCNL sottoscritto il 22 gennaio 2004 o assunto tramite forme di collaborazione con gli enti locali finalizzate a garantire il normale funzionamento in situazioni di criticità;

b) quota variabile, relativa alle spese funzionali e alle altre spese secondo valori di riferimento percentuali standardizzati ovvero secondo i criteri di ripartizione contenuti nell’ultimo Programma triennale per le aree protette (PTRAP).

2. Nel periodo di vigenza dell’attuale Programma quinquennale per le aree protette (PQuAP) 2016/2020 non possono essere computate spese per il personale superiori a quelle dell’anno 2014 ad eccezione delle aree protette riconosciute in situazione di criticità dal PQuAP 2016/2020.

 

     Art. 10. (Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze)

1. E’ istituito il Fondo regionale straordinario per le non autosufficienze, dotato di una disponibilità di euro 3.750.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017.

2. Il Fondo di cui al comma 1 integra le risorse del Fondo di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016) ed è ripartito tra gli ambiti territoriali sociali di cui all’articolo 7 della legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), in base ai criteri e alle modalità determinati dalla Giunta regionale.

3. La copertura degli oneri autorizzati dal comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 02, del Bilancio di previsione 2016/2018 per l’importo di euro 1.536.000,00 per l’annualità 2016 e di analogo importo per l’annualità 2017 e della Missione 12, Programma 03, del Bilancio di previsione 2016/2018 per l’importo di euro 2.214.000,00 per l’annualità 2016 e di analogo importo per l’annualità 2017.

 

     Art. 11. (Contributo regionale straordinario al Comune di Pesaro per l’assistenza dei bambini stranieri con patologie ematologiche)

1. Per l’anno 2017 è autorizzata la spesa massima di euro 80.000,00 a favore del Comune di Pesaro per l’attività di assistenza ai bambini stranieri con patologie ematologiche e alle loro famiglie prestata nell’ambito del Progetto unitario Ematologia gestito, oltre che dallo stesso Comune, da Regione, Azienda ospedaliera Marche Nord e varie associazioni di volontariato.

2. La copertura degli oneri autorizzati al comma 1 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 12, Programma 04, del Bilancio di previsione 2016/2018.

 

     Art. 12. (Norme transitorie per la definizione di rapporti giuridici pendenti con le Province)

1. La Regione subentra fino al 31 dicembre 2016 nella gestione dei contratti con i gestori dei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica per il Polo interprovinciale bibliotecario Piceno delle Province di Ascoli Piceno e di Fermo e rimborsa, nei limiti di euro 20.166,84, le spese sostenute, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 4 (Norme in materia di beni e attività culturali).

2. La copertura degli oneri previsti dal comma 1 iscritti a carico della Missione 5, Programma 2, è garantita dalle risorse iscritte nello stato di previsione dell’entrata a carico del Titolo 2, Tipologia 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

 

     Art. 13. (Modifiche dell’articolo 9 della l.r. 13/2016)

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 13 (Variazione generale al Bilancio di previsione 2016/2018, ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (1° provvedimento)) è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), la Regione acquisisce con effetto immediato le risorse finanziarie connesse alle funzioni trasferite risultanti dai dati comunicati dalle Province e ammontanti a euro 35.514.100,57 di cui euro 29.151.661,25 iscritte nel Bilancio di previsione per l’anno 2016 ed euro 6.362.439,32 per l’anno 2017. L’importo relativo all’annualità 2016 è a carico del Titolo 2, Tipologia 01 Categoria 01 per un importo pari a euro 14.566.792,46, e del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 14.584.868,79. L’importo relativo all’annualità 2017 è a carico del Titolo 4, Tipologia 03, Categoria 10 per un importo pari a euro 6.362.439,32. Le strutture organizzative regionali competenti provvedono alla verifica delle rendicontazioni e della complessiva consistenza delle risorse finanziarie suddette.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 13/2016 è sostituito dal seguente:

“2. La garanzia della continuità delle funzioni trasferite e l’utilizzo dei corrispondenti stanziamenti di spesa relativi agli oneri connessi, ai fini del mantenimento degli equilibri di Bilancio regionale, è subordinata all’effettiva acquisizione delle risorse di cui al comma 1. Gli stanziamenti sono iscritti, per l’esercizio 2016, a carico di:

- Missione 01, Programma 03, per un importo pari a euro 132.836,00;

- Missione 01, Programma 08, per un importo pari a euro 546.109,46;

- Missione 01, Programma 09, per un importo pari a euro 4.000.000,00;

- Missione 05, Programma 02, per un importo pari a euro 625.084,00;

- Missione 07, Programma 01, per un importo pari a euro 376.000,00;

- Missione 08, Programma 02, per un importo pari a euro 187.225,85;

- Missione 09, Programma 01, per un importo pari a euro 8.300.000,00;

- Missione 10, Programma 05, per un importo pari a euro 8.400.000,00;

- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.584.405,94.

Gli stanziamenti sono iscritti, per l’esercizio 2017, a carico di:

- Missione 20, Programma 03, per un importo pari a euro 6.362.439,32.

La Regione provvede comunque a recuperare le risorse necessarie al finanziamento degli oneri delle funzioni trasferite dagli stanziamenti spettanti a qualsiasi titolo alle Province risultanti dal Bilancio regionale.”.

 

     Art. 14. (Disposizioni per la riduzione del debito pregresso)

1. Al fine di procedere alla riduzione delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui di cui all’articolo 5 di questa legge, si provvede nell’anno 2016 alla costituzione del “Fondo per la riduzione del debito pregresso” nella Missione 20 Programma 03 per complessivi euro 7.500.000,00.

2. La copertura dell’accantonamento di cui al comma 1 è garantita dalle risorse già iscritte a carico della medesima Missione 20 e Programma 03.

3. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 non è utilizzabile né per l’imputazione di atti di spesa né per variazioni di Bilancio in quanto destinato alla compensazione della riduzione del debito autorizzato e non contratto iscritto a carico del Titolo VI Tipologia 003 Categoria 001 dello stato di previsione dell’entrata da registrarsi al termine dell’esercizio 2016.

4. L’esito della riduzione di cui al comma 2 sarà certificato con il Rendiconto generale per l’anno 2016.

 

     Art. 15. (Abrogazione)

1. Il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è abrogato.

 

Capo III

Variazione al bilancio di previsione per il triennaio 2016/2018. Disposizioni finanziarie

 

     Art. 16. (Variazioni allo stato di previsione dell’entrata e della spesa 2016/2018)

1. Allo stato di previsione dell’entrata del Bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell’allegato 3 “Riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016/2018”.

2. Allo stato di previsione della spesa del Bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le variazioni in aumento e in diminuzione riportate nell’allegato 4 “Prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016/2018”.

 

     Art. 17. (Modifica alle tabelle allegate alla l.r. 30/2015 e alla l.r. 31/2015)

1. Gli allegati alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del Bilancio 2016-2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016) sono modificati come segue:

a) la tabella 1 “Rifinanziamenti” delle leggi regionali è modificata secondo le risultanze della tabella 1 allegata a questa legge;

b) la tabella 3 “Cofinanziamenti regionali a programmi statali” è modificata secondo le risultanze della tabella 3 allegata a questa legge;

c) la tabella 4 “Cofinanziamenti regionali a programmi comunitari” è modificata secondo le risultanze della tabella 4 allegata a questa legge;

d) la tabella 5 “Autorizzazioni di spesa” è modificata secondo le risultanze della tabella 5 allegata a questa legge.

2. La tabella 3 “Finanziamento per gli anni 2016-2018 delle leggi regionali continuative e ricorrenti”, allegata alla l.r. 31/2015, è modificata secondo le risultanze della tabella 6, allegata a questa legge.

 

     Art. 18. (Allegati)

1. A questa legge sono allegati:

a) l’elenco delle variazioni dei residui attivi per titoli e tipologie e dei residui passivi per missioni e programmi (allegato 1);

b) il prospetto delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli e tipologie per il triennio 2016/2018 (allegato 2);

c) il riepilogo generale delle variazioni alle entrate di Bilancio per titoli per il triennio 2016/2018 (allegato 3);

d) il prospetto delle variazioni alle spese di Bilancio per missioni e programmi per il triennio 2016/2018 (allegato 4);

e) il riepilogo generale delle variazioni di Bilancio per missioni per il triennio 2016/2018 (allegato 5);

f) il quadro generale riassuntivo (allegato 6);

g) l’aggiornamento del prospetto dimostrativo degli equilibri di Bilancio (allegato 7);

h) l’aggiornamento del prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato 8);

i) l’aggiornamento del prospetto concernente i limiti di indebitamento (allegato 9);

j) le spese del personale disaggregate per missioni e programmi (allegato 10);

k) l’aggiornamento della tabella dimostrativa del disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (allegato 11);

l) la nota integrativa, predisposta ai sensi dell’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 (allegato 12);

m) lo stato di previsione delle entrate 2016/2018 per titoli e tipologie e stato di previsione delle spese 2016/2018 per missioni e programmi, assestati (allegato 13).

 

     Art. 19. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati.

(Omissis)