§ 6.3.122 - L.R. 18 aprile 2016, n. 8.
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.3 norme finanziarie
Data:18/04/2016
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche alla l.r. 30/2015)
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 31/2015)
Art. 3.  (Invarianza finanziaria)
Art. 4.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 6.3.122 - L.R. 18 aprile 2016, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016” e alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018”.

(B.U. 28 aprile 2016, n. 50)

 

Art. 1. (Modifiche alla l.r. 30/2015)

1. La tabella 3 allegata alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della Regione Marche. Legge di stabilità 2016), è sostituita dalla tabella 3 contenuta nell’allegato A di questa legge.

2. La tabella 5 allegata alla l.r. 30/2015 è sostituita dalla tabella 5 contenuta nell’allegato B di questa legge.

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 31/2015)

1. L’allegato 2 “Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 31 (Bilancio di previsione 2016/2018), è sostituito dall’allegato C di questa legge.

2. L’allegato 3 “Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” della l.r. 31/2015 è modificato dall’allegato D di questa legge relativamente alle missioni in esso contenute.

3. L’allegato 4 “Prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” della l.r. 31/2015 è modificato dall’allegato E di questa legge relativamente alle missioni in esso contenute.

4. L’allegato 5 “Quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli)” della l.r. 31/2015 è sostituito dall’allegato F di questa legge.

5. L’allegato 6 “Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale” della l.r. 31/2015 è sostituito dall’allegato G di questa legge.

6. L’allegato 12 “Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie” della l.r. 31/2015 è sostituito dall’allegato H di questa legge.

7. L’allegato 17 “Elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2016-2018 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio” (Tabella 3) della l.r. 31/2015 è sostituito dall’allegato I di questa legge.

8. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 31/2015 le parole “Entro novanta giorni dall’entrata in vigore di questa legge” sono sostituite dalle parole: “Entro il 31 ottobre 2016”.

9. L’articolo 9 della l.r. 31/2015 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)

1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all’importo massimo di euro 388.963.078,72, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui al presente comma.

2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.

3. Con decreto del dirigente della struttura organizzativa competente in materia bilancio, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione entro dieci giorni e da trasmettere all’Assemblea legislativa regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato relativi agli oneri di ammortamento del debito.

4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20 Programma 003 e alla Missione 50 Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione.

5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50 Programma 002 il Fondo di ammortamento del Bramante Bond.

6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 20 Programma 003, della Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all’ammortamento sintetico del debito.

7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito.”.

10. La Giunta regionale è autorizzata, ai fini della gestione, a effettuare le necessarie variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale.

 

     Art. 3. (Invarianza finanziaria)

1. Da questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)