§ 4.1.93 - L.R. 21 giugno 2016, n. 12.
Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:21/06/2016
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2005)
Art. 2.  (Invarianza finanziaria)
Art. 3.  (Dichiarazione d’urgenza)


§ 4.1.93 - L.R. 21 giugno 2016, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 “Legge forestale regionale”

(B.U. 7 luglio 2016, n. 74)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 6/2005)

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), come modificato dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“e) bosco: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un’estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici;”.

2. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 6/2005, come modificato dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è sostituita dalla seguente:

“h) castagneto da frutto in attualità di coltura: superficie agricola utilizzata (SAU) a castagneto da frutto, puro o semipuro, sottoposto alle ordinarie cure colturali e a pratiche agronomiche continuative e ricorrenti aventi cadenza almeno annuale;”.

3. Il comma 1 ter dell’articolo 2 della l.r. 6/2005, introdotto dall’articolo 1 della l.r. 20/2012, è abrogato.

 

     Art. 2. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. (Dichiarazione d’urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.